Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37467 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37467 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d’appello di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’ Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di NOME in ordine al reato di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in concorso con NOME COGNOME (accertato in Eboli il 23 ottobre 2023), ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in anni 2, mesi 8, giorni 20 di reclusione e euro 14.000,00 di multa. Con la stessa sentenza la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per quanto di competenza in ordine alla posizione di NOME COGNOME.
I fatti nelle conformi sentenze di merito sono stati descritti nel modo seguente. A seguito di una perquisizione effettuata nella cantina di cui la ricorrente aveva le chiavi, pertinenza dell’abitazione ove risiedeva con la madre e i figli, erano stati rinvenuti: gr. 109,50 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (con un principio attivo pari a gr. 93,14 da cui era possibile ricavare circa 621 dosi singole medie); gr. 1,7090 di sostanza stupefacente del tipo hashish (con un principio attivo pari a gr. 0,45 da cui era possibile ricavare circa 18 dosi medie singole). Nell’abitazione della donna e precisamente nella sua stanza da letto era stata rinvenuta una scatola da scarpe con all’interno sette buste sottovuoto contenenti denaro contante in banconote di vario taglio oltre ad una busta di plastica già aperta contenente anch’essa denaro, per un ammontare complessivo di 72.140 euro.
Avverso la sentenza COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso, formulando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità.
Il difensore rileva che la Corte di appello ha valorizzato due soli dati fattuali elevati ad indizi, ovvero la disponibilità in capo a NOME delle chiavi dello scantinato in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente e la presunta sproporzione tra il denaro sequestrato e le capacità economiche della predetta.
Da tali non univoci indizi i giudici- secondo il difensore- hanno tratto la prova di un consistente giro di spaccio, pur non essendo stata contestata a nessuna delle due imputate alcuna ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, a proposito delle chiavi, la Corte presume che la coimputata COGNOME (unico soggetto trovato in possesso di stupefacenti e unico soggetto tratto in arresto e poi sottoposto a misura cautelare) le abbia ricevute direttamente dalla COGNOME, senza considerare l’ipotesi alternativa che COGNOME potesse averle ricevute dal suo compagno, ex marito della COGNOME, NOME COGNOME, presente in loco al momento dei fatti. Con aprioristica e immotivata certezza il collegio ha escluso la responsabilità di tutti gli altri soggetti che pure erano certamente in possesso delle chiavi (madre, sorella e figli della COGNOME con lei conviventi nel medesimo stabile), ovvero in capo a NOME COGNOME che, in qualità di marito della donna, fino a qualche anno prima aveva abitato nello stesso appartamento e, in quanto padre dei due figli della stessa, non aveva mai smesso di frequentarlo.
A proposito del denaro, la Corte, non solo non ha riconosciuto come valide le prove documentali circa la titolarità della somma in capo a COGNOME, ma addirittura ha fatto discendere dal possesso di tale somma l’esistenza di condotte di spaccio mai contestate e di cui non è emersa durante le indagini alcuna evidenza. I giudici avrebbero omesso di replicare all’obiezione formulata con i motivi di impugnazione per cui la COGNOME era stata nella materiale impossibilità di conoscere con certezza la provenienza del denaro e non aveva avuto la coscienza e volontà di commettere un reato. I giudici, inoltre, non hanno preso in considerazione l’ipotesi che la condotta di NOME potesse integrare il favoreggiamento rispetto ad eventuali reati, diversi da quello in contestazione, posti in essere dall’ex marito, come ad esempio il reato di evasione fiscale.
In altre parole gli indizi individuati dalla Corte non avevano il carattere della certezza e della precisione.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La Corte, a proposito dell’elemento psicologico, aveva affermato che NOME era in qualche modo dipendente dalla volontà del marito NOME COGNOME, senza spiegare in che senso la sua volontà sarebbe stata coartata e se vi fosse stato un costringimento fisico o psichico.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza. Il difensore ricorda che nel capo di imputazione NOME era accusata di avere posto in essere il reato in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME, mentre, all’esito del doppio grado di giudizio, NOME è stata condannata per aver agito in concorso con la sola COGNOME. L’affermazione contenuta in sentenza, per cui l’indicazione di NOME NOME in luogo di NOME NOME nella imputazione fosse frutto di errore materiale senza che si fosse realizzata alcuna
lesione del diritto di difesa della ricorrente, sarebbe una mera clausola di stile. In realtà il diritto di difesa di NOME era stato pregiudicato, posto che l’azione penale non era mai stata esercitata nei confronti di COGNOME, che nella sostanza era l’unico trait d’union tra le due imputate. Se NOME fosse stato indagato, avrebbe potuto dimostrare la legittima provenienza del denaro e in tal modo suffragare la tesi difensiva della ricorrente.
