Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45715 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45715 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MELFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la richiesta del AVV_NOTAIO. COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza del 16 dicembre 2021, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione all’interno della camera da letto della propria abitazione e all’interno del sottotetto ubicato all’ultimo piano del medesimo edificio di quantitativi vari di mari juana dai quali erano ricavabili complessivamente 188 dosi).
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione in ordine all’art. 192 cod. proc. pen,.
Si deduce che la Corte di appello ha riportato frasi di stile, senza esaminare le argomentazioni puntualmente e specificamente espresse nell’atto di gravame e senza riuscire a fornire elementi dimostrativi della detenzione della droga per uso diverso da quello personale.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento all’art. 131 bis cod. pen..
Si osserva che la Corte di appello ha illogicarnente escluso la possibilità di considerare tenue la condotta in ragione della “consistente quantità di marijuana” detenuta, nonostante il Tribunale avesse qualificato la condotta come di piccolo spaccio.
Peraltro, a differenza di quanto prospettato nella sentenza impugnata, non sussisteva un onere dell’imputato di chiedere l’emissione di una sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. nel corso del giudizio di primo grado. La i7/ –t o-t V COGNOME 17í.: (i 4 possibilità di chiedere l’applicazione della pATrtlinarrte if particolare tenuità era derivata esclusivamente all’esito della riqualificazione del reato nella fattispecie di cu all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, operata dal Tribunale. 4
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifest illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).
Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, D.L. 30 d bre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anterior alla sostituzione disposta dall’art. 4-bis cit. dichiarata incostituzionale. Successiv mente, il legislatore ha inserito il comma 1-bis dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, reintroducendo, per il collegamento dell’art. 73 all’art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale.
Il comma 1-bis dell’art. 75 cit., in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto – che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurispr denza nell’originario tessuto normativo e quelli già previsti nell’art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale – per l’accert mento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l’uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.
Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.
Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lo TI°, complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.
Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza di primo grado, con motivazione esauriente e dettagliata, la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata desunta dai seguenti elementi: a) il dato ponderale sensibilmente superiore all’uso personale, ritenuto indicativo della destinazione della droga ad uso commerciale (quantitativi vari di marijuana dai quali erano ricavabili complessivamente 188 dosi); b) possesso di più partite della sostanza ingiustificato in relazione alle precarie condizioni economiche del reo; c) la suddivisione in dosi confezionate; d) l’assenza di validi o inequivoci elementi idonei a dimostrare il pregresso stato dì tossicodipendenza.
La Corte territoriale, in mancanza di rilievi specifici formulati dalla difesa nell’at di appello, si è limitata a condividere le valutazioni del Tribunale.
Tutti gli elementi sopra riportati, pertanto, sono stati ritenuti decisivi per esclu dere che l’imputato si fosse esclusivamente procurato una scorta di sostanza per uso personale e per dimostrare l’intenzionalità dell’attività di spaccio.
I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente COGNOME tutti reiterativi di quelli formulati con l’atto di appello – benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione i g si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito.
Il ricorrente si limita a formulare censure attinenti alla carenza del percorso argomentativo, senza articolarle in modo maggiormente dettagliato.
Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n, 30918 del 07/05/2015, COGNOME, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704).
In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudi sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. :13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 d 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.
La Corte distrettuale, infatti, ha richiamato i molteplici elementi riportati nel sentenza di primo grado (vedi il paragrafo precedente), ritenendoli – con motivazione lineare e coerente – sintomatici di un apprezzabile disvalore della vicenda criminosa (sull’ammissibilità della motivazione implicita in tema di applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131 bis cod. pen., vedi Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096).
Tutte le circostanze sopra illustrate appaiono indiscutibilmente significative e rientranti tra i parametri espressamente considerati dall’art. 133 cod. pen..
Il ricorrente sottolinea la presunta incompletezza della valutazione dell’organo giudicante, senza però precisare perché il fatto dovrebbe essere ritenuto di speciale tenuità.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 settembre 2023.