Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25896 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA lette le conclusioni del P.G., che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso lette le conclusioni, rassegnate dal difensore AVV_NOTAIO con memoria del
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; 19/5/2024, con cui si è riportato ai motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha parzialmen riformato quella emessa dal Tribunale di Gela in data 20 marzo 2023 nei confronti di NOME NOME, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art.73, commi 1 e 4 d. n.309/1990, e dal reato continuato di cui all’art.697 cp, con la recidiva nel quinquennio.
Il giudice di primo grado riteneva raggiunta la prova della detenzione a fini di spaccio d quantitativo di hashish pari a 894 dosi e della detenzione di due tirapugni ed un teaser, rinven all’interno dell’abitazione in cui il medesimo imputato era sottoposto alla misura degli ar domiciliari, e lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.100,00 di mult previa riqualificazione della prima condotta nella ipotesi lieve sanzionata dal V comma dell’a 73 DPR 309/90 e con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva.
La Corte distrettuale, investita degli appelli proposti dalla difesa dell’imputato e dal pu ministero, ha ritenuto, in conformità con la prima pronuncia, la sussistenza del reato detenzione dello stupefacente a fini di spaccio in considerazione del quantitativo rinvenuto nel camera da letto occupata dall’imputato, dalla disponibilità di arnesi per il confezionamento dosi, ed inoltre, sulla base del contenuto di alcuni messaggi rinvenuti sul telefono cellulare stesso NOME ricevuti da soggetti che, con linguaggio criptico (“posso prendere a gancio?”), avevano avanzato richieste di fornitura di sostanza stupefacente “a credito”, ricevendo d medesimo risposta affermativa (“sì, vieni”).
La stessa Corte, tuttavia, accogliendo l’appello proposto dal pubblico ministero, ha esclus la lieve entità del fatto, osservando che, sebbene il quantitativo di sostanza stupeface rinvenuta in possesso dell’imputato non sia incompatibile con l’ipotesi lieve, le modal dell’azione, e segnatamente la presenza di un sistema di video sorveglianza utile a controllare perimetro dell’abitazione e quindi prevenire eventuali controlli di polizia, la consumazione d condotta da parte dell’imputato in costanza della sua sottoposizione agli arresti domiciliar trattative intercorse con assuntori per la cessione di dosi presso il luogo della cautela, le acc modalità di occultamento della sostanza, nascosta nel cappuccio di un giubbotto, denoterebbero una significativa gravità del fatto.
In relazione alle attenuanti generiche, la Corte non ha condiviso la decisione del pri giudice, rilevando l’assenza di ragioni positive per il loro riconoscimento, atteso che la de confessione da parte dell’imputato si è limitata soltanto al riconoscimento della detenzione due tira pugni e l’atteggiamento collaborativo manifestato nel corso del processo, con il consens all’acquisizione di accertamenti tecnici, è apparso di scarsa rilevanza, trattandosi di dati ogg fondati su analisi chimiche difficilmente contestabili. Al contrario, il fatto che l’imputato commesso i reati, pur essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e l’iscrizion casellario giudiziale del medesimo di un precedente, seppur risalente nel tempo, insieme all plurime ed eterogenee violazioni di legge oggetto di contestazione, risulterebbero in contras con il riconoscimento delle generiche accordato dal primo giudice.
Conseguentemente, ha riformato la decisione di prime cure anche nel trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni 3 e mesi 3 di reclusione ed euro 18.100,00 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata.
2.NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha eccepito l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, ex articolo 606, lett. B), cpp, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità motivazione, in riferimento alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale in ordine al r di cui all’articolo 73, commi 1 e 4, d.p.r. 309/90.
Al riguardo, ha evidenziato che la Corte di Appello non avrebbe fornito adeguata motivazione rispetto alle censure sollevate dalla difesa con cui è stata contestata l’assenza di elementi da desumere, con ragionevole probabilità, che l’imputato possedesse droga a fini di spaccio e non per uso esclusivamente personale. In particolare lo stesso NOME, nonostante il continuo monitoraggio da parte delle forze dell’ordine in conseguenza della sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, non è stato mai visto assumere condotte significative della cession terzi di sostanza stupefacente o intrattenere contatti con possibili acquirenti; priva di signi risulterebbe la messaggistica riscontrata sul telefono cellulare, stante l’assenza di riferi espliciti a sostanza stupefacente.
Allo stesso modo, non univoca la circostanza relativa alla detenzione di arnesi per i confezionamento in dosi, in quanto utilizzabili anche al fine dell’uso personale; e così pure quantitativo rinvenuto, destinato a soddisfare le proprie esigenze per un arco temporale medio, anche in considerazione dello stato di sottoposizione alla custodia cautelare che non avrebbe consentito un frequente approvvigionamento.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato inosservanza dell’erronea applicazione della legge penale e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione i riferimento alla riqualificazione della condotta nella previsione più grave di cui all’artic commi 1 e 4, d.p.r. 309/90 a seguito dell’accoglimento dell’appello del pubblico ministero.