2.4.Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione, sub specie di travisamento della prova, in relazione alla interpretazione della documentazione prodotta dalla difesa dell’imputata , volta a dimostrare che il denaro trovato nella sua disponibilità era provento della vendita dei macchinari dell’attività dell’ex marito, da lei custodito per conto di questi. Secondo la Corte, dall’esame del contratto di franchising sottoscritto fra NOME e la BMW emergeva che le attrezzature necessarie per l’attività di bar restavano di proprietà della BMW fino al termine di vigenza del contratto di franchising e sino alla corresponsione del prezzo pattuito di 50 euro; da tale circostanza la Corte aveva dedotto che NOME, non essendone divenuto proprietario, NOME avrebbe potuto vendere le attrezzature. Il difensore rileva che in realtà nel contratto di franchising si dava atto che l’affiliato si impegnava ad allestire a proprie spese il p.v. in conformità del progetto fornitogli dall’affiliante e che nella scelta del materiale, arredi e attrezzature l’affiliato doveva fare riferimento a quanto comunicatogli dall’affiliante ad eccezione dell’elenco delle attrezzature e dell’arredamento indicati in allegato che dovevano essere considerati in comodato d’uso. Il percorso motivazione adottato dal collegio per ritenere inverosimile la spiegazione fornita da NOME si era fondato, dunque, sul travisamento del documento in atti: è pacifico che, venendo meno l’assunto per cui il COGNOME, non essendone divenuto proprietario, NOME avrebbe potuto vendere le attrezzature rimaste in proprietà alla società affiliante, risulta illogica la conclusione cui perviene il collegio circa la totale infondatezza di quanto sostenuto dalla COGNOME a proposito della provenienza del denaro.
Il Procuratore Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 3 settembre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’accoglim ento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Per ragioni di ordine logico deve essere prioritariamente trattato il terzo motivo, che in quanto attinente alla questione processuale della condanna per un fatto diverso da quello contestato, in astratto potrebbe comportare l’annullamento della sentenza.
Il motivo deve ritenersi infondato. L’indicazione da parte della Corte di appello di NOME COGNOME come concorrente di NOME e COGNOME nel reato non ha determinato alcuna violazione del principio di necessaria correlazione fra l’accusa e la sentenza.
In proposito è sufficiente rilevare: che nel capo di imputazione in atti, NOME era stata accusata di aver posto in essere il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME; che l’affermazione della Corte, per cui per mero errore materiale era stato indicato nel capo di imputazione COGNOME NOME anziché COGNOME NOME, non è manifestamente illogica ed è anzi del tutto coerente con le risultanze istruttorie esposte, per cui tale ultimo soggetto, ex marito di NOME e attuale compagno di COGNOME, era stato visto insieme a COGNOME, nei pressi dello stabile la sera del 23 ottobre 2023, quando la donna era stata arrestata e era presente in casa al momento del rinvenimento nella cantina dello stupefacente; che, dunque, sulla base degli atti richiamati nella doppia sentenza conforme di condanna, noti alla difesa della ricorrente, i giudici hanno ritenuto che il soggetto coinvolto nella illecita detenzione della droga fosse NOME COGNOME, indicato per mero errore materiale con il nominativo, inesistente, di NOME COGNOME.
In ogni caso, con rilievo dirimente deve ribadirsi che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l’immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa (Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, Rv. 26015601) e che, non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso “uti singulus “, se ne affermi la responsabilità in concorso con
altri (Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Rv. 276535 -01; Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011, Rv. 250072; Sez. 4, n. 31676 del 04/06/2010, Rv. 24810).
3.I restanti motivi (primo, secondo e quarto), attinenti alla affermazione della responsabilità e, dunque, da trattare unitariamente, sono infondati.
3.1. L ‘elemento fondante della affermazione della responsabilità, nel percorso argomentativo di entrambe le sentenze di merito, è rappresentato dalla riconducibilità del luogo ove era custodita la sostanza stupefacente alla NOME.
