Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7532 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7532 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Quartu Sant’Elena, il 19/11/1979
avverso la sentenza del 18/03/2024 della Corte d’appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità; udito per l’imputato l’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del locale Tribunale che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fini di spaccio di grammi 1.253,947 di sostanza stupefacente cocaina contenuta in due sacchetti all’interno di un pacco ricevuto e consegnato dallo spedizioniere della filiale Fed ExRAGIONE_SOCIALE di Cagliari. In Cagliari il 28 ottobre 2021. Ìbi4Ì
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’Avv. COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
Violazione di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla contestazione elevata a carico del ricorrente. Argomenta il ricorrente che la corte territoriale si sarebbe limitata a confermare le valutazioni del giudice di primo grado che, a prescindere dalle discrasie tra l’operato dei Ris e quello del CTU, avrebbe ritenuto dimostrato che la polvere nera contenuta nel pacco ricevuto dal ricorrente contenesse, seppur in parte, stupefacente tipo cocaina. Tuttavia, tale asserzione risulterebbe indimostrata dal punto di vista scientifico, circostanza che falserebbe tutto il procedimento motivazionale adottato sul punto dai giudici del merito. Il primo luogo, l’esame effettuato, dalla G. di F. presso l’aeroporto di Malpensa, con narcotest speditivo, dava esito positivo alla cocaina, ma il narco test, tuttavia, non era presente agli atti del giudizio abbreviato. In secondo luogo, si evidenziava che dai documenti di trasporto allegati al pacco risultava che il predetto pacco aveva peso netto dichiarato di 1200 grammi e conteneva “composto da argilla nera”, laddove il reperto corpo del reato veniva sottoposto ad accertamento scientifico e risultava il peso netto della sostanza complessivo di grammi 1.253,497, dato contrastante col peso indicato nel documento di spedizione. Parimenti, lo stato del confezionamento del reperto non consentirebbe la conclusione raggiunta e il superamento del dubbio circa la natura del contenuto giacche’ il reperto si presentava suddiviso in due involucri: sacchetti trasparenti al momento del sequestro all’aeroporto di Malpensa e al momento dell’arresto e successivamente di carta argentata al momento dell’inizio delle operazioni peritali del RIS di Cagliari, con la logica conseguenza che la manipolazione del reperto minerebbe la credibilità e legittimità di tutte le operazioni svolte. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ed ancora, la corte territoriale non avrebbe reso alcuna ragionevole motivazione sulle critiche alle consulenze tecniche in atti e sulla ritenuta maggiore attendibilità dei risultati della consulenza dei RIS di Cagliari, in luogo di quelli d perito d’ufficio dott.ssa COGNOME. Mancherebbero tutti gli elementi necessari per potere verificare, con metodo scientifico, la validità dei risultati che entrambi gl operatori indicano di avere raggiunto. Quanto alla metodica indicata dai RIS, non sarebbe sufficiente la mera indicazione del generico “metodo interno”, mentre non sarebbe indicato alcun metodo scientifico utilizzato dalla dottoressa COGNOME che non aveva neppure effettuato una campionatura del reperto, né la pesatura, sicchè del tutto scorretto sarebbe il procedimento scientifico e di conseguenza la correttezza ed effettività dei risultati stessi. La corte territoriale non avrebbe p spiegato con motivazione logica le ragioni per le quali avrebbe ritenuto di aderire
alle conclusioni dei RIS rispetto a quelle della perizia in punto “nuova molecola” rispetto alla polvere nera che, secondo i RIS, sarebbe un composto in cui la cocaina sarebbe presente.
Violazione di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato superamento del ragionevole dubbio e la violazione dei criteri fissati dall’articolo 192 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 e 546 comma 1, cod.proc.pen.
La sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio nel ragionamento in quanto non avrebbe risolto le contraddizioni in sede di gravame rispetto alla relazione del consulente tecnico del PM a fronte del giudizio differente espresso dal giudice di prime cure il quale fonda il proprio giudizio di colpevolezza basandosi sulla relazione del suddetto consulente del PM e sulla deposizione di costui che non sarebbe assolutamente esaustiva in merito ai metodi concretamente applicati al caso concreto, ai reagenti solventi usati, alla quantità di materiale estratto per farlo, alle operazioni e alle indicazioni e spiegazioni circa le discrepanze tra peso netto e confezionamento rispetto alla reperto-corpo del reato oggetto di perizia. La motivazione sarebbe altresì basata su una serie di dati probatori non utilizzabili in sede di decisione poiché fondati su prove effettivamente mai confluite nel fascicolo del processo come, ad esempio, l’accertamento della Guardia di finanza all’aeroporto di Milano Malpensa circa la natura di stupefacente del contenuto del pacco. La Corte d’appello dal canto suo non avrebbe superato le censure sollevate nell’atto di appello giungendo a confezionare una motivazione apodittica nel momento in cui avrebbe inventata di sana pianta il motivo per cui i contenitori della sostanza risulterebbero modificati nel passaggio tra gli operatori Ci di Malpensa e di Cagliari tenuto conto che proprio i risultati degli operatori di Malpensa non sarebbero mai stati inseriti nel fascicolo processuale. D’altro canto, il mutamento dei contenitori da “sacchetti trasparenti” a “confezioni di carta argentata”, mutamento senza indicazioni e spiegazioni o necessità alcuno, introdurrebbe un elemento di dubbio circa il fatto che il materiale effettivamente sequestrato dagli agenti al momento dell’arresto del ricorrente sia effettivamente quello sottoposto all’esame dei Ris, il 7 febbraio 2022, e successivamente all’esame del perito del tribunale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Violazione di cui all’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazi alla nullità, inutilizzabilità delle prove per aver impedito nel corso del processo di secondo grado all’imputato di attivare un contraddittorio con gli agenti della Guardia di finanza di Malpensa e per aver impedito all’imputato di avere accesso all’integrale documentazione proveniente dagli agenti operanti di Malpensa (accertamenti sulla natura della sostanza contenuta nel pacco proveniente dalla
Colombia), vizio che si sarebbe riverberato nella motivazione della sentenza condizionando a cascata tutto il ragionamento a sostegno della colpevolezza.
In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Occorre premettere che risultano pronunziate nei confronti del ricorrente due sentenze conformi, per cui opera in questa sede il principio per cui «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez. 3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 COGNOME; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri), come risulta chiaro dal tenore dei primi due motivi di ricorso che censurano la decisione di condanna in punto dimostrazione della natura di sostanza stupefacente tipo cocaina contenuta nel pacchetto inviato dalla Colombia e ricevuto dal ricorrente il 28 ottobre 2021.
E, per il rilievo che assume nel caso concreto, deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l’appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relationem> l’altrettanto pacifico principio secondo cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). L’emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti
offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 cit.)
2. Passando all’esame, congiunto, dei primi due motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente in quanto inerenti alla dedotta affermazione di responsabilità in ragione della non dimostrata natura del contenuto del pacco di grammi 1.253,947 di polvere nera, recapitato e consegnato al COGNOME, risultati essere, secondo le conformi sentenze di merito, sostanza stupefacente tipo cocaina, sono infondati.
Contesta il ricorrente la motivazione della sentenza resa sotto più profili: di incongruenza, illogicità e finanche il travisamento per invenzione di una prova circa la dimostrazione della natura di sostanza stupefacente tipo cocaina, per l’esattezza cocaina nera, perché gli accertamenti compiuti sarebbero privi di validità scientifica.
2.1.Ciò detto, con accertamento di fatto non qui sindacabile, risulta dalle conformi sentenze di merito, che il ricorrente è stato tratto in arresto in flagranza di reato a seguito di consegna controllata e arresto differito, giacchè in occasione dei controlli aeroportuali presso lo scalo di Milano Malpensa era stato intercettato un pacco, proveniente dalla Colombia e destinato a tale COGNOME NOME, risultato, a seguito di due narco test, contenere sostanza stupefacente tipo cocaina suddivisa in due involucri.
L’imputato chiedeva di essere giudicato con il rito abbreviato subordinato all’effettuazione di una perizia che il Giudice disponeva all’udienza del 17/11/2022. L’esito della perizia veniva illustrato alla successiva udienza dal perito che si riportava alle conclusioni che sono state esposte dettagliatamente a pag. 3 della sentenza del Tribunale. Segnatamente: il materiale sequestrato è costituito da sostanza solida di colore nero finemente suddivisa e priva di forma in cui era stato identificato e dosato il principio attivo cocaina; due erano i reperti, corrispondenti ai due pacchi, contenenti, il primo di peso di grammi 533,180 di polvere con principio attivo cocaina al 27,27%, da cui si potevano ricavare 145,398 mg di cocaina pura, pari a n. 969 di dosi medie giornaliere, il secondo del peso di grammi 720,720 con principio attivo pari a 24,2% da cui si poteva estrarre grammi 174,991 da cui ricavare n. 1166,6 dosi medi giornaliere di cocaina. I dosaggi del principio attivo dei due reperti erano compatibili, sebbene con concentrazioni risultati leggermente inferiori, con quelli ottenuti sui campioni analizzati a momento del sequestro. L’analisi era preceduta da tre campioni per ogni pacco e anche i test di primo livello, effettuati tramite stick forniti dal consulente di par
confermavano che la sostanza nera conteneva principio attivo cocaina. Specificava, il perito, che i campioni erano stati trattati col metodo utilizzat normalmente per estrarre la cocaina dalle polveri, ma avendo compreso, dalla letteratura scientifica, l’esistenza della c.d. cocaina nera, ovvero della cocaina mischiata con altre sostanze per eludere i controlli antidroga negli aeroporti, aveva proceduto a nuova analisi, con diversi solventi, i cui risultati erano sovrapponibili alle analisi svolte dal RIS di Cagliari nel corso delle indagini.