Al riguardo ha eccepito l’insufficienza delle motivazioni esposte, atteso che la dedott attitudine dell’imputato a procurarsi la disponibilità di quantitativi di hashish anche non mode non risulterebbe univocamente sintomatica dello stabile inserimento nella rete distributiva d sostanze stupefacenti, stante la facilità per chiunque di accedere al mercato clandestino degl stupefacenti. Inoltre, la ritenuta gravità del fatto risulterebbe incongrua a fronte della q della stupefacente e del mancato ritrovamento di danaro quale provento di spaccio; ha altresì contestato le circostanze prospettate nella sentenza impugnata al fine di dimostrare l professionalità nella detenzione finalizzata allo spaccio e, in particolare, le rudimentali moda di occultamento nel cappuccio di un giubbotto; ha eccepito il travisamento del fatto riguardant l’installazione di un sistema di video sorveglianza intorno all’abitazione asseritamente finaliz
a prevenire i controlli, atteso che dall’istruttoria svolta sarebbe emerso il difetto di funzion dell’impianto.
2.3. Con il terzo motivo, ha contestato l’erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al dini delle circostanze attenuanti generiche.
La corte di merito, in proposito non avrebbe fornito spiegazioni -logiche e congrue- in ordi alle ragioni ostative alla concedibilità delle predette attenuanti, trascurando i principi es dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice deve dar conto delle precise ragio dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche, indicando gli elem reputati decisivi nella scelta compiuta, pur senza la necessità di valutare analiticamente tutt circostanze rilevanti in positivo e negativo.
4.11 Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l’accoglim dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è infondato
In particolare, i giudici di merito, per quanto concerne l’affermazione della responsabil penale del ricorrente in ordine alla detenzione dello stupefacente a fini di spaccio, ha concordemente evidenziato l’indubbia pregnanza degli elementi probatori raccolti, giungendo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza immune da censure,
Nella specie, attraverso argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, hanno valorizzato una serie di elementi di fatto emergenti dagli atti processuali, traendo da e all’esito di un esame complessivo, la prova destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta.
In particolare, sono stati valorizzati in tal senso i seguenti elementi: a) il consistent ponderale della sostanza stupefacente sequestrata al NOME ( tre distinte porzioni di hashish del peso complessivo di gr 92,476 netti, da cui sono ricavabili 894 dosi medie singole ); b) modalità di custodia dello stupefacente (rinvenuta all’interno di un armadio, occultata cappuccio di una felpa, suddivisa in porzioni); c) la detenzione di materiale utile confezionamento e lo smercio dello stupefacente (rinvenimento di un bilancino di precisione, nonchè di una busta strappata in cellophane, dalla quale era possibile ricavare involucri per confezionamento delle dosi ); d) i messaggi rinvenuti sullo snnartphone sequestrato al NOME ricevuti da soggetti che, con linguaggio criptico (“posso prendere a gancio?”), avevano avanzato richieste di fornitura stupefacente “a credito”, ricevendo dal medesimo risposta affermativa (” vieni”). A,4 GLYPH 4
La Corte di merito ha ulteriormente valorizzato il compimento delle attività illecite dura la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari e l’installazione di un sistema di teleca all’esterno dell’abitazione, destinate dal NOME ad eludere – con scaltrezza – eventuali contr delle forze dell’ordine.
La suddetta motivazione, oltre che congrua e priva di vizi logici, è anche in linea con consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, in materia di stupefacenti, possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 d 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell’effe destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 4 del 06/03/2013, COGNOME e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923
Le censure difensiva, tutte ispirate alla ipotesi alternativa di un uso personale d stupefacente trovato nell’abitazione dell’imputazione, non trovano alcun serio aggancio.
La valutazione complessiva degli elementi di fatto sopra illustrati – nel significato condi dai giudici di merito – non può essere superata dalla prospettata destinazione all’uso personale
Va premesso che, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità d motivazione ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostru dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dub sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa a quella ritenuta n sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suo elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai d acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (cfr. ex mul Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278237; conf. Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275290).
Nel caso concreto, alla luce degli elementi suindicati e della loro convergenza, correttamente è stata trascurata l’ipotesi di un uso personale, peraltro avanzata in forma del tutto generic comunque – come si detto in sede di merito – scarsamente compatibile con il dato ponderale (894 dosi).
Ed in ogni caso, i giudici di primo e secondo grado hanno giustamente ritenuto decisivo lo scambio di messaggi propedeutici ad una attività di spaccio rinvenuti sullo smartphone del NOME; e così, leggendo le conversazioni alla luce degli ulteriori riscontri costituiti disponibilità di un considerevole quantitativo di droga e della disponibilità di arnesi confezionamento di dosi, hanno correttamente decifrato il significato delle espressioni richiamat (“posso prendere a gancio?” … “sì, vieni”), escludendo interpretazioni alternative prive di a senso.
