Detenzione di Stupefacenti: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un’importante lezione sulla detenzione di stupefacenti e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Il caso analizza come una serie di indizi, se logicamente collegati, possano condurre a una condanna per più episodi criminosi, e come un ricorso basato su critiche generiche sia destinato a essere respinto. Vediamo nel dettaglio i fatti e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Una Catena di Sequestri
La vicenda giudiziaria ha origine da tre distinti sequestri di sostanze stupefacenti, tutti riconducibili alla stessa persona:
1. Primo episodio: La vicenda inizia con l’importazione dalla Spagna di un pacco contenente 7 kg di hashish, suddivisi in 70 panetti. La sostanza era abilmente occultata all’interno di un altoparlante. L’imputata aveva contattato personalmente la società di logistica per sollecitare la consegna del collo presso la propria abitazione.
2. Secondo episodio: Durante la perquisizione dell’appartamento, successiva al primo sequestro, le forze dell’ordine rinvengono un secondo pacco nel soggiorno, contenente questa volta 6,163 kg di marijuana.
3. Terzo episodio: Il giorno seguente all’arresto, un terzo pacco contenente altri 5,6 kg di marijuana viene ritrovato dinanzi all’abitazione della donna. È proprio su quest’ultimo episodio che si concentrano le critiche della difesa.
La Valutazione dei Giudici di Merito sulla Detenzione di Stupefacenti
La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputata per tutti e tre gli episodi. I giudici hanno costruito un quadro accusatorio basato sulla connessione logica tra gli eventi. La responsabilità per il primo sequestro era evidente, dato il contatto diretto con il corriere. Quella per il secondo derivava dal ritrovamento della droga all’interno della sua abitazione.
Per il terzo sequestro, la Corte ha dedotto la colpevolezza da due elementi chiave: l’omogeneità degli episodi (anche l’ultimo pacco proveniva da Barcellona, come il primo) e il fatto che tutti e tre i colli fossero destinati alla stessa abitazione. Inoltre, il fatto che l’imputata avesse già aperto il secondo pacco trovato nel soggiorno dimostrava, secondo i giudici, la sua piena consapevolezza del contenuto illecito delle spedizioni.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati dalla difesa come ‘mere doglianze’, ovvero critiche generiche e assertive che non riescono a scalfire la solidità logica della sentenza impugnata. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha fornito una motivazione completa e priva di vizi. L’argomentazione dei giudici di merito, che collega i tre episodi sulla base della provenienza e della destinazione comune, è stata giudicata del tutto logica e coerente.
La Corte ha inoltre sottolineato come l’imputata, rifiutandosi di fornire qualsiasi dichiarazione, non abbia offerto alcuna spiegazione alternativa e plausibile dei fatti, lasciando intatto il quadro indiziario a suo carico. Di fronte a una motivazione immune da censure logiche, il ricorso, che si limitava a denunciare un’omessa motivazione, non poteva che essere respinto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per contestare efficacemente una sentenza in sede di legittimità, non è sufficiente presentare critiche generiche. È necessario individuare specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice. In materia di detenzione di stupefacenti, la pronuncia conferma che la responsabilità penale può essere affermata anche sulla base di un quadro indiziario solido e coerente, dove più elementi convergono nel dimostrare la colpevolezza dell’imputato. La concatenazione logica dei fatti, unita all’assenza di spiegazioni alternative, può costituire una prova sufficiente per una condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione delle ‘mere doglianze’, ovvero critiche generiche e assertive. La Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza d’appello era completa, logica e ineccepibile, e quindi il ricorso non presentava vizi validi da esaminare.
Su quali elementi si è basata la condanna per tutti e tre gli episodi di detenzione di stupefacenti?
La condanna si è basata sulla valutazione logica di diversi elementi: il diretto coinvolgimento dell’imputata nel farsi recapitare il primo pacco, il ritrovamento del secondo pacco già aperto nel suo soggiorno, e l’omogeneità degli episodi. In particolare, la comune provenienza (Barcellona) e la comune destinazione (l’abitazione dell’imputata) di tutti i pacchi sono stati considerati indizi forti del suo coinvolgimento complessivo.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45537 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TIVOLI il 20/01/1997
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui agli artt. 73 ,..comma 4, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione alla detenzione illecita ,6 Kg di marijuana capo C) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze, peraltro formulate in modo generico e assertivo, in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l’insussistenza dei dedotti vizi;
Ritenuto che, infatti, la Corte di appello ha evidenziato, quanto al primo episodio ascritto alla COGNOME (detenzione di 70 panetti di hashish, per un peso complessivo di 7 kg., importati dalla Spagna) che fu la predetta a contattare la società di logistica RAGIONE_SOCIALE per segnalare il numero seriale di tracking relativo a un collo proveniente da Barcellona chiedendo che questo venisse recapitato presso la propria abitazione (collo nel quale, all’interno di un altoparlante era nascosto lo stupefacente); nel corso della perquisizione dell’appartamento, gli operanti alla presenza della COGNOME rinvennero nel soggiorno il pacco di una ulteriore spedizione commerciale contenente 6,163 Kg di manjuana. Elementi dai quali, in modo del tutto logico, si è dedotta la penale responsabilità dell’imputata in merito all’illecita detenzione delle sostanze stupefacenti. Quanto al terzo episodio – in ordine al quale si appunta la doglianza della ricorrente – relativo al rinvenimento, il giorno successivo al sequestro delle prime due partite di droga e all’arresto della COGNOME, dinanzi all’abitazione della predetta di ulteriori 5,6 Kg di marijuana, la Corte territoriale – anche in questo caso in modo non illogico – ha ritenuto la responsabilità della ricorrente in considerazione della omogeneità degli episodi (spedizione della droga da Barcellona sia nell’ultimo episodio che nel primo) e delle circostanze che tutti e tre i pacchi erano pervenuti presso l’abitazione della COGNOME (che aveva aperto quello rinvenuto nel soggiorno avendo dunque piena consapevolezza del contenuto) e che la
stessa, rifiutatasi di rendere dichiarazioni, non ha fornito alcuna plausibile spiegazione alternativa dei fatti;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2024