Detenzione di stupefacenti: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La detenzione di stupefacenti e la relativa attività di spaccio sono al centro di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha ribadito i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Quando un imputato viene condannato in primo e secondo grado con motivazioni coerenti, il margine di manovra per un ricorso in Cassazione si restringe drasticamente.
Il caso e la ricostruzione dei fatti
La vicenda trae origine dall’arresto di un uomo sorpreso dalle forze dell’ordine mentre riceveva una banconota da 10 euro in cambio di un involucro di cellophane. Dopo un breve inseguimento, il soggetto veniva bloccato mentre tentava di disfarsi della sostanza. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano confermato la responsabilità penale per il reato di illecita detenzione di stupefacenti, basandosi sulle testimonianze degli operanti e sulle modalità della cessione.
La decisione della Suprema Corte
Il ricorrente ha tentato di impugnare la sentenza d’appello contestando la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del materiale probatorio. Tuttavia, la settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nel fatto che le critiche sollevate riguardavano esclusivamente il “merito” della vicenda, ovvero come i giudici hanno interpretato i fatti, e non violazioni di legge o vizi logici macroscopici.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio della cosiddetta “doppia conforme”. Quando due gradi di giudizio concordano sulla responsabilità dell’imputato e forniscono una motivazione immune da censure di manifesta illogicità, la Cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle prove. Il ragionamento dei giudici di merito è stato ritenuto solido in quanto basato su corretti criteri di inferenza e su condivisibili massime di esperienza: lo scambio di denaro per un involucro e il tentativo di fuga sono elementi inequivocabili di un’attività illecita. Pertanto, le doglianze del ricorrente sono state giudicate come un tentativo non consentito di ottenere un terzo grado di merito.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che il giudizio di legittimità non è una sede per ridiscutere i fatti, ma solo per verificare la tenuta logica e legale della sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, non essendo emersi motivi di esonero. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che, in sede di legittimità, deve concentrarsi esclusivamente su vizi procedurali o di diritto.
Perché la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, aspetti che spettano esclusivamente ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione.
Cosa si intende per doppia conforme in questo caso?
Si riferisce al fatto che sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno emesso sentenze di condanna basate sulla stessa ricostruzione dei fatti e su motivazioni logiche coerenti.
Quali sono le sanzioni pecuniarie previste per un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del processo, il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende come sanzione per l’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49909 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49909 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CUI:CODICE_FISCALE nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 116)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di illecita detenzione stupefacenti è inammissibile, perché contenente censure nc n consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonch l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiv competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. “doppia conforme”, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
In particolare, è stato motivatamente accertato che il prevenuto fu visto e bloccato dagli operanti, dopo un breve inseguimento, in quanto notato nell’atto di ricevere una banconota del valore di 10 euro e di cedere un involucro di cellophane ad un’altra persona. L’imputato fu trovato in possesso della sostanza stupefacente oggetto di incriminazione, di cui stava tentando di liberarsi prima di essere arrestato. Le critiche a tale ricostruzione debordano nel merito e sono, pertanto, inammissibili nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Co liere estensore
Il Presidente