Si rammenta che una diversa lettura delle evidenze dimostrative acquisite non può ritenersi consentita in sede di legittimità, avendo questa Corte più volte ribadito che, in tema di giu di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono prec al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della de impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ( in tal caso neppure) indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati d migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
In ogni caso, generica ed aspecifica appare la deduzione contenuta in ricorso secondo cui nei messaggi non si parla espressamente di sostanza stupefacente, atteso che non viene neppure proposta una diversa lettura del linguaggio criptico, di consueto impiegato in siffatte at illecite.
Di qui l’infondatezza delle doglianze concernenti l’affermazione della responsabili dell’imputato, prive di un adeguato confronto con le razionali considerazioni delle due sentenz di merito, che sul punto risultano conformi, ed in ciascuna delle quali è stata compiuta un’atte e coerente disamina delle fonti dimostrative disponibili.
In relazione al secondo motivo, relativo al diniego dell’ipotesi di cui al comma V del d.P n. 309 del 90, la sentenza impugnata non presenta vizi di legittimità, per cui la censura è ritenersi infondata.
Occorre premettere che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l’ipotesi della lieve entità può essere riconosciuta solo nei casi di minima offensività penale della condott desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza altri
La questione va affrontata alla luce delle coordinate ermeneutiche definite dall giurisprudenza di legittimità che, con orientamento costante, àncora l’ ipotesi lieve di cu comma 5, dell’art. 73 cit. – originariamente costituente una mera attenuante della ipotesi bas – ad un apprezzamento complessivo da compiere in relazione a tutti gli indici sintomatici previs dalla disposizione, potendo la stessa essere “riconosciuta solo in ipotesi di minima offensivi penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri par richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevan l’eventuale presenza degli altri (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).
La Corte di legittimità, nel suo massimo consesso, ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l’idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai dell’azione ed alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giu
alternativamente, “riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli alt
Tali indici non debbono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, data ” possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazio grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso”.
Solo all’esito “della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo ti fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e ci che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri”. (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 – dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076)
Nell’ordinanza impugnata è stato fatto buon governo dei principi ermeneutici in materia e, con motivazione non incongrua né contraddittoria, è stata compiuta una valutazione complessiva, tenendo conto di una serie di elementi sintomatici della gravità del fatto, n compensabili con altri di segno contrario.
Ciò posto, in maniera pertinente, i giudici di merito hanno rimarcato la gravità del fa sottolineando la circostanza che la sostanza stupefacente era destinata alla cessione utilizzando come base la stessa abitazione in cui il NOME si trovava in regime di arresti domiciliari; inoltre che il numero di dosi medie rinvenute in suo possesso (894) era tutt’altro che irriso ed infine, sempre con riferimento alle modalità dell’azione – che, con particolare scaltrezz erano stati adottati accorgimenti tecnici – specialmente l’istallazione di un sistem videosorveglianza – utili a porre a riparo le condotte illecite da controlli e azioni repressive forze dell’ordine.
Sull’ultima circostanza, la Corte di merito ha pure correttamente argomentato in ordine all’effettivo funzionamento del suddetto sistema di controllo, ricavandolo dalle dichiarazioni r dallo stesso imputato in sede di esame dibattimentale in data 13 febbraio 2023, con statuizione che non risulta affatto specificamente censurata.
Tali elementi, valutati unitariamente, sono stati ritenuti ragionevolmente ostativi a qualificazione giuridica della vicenda in termini di lieve entità, per cui anche in tal caso no spazio per l’accoglimento della doglianza difensiva.
Il terzo motivo, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta infondato.
In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, -il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nel 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr. Sez. n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella quale, la Corte di cassazione h
ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sent numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitar prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene preval e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo decisive la non incensuratezza, la commissione del fatto allorquando l’imputato era sottoposto agli arresti domiciliari, oltre alla eterogeneità delle imputa (essendo stata accertata anche la contestata violazione dell’art.697 c.p.), con motivazione che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, ap sufficiente e non manifestamente illogica.
A fronte della specifica indicazione degli elementi che, secondo il giudice d’appell ostacolavano la concessione delle attenuanti generiche, l’imputato, con l’atto di appello, avrebb dovuto dare indicazione dei contrapposti elementi, dai quali trarre la dimostrazione sul meritevolezza delle invocate attenuanti. Ed invece, l’appellante si è limitato a dedurre l’asser carenza di motivi in ordine alla ritenuta assenza di elementi di segno positivo, c argomentazione del tutto generica ed aspecifica.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 maggio 2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente