Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12088 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12088 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 08/02/1962
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 19/6/2024 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 15/3/2023 dal Tribunale di Tivoli, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando l’affermazione di responsabilità (specie quanto all’esclusione della destinazione dello stupefacente all’uso personale di un assuntore abituale come il COGNOME), la conferma della recidiva e la misura della pena.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la destinazione della sostanza allo spaccio risultava da numerosi elementi, quali il dato ponderale (hashish per 46,5 grammi, dai quali ricavare 466 dosi medie singole), le modalità di detenzione (sostanza già frazionata in più buste di cellophane, dunque con carattere poco compatibile con l’uso personale), la disponibilità di una somma di denaro contante (500 euro) suddivisa in banconote di vario taglio e collocata all’interno di una valigetta in cui si trovava anche lo stupefacente in sequestro. Per contro, la tesi difensiva della destinazione dello stupefacente a fini terapeutici, ribadita in questa sede, non aveva trovato alcuna conferma.
Rilevato che la motivazione della sentenza risulta del tutto adeguata anche con riguardo alla censura in punto di recidiva: la Corte di appello, infatti, dopo aver richiamato i precedenti, anche specifici, a carico dell’imputato, ha indicato le ragioni per le quali la nuova condotta di reato doveva ritenersi espressione di maggior pericolosità sociale, anche in ragione del suo carattere di certo non occasionale (come risultante dagli elementi sopra richiamati). In particolare, è stato sottolineato che “la commissione del reato per cui si procede, attività nella quale l’imputato ha dunque perseverato con pervicacia nonostante la precedente condanna definitiva per fatti analoghi, che evidentemente non ha sortito alcun effetto deterrente, è certamente sintomatica di accresciuta pericolosità sociale del
prevenuto e di maggiore riprovevolezza del comportamento, tale da giustificare la sussistenza della contestata recidiva.”
Rilevato, infine, che la motivazione risulta del tutto adeguata e non censurabile anche in ordine alla misura della pena, che la sentenza ha valutato in relazione alla gravità del reato, di entità certamente non minimale (nonostante l’avvenuta riqualificazione ai sensi del comma 5 dell’art. 73 in esame), ed alla personalità dell’imputato. La Corte, ancora, ha evidenziato le circostanze attenuanti generiche concesse, in equivalenza alla recidiva, e l’individuazione di una pena base superiore al minimo edittale in maniera contenuta.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025
Il Conslgliere estensore
Il Presidente