Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18702 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18702 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del delitto di illecita detenzione di marijuana, a lui ascritto in concorso – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/04/2023, con cui la Corte d’Appello di Bari ha confermato la condanna in primo grado irrogata con rito abbreviato dal Tribunale di Foggia, deducendo vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, violazione di legge con riferimento agli artt. 6 CEDU e 64 cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 e alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche;
ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo e comunque volto a sollecitare una diversa e più favorevole lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede: avendo del resto la Corte territoriale tutt’altro che illogicamente valorizzato, per escludere la tes dell’uso personale, il cospicuo quantitativo corrispondente ad oltre 1.400 dosi, unitamente alla scarsa verosimiglianza di una scorta così imponente (in astratto idonea a soddisfare un consumo quotidiano per alcuni anni) tenuto conto della notoria deperibilità della tipologia di sostanza detenuta dall’COGNOME (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di considerazioni che non hanno trovato alcun tipo di confutazione negli argomenti difensivi;
ritenuto che la seconda doglianza sia manifestamente infondata, essendo assolutamente fuori discussione l’intangibilità RAGIONE_SOCIALE garanzie difensive, ampiamente riconosciute anche in sede sovranazionale sia quanto alla facoltà di non rispondere sia, più in generale, al principio del nemo se detegere tenetur: garanzie che peraltro – ad avviso di questo Collegio – non sono state in alcun modo messe in discussione dal percorso argomentativo tracciato dalla Corte d’Appello, che si è limitata a sottolineare l’impossibilità di apprezzare – m totale assenza di indicazioni concrete anche solo sul prezzo pagato a San Severo – l’effettiva consistenza della prospettazione difensiva, stando alla quale il ricorrente si sarebbe determinato ad acquistare “in trasferta” lo stupefacente per via di un prezzo particolarmente vantaggioso, rispetto a quello praticato nel luogo di residenza;
ritenuto che anche la censura concernente la mancata applicazione del comma 5 dell’art. 73 sia reiterativa e volta ad accreditare inammissibilmente una diversa e più favorevole lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, avendo la Corte territoriale escluso – all’esito di una valutazione complessiva della vicenda, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite Murolo – che la condotta del ricorrente
presentasse le connotazioni di minima offensività (indispensabili per il riconoscimento dell’attenuante), avuto riguardo alla consistenza del dato
ponderale e RAGIONE_SOCIALE dosi ricavabili;
ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alle doglianze concernenti la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, essendo stata
motivatamente esclusa la possibilità di valorizzare la scelta del rito e il comportamento processuale, ed essendo gli ulteriori elementi richiamati in ricorso
già stati apprezzati per l’esclusione della recidiva;
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte non siano vulnerate da quanto osservato dal difensore nella memoria tempestivamente trasmessa;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024
Il Consigl
7 estensore GLYPH
Il Presidente