Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8489 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LABICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto diversi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana da cui erano ricavabili 2193 dosi medie singole.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 73, comma 1, 1-bis e 4 d.P.R. 309/90, erronea valutazione degli elementi probatori posti a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato; 2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Vista la memoria depositata per via telematica in cui la difesa conclude per la rimessione innanzi alla sezione ordinaria del ricorso.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. La Corte di merito, nel ripercorrere in modo puntuale le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua, la destinazione alla vendita ed alla cessione della sostanza stupefacente caduta in sequestro, ponendo in rilievo il rilevante dato quantitativo, la naturale deperibilità della sostanza, la suddivisione in dosi dello stupefacente.
Ebbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una degli elementi di fatto posti sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione), a cui è stata attribuita una rilevanza preponderante, indicativi di una capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.