Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19727 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19727 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sul ricorso proposto da: NOME nato il 21/11/1995
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
Rilevato che
NOME NOMECOGNOME condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per
i reati di cui agli artt. 73, comma 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 648 cod. pen. alla pena di t e sei mesi di reclusione e 24.200,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violaz
di legge e vizio di motivazione con riguardo alla declaratoria di manifesta infondatezza dei moti appello riguardanti la qualificazione giuridica del fatto, la dosimetria della pena, le cir
attenuanti generiche e la recidiva (primo motivo), nonché violazione di legge in relazione qualificazione giuridica del fatto di detenzione dell’hashish (secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dati di fatto che sorreggono le richieste e non consentite dalla legge in sede di legittimità po
stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomen giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre so
prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da per individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di me
posto che la sentenza impugnata ha illustrato in modo dettagliato e congruo le ragioni poste a ba delle sue conclusioni;
Osservato che il secondo motivo espone anch’esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di de già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutaz alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di s travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sente impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi configurabile il reato di cui all’art comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando il quantitativo di sostanza stupefacente (537 grammi lordi di hashish, di cui 111 grammi netti di sostanza drogante, con percentuale di principio superiore alla media e pari al 20%, con possibilità di ricavare circa 4440 dosi medie singole), i e le modalità di detenzione, la disponibilità di strumenti per il confezionamento delle dosi (tre b di precisione, rotolo di pellicola trasparente, pistola scacciacani senza tappo, altre sos stupefacenti), nonché le circostanze in cui è stata accertata la detenzione (dapprima è stata rinve la cocaina, nascosta negli indumenti intimi mentre l’imputato circolava a bordo di un mezzo ruba con un casco rubato, senza abilitazione di guida, e poi l’hashish);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 .marzo 2025.