Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19208 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19208 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il 21/03/1977
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in data 4 marzo 2020 dal G.U.P. del locale Tribunale, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena, ridotta per il rito prescelto ed esclusa la recid contestata, di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine al re di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, commesso in Bari il 18 maggio 2017. Ha confermato, altresì, la confisca e distruzione delle sostanze stupefacenti in sequestro.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre distinti motivi.
Con il primo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., v della motivazione relativamente alla contestata ipotesi di detenzione della sostanza c.d leggera per uso non esclusivamente personale.
Con il secondo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen vizio della motivazione, in ordine alla mancata riqualificazione della condotta n fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990.
Con il terzo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tutti i profi doglianza si concretano in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità in quanto generiche e aspecifiche, non confrontandosi con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione e risulta basata su definite e significat acquisizioni probatorie e, quindi, è immune da vizi logico-giuridici.
In particolare, in riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte territo alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, correttamente motivato, in ordine alla finalizzazione della cessione a terzi delle sosta stupefacenti del tipo hashish e marijuana, considerato il quantitativo rinvenuto (circa gr. corrispondenti ad un totale di circa 391 dosi singole da 25 mg. ciascuna), le modali di presentazione e le modalità di occultamento delle stesse (foglio 4 della sentenz impugnata) (cfr. Cass., Sez. III, n. 24651/2023, Rv. 284842).
In ordine, poi, al secondo motivo, i giudici del gravame hanno ritenuto, co congrua e adeguata motivazione, di non riqualificare il fatto di reato per cui si proce nell’ipotesi di più lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, riguardo alla condotta posta in essere (foglio 5 della sentenza impugnata, che rinvia rinvenimento di due tipi di sostanza stupefacente, hashish e marijuana, corrispondenti a circa 391 dosi singole da 25 milligrammi ciascuna a fronte di principio attivo puro a p 9.779 grammi) in relazione cioè ai mezzi, modalità e circostanze dell’azione, ed a quantit e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da perveni
all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensi proporzionalità della pena (cfr. Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 – 01; Sez
3, n. 12551/2023, Rv. 284319; Sez. 6, n. 7464/2019, Rv. 278615; Sez. 6, n. 1428/2017,
Rv. 271959).
In relazione all’ultimo motivo di ricorso, i giudici hanno correttamente ritenu trattamento sanzionatorio corrisposto all’imputato equo e proporzionato, rigettando d
conseguenza la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche data la gravità del fatto (foglio 5 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 1, n. 22215/2022,
283122; Sez. 2, n. 23903/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 5247/2020, Rv. 280639; Sez. 3, n. 1913/2018, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952/2017, Rv. 271269).
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All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segu per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma
di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero
(Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13 maggio 2025
Il Co9sigliere estensore
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