In tal senso nella sentenza di primo grado i dati di fatto sono stati così riepilogati:
nei giorni precedenti l’arresto , la polizia giudiziaria aveva osservato in più occasioni NOME COGNOME recarsi in una cantina nel seminterrato dello stabile di INDIRIZZO, per poi, una volta uscita, incontrarsi e intrattenersi con diverse persone per brevi momenti;
tale cantina era risultata pertinenza dell’appartamento intestato alla madre di NOME, ove quest ‘ultima viveva, insieme, appunto, alla madre e ai figli di 15 e 9 anni;
il 23 ottobre 2023, nel corso di un servizio di osservazione, COGNOME era stata vista aggirarsi nei pressi dello stabile di INDIRIZZO insieme a NOME COGNOME; ad un certo punto COGNOME era entrato nell’edifico, seguito a mezz’ora di distanza da COGNOME che si era diretta nel seminterrato e ne era uscita poco, per allontanarsi a bordo di un’auto e poi fare ritorno e entrare nuovamente nel seminterrato. A quel punto, la polizia giudiziaria aveva eseguito una perquisizione all’interno dello scantinato e aveva ivi rinvenuto un pacchetto di sigarette contenente diciotto involucri con all’interno crack, un pacchetto di sigarette contenente ventisei involucri con all’interno cocaina, cinque bustine contenenti crack, cocaina e hashish, un bilancino di precisione, due rotoli di cellophane e un mestolo e un cucchiaio con evidenti segni di abrasione; nell’appartamento , del quale la cantina era pertinenza, intestato alla madre di NOME, erano stati identificati NOME, l’ex marito NOME, e i due figli di 15 e 9 anni; nella camera da letto di NOME era stata trovata una scatola da scarpe con all’interno sette buste sottovuoto contenenti denaro contante per complessivi 72.140,00 euro; la perquisizione era stata estesa anche all’abitazione di COGNOME, sita in provincia di Avellino, ove pure era stata rinvenuta la somma in contanti di 31.160 euro;
entrambe le donne, NOME e COGNOME, avevano la disponibilità delle chiavi della cantina, ove, peraltro, erano stati rinvenuti, oltre alla sostanza
stupefacente e al materiale per il confezionamento, anche suppellettili di proprietà di NOME a riprova del fatto che tale locale era a lei in uso.
Sulla base di tale compendio, il giudice di primo grado ha ritenuto che NOME avesse offerto un contributo materiale alla realizzazione della detenzione della sostanza stupefacente, mettendo a disposizione della concorrente nel reato il locale ove custodire la droga e confezionare le singole dosi da smerciare e consegnandole, altresì, le chiavi di tale locale. Il Gup, inoltre, ha anche argomentato in merito alla totale implausibilità della giustificazione addotta da NOME circa il possesso della somma di denaro in contante, secondo la quale ella stava custodendo tale somma, ricavato della cessione dell’attività dell’ex marito, su richiesta di questi, in procinto di recarsi in vacanza nel mese di agosto.
La Corte, in coerenza con il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, ha puntualizzato che la stessa NOME aveva ammesso di avere la disponibilità delle chiavi dello scantinato dove COGNOME era stata vista prelevare la sostanza stupefacente; che subito dopo il rinvenimento della droga i finanzieri erano saliti nell’appartamento , dove erano presenti oltre a COGNOME la madre, NOME e i due figli di 15 e 9 anni, e nella camera da letto della donna avevano trovato una scatola da scarpe con all’interno sette buste sottovuoto contenenti denaro contante; che la giustificazione in ordine al possesso di tale somma di danaro, oltre che inverosimile (non avendo spiegato le ragioni per cui NOME, rientrato dalle vacanze di agosto, nel mese di ottobre avesse lasciato la somma ancora nella sua disponibilità), era smentita dall’esame del contratto di franchising sottoscritto il 30 novembre 2021 fra COGNOME e la BMW da cui emergeva che le attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività del bar rimanevano di proprietà dell’affiliante sino al termine della vigenza del contratto e sino alla corresponsione del prezzo pattuito pari a 50 euro.
3.3.Il percorso argomentativo così adottato è esente dalle censure dedotte.
3.3.1. Il collegio osserva che il coinvolgimento della ricorrente nella detenzione della droga è stato desunto in maniera non manifestamente illogica dalla accertata e pacifica riconducibilità alla COGNOME della cantina ove la sostanza veniva custodita e prelevata dalla concorrente per essere smerciata: in entrambe le sentenze si dà atto che le chiavi del locale erano nella disponibilità unicamente di COGNOME e COGNOME e che quest’ultima, abitante addirittura in un altro comune, solo dalla prima poteva averle ricevute. Il contributo concorsuale di NOME, dunque, è stato ravvisato nell’avere la donna messo a disposizione un locale a lei in uso, quale luogo di deposito e confezionamento delle singole dosi.
Il difensore, nel contestare con il primo e il secondo motivo la riconducibilità oggettiva e soggettiva della detenzione della sostanza stupefacente all’imputata, invoca, in maniera impropria, la scarsa precisione e
significatività della prova indiziaria: i giudici di merito, infatti, hanno valorizzato l’utilizzo del locale ove lo stupefacente era custodito da parte di NOME e, su autorizzazione di NOME, da parte di COGNOME (in assenza di qualsiasi possibile spiegazione offerta sulle ragioni di tale autorizzazione), quale prova diretta della riferibilità della sostanza alla ricorrente.
3.3.2. Il difensore, inoltre, nell’argomentare che sarebbe apodittica l’affermazione contenuta in sentenza, secondo cui COGNOME avrebbe potuto ricevere le chiavi solo da NOME, non si confronta con i passaggi argomentativi in cui, come detto, si precisa che la polizia giudiziaria aveva accertato che le chiavi erano solo nella disponibilità di NOME e di COGNOME e non anche di altri soggetti: a tale affermazione la censura non oppone specifiche risultanze probatorie che valgano a smentirla, ma solo un generico riferimento alla eventualità, smentita dalle sentenze, che anche altri soggetti potessero disporre delle chiavi della cantina. A tale proposito non è superfluo ricordare che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore -a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
3.4. Il difensore lamenta anche la valorizzazione da parte della Corte del possesso da parte di NOME di una significativa somma di denaro in contanti occultata in sacchetti sotto vuoto, quale indice del coinvolgimento della ricorrente in una pregressa e redditizia attività di spaccio, rilevando in proposito
che la contestazione era solo di detenzione e non anche di cessione e che non vi era in atti alcun elemento che consentisse di ricollegare la somma di denaro al reato inerente gli stupefacenti oggetto di contestazione. In proposito osserva il collegio che i giudici di merito hanno in realtà sottolineato, con una motivazione non manifestamente illogica, la totale implausibilità della giustificazione addotta dall’imputata in merito al possesso del denaro ed hanno tratto da tale valutazione un elemento di conferma, ad colorandum , della sua responsabilità. Nell’iter motivazionale seguito dai giudici di merito, infatti, l’elemento fondante il giudizio di colpevolezza è stato individuato nella riconducibilità della cantina e, in assenza di altre possibili spiegazione che l’imputata non aveva offerto, della droga ivi riposta alla NOME, mentre la inverosimiglianza della ricostruzione da lei proposta in ordine al possesso del denaro è stata richiamata a riscontro di una più generale ‘i naffidabilità ‘ della sua affermazione di estraneità ai fatti.
Infine, sotto tale ultimo profilo, si deve ritenere inammissibile in quanto generica e, comunque, manifestamente infondata la doglianza relativa al travisamento da parte della Corte del documento che varrebbe a dimostrare, in tesi difensiva, la titolarità in capo a COGNOME delle attrezzature asseritamente vendute e, dunque, la provenienza lecita del denaro trovato nella disponibilità di NOME. E’ noto che il travisamento della prova consiste non già nell’errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18/06/2009, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25/09/2007, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15/06/2007, Rv 237207). Nel caso di specie, il difensore, a fronte della produzione di un contratto di franchising in cui si fa genericamente riferimento ad alcune attrezzature che sarebbero state di proprietà dell’affiliato, non ha dedotto la decisività del dato asseritamente travisato rispetto alla prova della provenienza lecita del denaro e, prima ancora, ha affermato in maniera generica il travisamento, senza specificare quali beni sarebbero stati venduti e senza allegare documenti in tal senso probanti.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME Dovere