Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5384 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5384  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. ;73, comma 5, d.P.R. 309/90 – così riqualificata l’originaria imputazione – per avere detenuto sostanze stupefacenti di vario tipo (crack, cocaina ed hashish) nei quantitativi indicati in imputazione.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta quanto segue.
Erronea applicazione della legge penale con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 73, commi 1 e 4 , d.P.R. 309/90; insufficienza della motivazione con riferimento alle prove a sostegno della finalità della detenzione dello stupefacente a fini di spaccio.
II)  Violazione dell’art. 131-bis cod. pen.; erronea applicazione o interpretazione della legge penale; carenza di motivazione in ordine alla invocata applicazione della causa di non punibilità.
III)  Violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.
IV) Difetto di motivazione, non contenendo la sentenza la concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto fondanti l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, l cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. In proposito la Corte d appello, con argomentare logico, nell’escludere che lo stupefacente detenuto dall’imputato non fosse destinato a terzi, ha posto in rilievo la disponibilità d sostanze stupefacenti di vario tipo, le modalità di occultamento della droga, il fatto che la polizia giudiziaria, prima di procedere all’arresto, avesse assistito ad atti di cessione dello stupefacente.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità della condotta serbata dall’imputato in considerazione della diversa natura delle sostanze stupefacenti illecitamente detenute, delle modalità del fatto e della negativa personalità dell’imputato, onde è d’uopo ritenere inammissibile il motivo in ragione del pacifico orientamento in base al quale nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure volte a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Considerato, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali.
Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi all’uopo valutabi contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Considerato, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che la doglianza ivi contenuta è del tutto genericamente proposta.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presi e te