Sulla natura e sul principio attivo della sostanza sequestrata, è bene dirlo subito, tutti gli accertamenti effettuati, sin dai primi narco test all’aeroporto Milano Malpensa e poi dai RIS di Cagliari ed, infine, dal perito del Tribunale sono tutti convergenti nel ritenere la presenza di sostanza stupefacente tipo cocaina contenuta nella polvere nera spedita dalla Colombia al ricorrente. Che il ricorrente fosse il destinatario è circostanza che risulta acclarata, avendo genericamente, il ricorrente, tentato di allontanare da sé la responsabilità sul rilievo della discrasia dell’indirizzo di residenza della COGNOME NOME, apparente destinataria del pacco.
2.2. Ciò posto, la censura appare infondata sotto tutti i profili: la presenza di sostanza stupefacente tipo cocaina nei due involucri, contenuti nel pacco consegnato al ricorrente, è stata accertata per ben tre volte, da soggetti tra loro diversi. Una prima volta attraverso due narco test (pag. 10 primo grado) da appartenenti della Guardia di Finanza all’aeroporto di Milano Malpensa sul pacco in transito proveniente dalla Colombia e diretto a Cagliari, la seconda al momento del sequestro dai RIS di Cagliari ed, infine, dal perito nominato dal giudice.
Non vi è alcuna rilevante discrasia tra i risultati dei due accertamenti. Si tratta, invero, di una discrasia ben spiegata dal perito che, dopo aver effettuato una prima analisi con il metodo c.d. normale si era avveduta, studiando la letteratura in materia, dell’esistenza della c.d. cocaina nera, ed aveva proceduto a nuove analisi con metodo diverso (diverso solvente) che aveva condotto a risultati sovrapponibili a quelli del RIS, ma si badi che la divergenza atteneva al profilo quantitativo e mai qualitativo giacchè sempre in tutte le analisi condotte (sia quelle con il c.d. metodo normale che quelle successive) i risultati erano positivi quanto all’individuazione del principio attivo cocaina contenuto nella polvere nera. Né, sotto altro aspetto, si era di fronte ad una nuova molecola, con tutte le conseguenze sulla configurabilità del reato nel sistema tabellare. Dunque, è solo apparente il contrasto valutativo e comunque oggetto di congrua spiegazione nella sentenza di primo grado, confermata in appello.
Del tutto priva di pregio è la discrasia sul quantitativo contenuto nei due involucri, essendo smentita dalla lettura della sentenza di primo grado là dove a pag. 3, dà atto del peso dei due involucri (553,180 + 720,720) pari a 1253,783, come indicato nel capo di imputazione. Suggestiva, ma infondata, è censura di manipolazione collegata, nell’assunto difensivo, al diverso confezionamento
(sacchetto trasparente e carta stagnola) che perde consistenza se si considera che già presso l’aeroporto di Milano Malpensa, luogo attrezzato in materia di contrasto al narcotraffico, era stata accertata la presenza di cocaina nel pacco. La giustificazione della corte territoriale, a pag. 4, non appare manifestamente illogica. Ne consegue che del tutto apodittica è la censura, del secondo motivo, che paventa una inavvertita contaminazione derivante dal diverso confezionamento.
A logica conclusione è, dunque, pervenuta la corte territoriale che, in siffatto contesto probatorio, ha disatteso le censure e confermato la validità dell’accertamento dei RIS prima e del perito poi, evidenziando unicamente che il perito, come affermato dalla stessa, era la prima volta che si imbatteva nella cocaina nera, meglio conosciuta dagli operatori dei RIS, in un contesto nel quale i due risultati sono stati ritenuti “sovrapponibili”.
Nessun travisamento probatorio per invenzione è sostenibile giacchè risulta che gli esiti del narco test effettuato a Milano Malpensa e non agli atti, risultano esplicitati nell’annotazione di PG in cui veniva disposto il ritardato sequestro e, quindi, utilizzabili in ragione del rito prescelto.
Risulta invece manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso. Il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello per l’audizione dei militari della G. di F. di Milano e l’acquisizion integrale della documentazione di quanto svolto dagli agenti operanti a Malpensa. Nei motivi di appello il ricorrente aveva chiesto la rinnovazione dell’istruttoria per l’audizione dei consulenti tecnici e del perito e chiesto l’effettuazione di una nuova perizia. L’oggetto della richiesta era dunque diverso ed ora non può dolersi il ricorrente della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’audizione dei militari della G. di F. di Malpensa e l’acquisizione degli atti compiuti da costoro.
Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 22/01/2025