Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51020 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51020 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
N. 28343/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art 80 d.P.R. 309/90, oltre che generico, è manifestamente infondato dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la Corte ha adeguatamente argomentato con lineare logicità coerente con l’analitica disamina dei dati probatori (si tratta di 23 kg. circa di hashish);
Ritenuto, quanto al secondo motivo di censura attinente al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato, oltre alla gravità della condotta, che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato;
Ritenuto infine, quanto al terzo motivo di ricorso con cui si contesta la negata sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, che esso è manifestamente infondato perché la motivazione è congrua e priva di fratture logiche (là dove si fa riferimento alla condanna riportata per il reato di evasione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023