Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43270 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43270 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Verona il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 12/09/2022 della Corte di appello di Venezia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
sentiti i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12/09/2022, la Corte di appello di Venezia ha riformato la sentenza del Tribunale di Vicenza del precedente 09/09/2021, con cui COGNOME NOME, in esito a giudizio abbreviato, era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti nell’ipotesi del fatto di lieve entità, di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 1990 e della contravvenzione di porto ingiustificato di arma, riducendo la pena inflitta per effetto dell’esclusione della contestata recidiva e della concessione delle attenuanti generiche.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge penale in relazione a quanto previsto dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità.
Sostengono al riguardo che la Corte di appello avrebbe confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di illeci detenzione di stupefacenti nonostante l’assenza di una consulenza tossicologica sulla sostanza risultata cocaina all’esito del “narcotest” valevole ad attestare il principio attivo in essa contenuto, così omettendo qualsiasi valutazione sia in ordine all’efficacia drogante della “res” che in relazione alla concreta offensività della condotta.
Aggiungono, inoltre, che la Corte territoriale, sebbene investita della questione con specifico motivo di appello, avrebbe omesso di argomentare circa la ritenuta illiceità della detenzione della sostanza da parte dell’imputato, non tenendo conto del fatto che costui fu bloccato dagli operanti mentre inalava qualcosa e non era, al momento, in possesso di danaro o di strumenti in qualche modo indicativi dello svolgimento di un’attività di spaccio.
2.2. Con il secondo motivo si dolgono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di erronea applicazione di legge penale in relazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975 e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità.
Osservano in proposito che la Corte distrettuale, con riguardo alla contravvenzione di porto ingiustificato di arma, avrebbe confermato la decisione di condanna resa in primo grado senza confrontarsi con le censure articolate dalla difesa nell’atto di appello, essendosi in esso sostenuto che il coltello a serramanico, non a scatto, trovato in dosso all’imputato fosse da questi di regola utilizzato nell’espletamento delle mansioni che svolgeva presso la fattoria ove prestava lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME risulta infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’erronea applicazione di legge penale in relazione a quanto previsto del ‘art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo l’illegittimità e l’irragionevolezza della decision impugnata nella parte confermativa della pronunzia di condanna di primo grado relativa al delitto di illecita detenzione di stupefacenti, posto che non è stat effettuata la consulenza tossicologica sulla sostanza risultata cocaina all’esito del “narcotest”, con conseguente impossibilità di accertarne la concreta efficacia drogante e non sarebbe stata argomentata, a fronte di uno specifico motivo di appello, la ritenuta illiceità della detenzione, da parte dell’imputato, di ta sostanza.
Ritiene il Collegio che la lamentazione fatta valere con il motivo in disamina risulta irricevibile nella parte in cui è dedotta la mancata effettuazione di consulenza tossicologica sulla sostanza risultata essere cocaina al “narcotest”.
Ciò perché tale doglianza, non essendo stata prospettata con l’atto di appello, non può essere fatta valere in questa sede, in quanto trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell’08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577-01).
La doglianza fatta valere con il motivo de quo risulta del pari infondata nella parte in cui è contestata l’affermata illiceità della detenzione della cocaina di cui l’imputato aveva la disponibilità.
Si osserva, infatti, che la Corte di appello di Venezia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha argomentato in maniera congrua, lineare e non manifestamente illogica la ritenuta illiceità della anzidetta condotta detentiva, evidenziando che deponevano in tal senso, ossia per la destinazione ad attività di spaccio di parte almeno dello stupefacente sequestrato, il suo quantitativo non proprio irrisorio, le modalità di occultamento, nonché il contestuale rinvenimento, nel luogo perquisito, di un coltello E di un quantitativo di sostanza da taglio.
Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole dell’erronea applicazione di legge penale in relazione a quanto previsto
dall’art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975 e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che la decisione della Corte territoriale in punto di conferma della pronunzia di condanna di primo grado relativa alla contravvenzione di porto ingiustificato di arma sarebbe stata assunta senza confrontarsi con le censure articolate nell’atto di appello, posto che si era quivi sostenuto che il coltello a serramanico trovato in dosso all’imputato era da costui utilizzato per il proprio lavoro agreste.
Osserva al riguardo il Collegio che con l’agitata doglianza, a ben vedere, è prospettata una questione in fatto rispetto a quanto affermato dalla Corte di appello di Venezia a sostegno della ritenuta configurabilità della contravvenzione di cui trattasi, formulandosi implicitamente la sollecitazione ad un’inammissibile rivalutazione delle prove, di cui si finisce per caldeggiare una lettura alternativa alla semantica privilegiata dai giudici del merito.
È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli preclusa in radice la rivalutazione del fatto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M..
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/09/2023