Detenzione di stupefacenti e occultamento: la Cassazione non fa sconti
La detenzione di stupefacenti costituisce una fattispecie di reato che la giurisprudenza analizza con estremo rigore, specialmente quando emergono condotte volte a inquinare le prove. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha affrontato il caso di due soggetti coinvolti nel tentativo di disfarsi di sostanze illecite durante una perquisizione domiciliare.
L’irruzione e il tentativo di sbarazzarsi della droga
I fatti traggono origine da un intervento delle forze dell’ordine presso un’abitazione privata. Nonostante i ripetuti inviti ad aprire, gli occupanti hanno opposto resistenza, costringendo gli agenti a scardinare una grata e una porta blindata per accedere ai locali. Una volta all’interno, uno dei soggetti è stato trovato completamente bagnato, mentre una quantità significativa di sostanza stupefacente è stata rinvenuta incastrata nel tubo di scarico del water.
La responsabilità della complice nella detenzione di stupefacenti
Un punto centrale della decisione riguarda la posizione della seconda persona presente nell’appartamento. Sebbene non avesse materialmente manipolato la droga, la sua condotta è stata ritenuta determinante. La prolungata inerzia nell’aprire la porta ha infatti permesso al complice di guadagnare il tempo necessario per tentare l’occultamento della sostanza. Questo comportamento configura un pieno concorso nel reato.
Il diniego delle attenuanti nella detenzione di stupefacenti
La difesa ha tentato di ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella legata alla speciale tenuità del fatto. Tuttavia, i giudici hanno respinto tali richieste. Il quantitativo di dosi ricavabili dalla sostanza e l’ingente somma di denaro contante sequestrata sono stati considerati indicatori incompatibili con un fatto di lieve entità. Inoltre, l’assenza di elementi positivi nella condotta degli imputati ha precluso la concessione delle attenuanti generiche.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha basato la propria decisione sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. I giudici hanno evidenziato come la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito sia logica e coerente. Il ritrovamento della droga nelle tubature, unito allo stato dell’imputato sorpreso bagnato, costituisce una prova inequivocabile del tentativo di distruzione del corpo del reato. La responsabilità della donna è stata invece ancorata al ritardo intenzionale nell’agevolare l’ingresso della polizia, atto finalizzato esclusivamente a proteggere l’attività illecita in corso. Il rigetto delle attenuanti è stato motivato dalla oggettiva gravità del contesto operativo e dai riscontri patrimoniali emersi.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La sentenza ribadisce che il concorso nel reato può manifestarsi anche attraverso condotte omissive o ritardatarie volte a favorire l’occultamento delle prove. La gestione dei flussi finanziari e il volume delle dosi potenziali restano i criteri cardine per escludere la lieve entità del fatto. Questa decisione sottolinea l’importanza di una condotta trasparente durante i controlli delle autorità per evitare l’aggravamento della posizione processuale.
Cosa rischia chi aiuta a nascondere la droga durante un controllo?
Si rischia la condanna per concorso nel reato se il proprio comportamento agevola materialmente l’occultamento della sostanza o ritarda l’accesso delle autorità.
Quando il giudice nega le attenuanti per lieve entità?
Il beneficio viene negato quando il numero di dosi ricavabili e il denaro contante sequestrato indicano un’attività di spaccio non occasionale e strutturata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44076 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44076 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che trattasi di ricorsi manifestamente infondati quanto al primo motivo sia in relazione alla responsabilità del COGNOME, trovato intriso acqua e considerato che lo stupefacente è stato trovato incastrato nel tubo d scarico del w ater, dopo l’accesso all’appartamento effettuato tramite lo scardinarnento della grata e del o h, porta blindata dopo insistenti inviti all’accesso; come pure di quella della Messina non illogicamente valorizzandosi la sua prolungatissima inerzia nell’apertura della porta rispetto all’occultame materiale·kllo stupefacente operato dal RAGIONE_SOCIALE;
Ritenuto che manifestamente infondato è il secondo motivo sul mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e d attenuenti generiche, la prima essendo correttamente negata in relazione al quantitativo di dosi ricavabili dallo stupefacente e dalla somma sequestrata; seconde in relazione alla assenza di elementi a favore dei ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarat, inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29.9.2023