Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34801 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34801 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 819/2025
NOME COGNOME
UP – 25/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, C.CODICE_FISCALE, nato a Drobo (GHANA) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 3 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Con sentenza del 3 ottobre 2024 la Corte di appello di Palermo, escluso lÕaumento per la continuazione, ha rideterminato in anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa la pena comminata, con sentenza del 16 febbraio 2022, dal Tribunale di Palermo a NOME COGNOME, per il reato di cui allÕart. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
1.1. Più in particolare, lÕimputato è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione, a fini di cessione, di gr. 70 di marijuana e di gr. 9 di eroina.
Lo stupefacente era custodito in parte in una busta (la marijuana) ed in parte in una bustina (lÕeroina), insieme alla somma di euro 350,00, presso lÕimmobile dove l’imputato dimorava, dal quale era stato notato lÕingresso e lÕuscita di numerosi giovani.
Dalla valutazione congiunta di tali indicatori è stata tratta la prova della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge processuale, in quanto l’omessa citazione dellÕimputato in appello ha causato la nullitˆ assoluta della sentenza impugnata.
La Corte di appello, preso atto dellÕirreperibilitˆ del ricorrente presso la sua residenza, e disponendo la notificazione presso il difensore dÕufficio, ai sensi dellÕart. 159 cod. proc. pen., ha violato la previsione di cui all’art. 598cod. proc. pen.
Inoltre, una tale notificazione non era in grado di garantire la conoscenza della pendenza del processo, considerato che il ricorrente, fin dal primo grado, era assistito da un difensore di ufficio, e mai aveva personalmente ricevuto alcuna notifica.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale, per aver desunto la destinazione del narcotico alla cessione dal solo dato ponderale, senza considerare l’assenza degli altri indicatori tipici quali le modalitˆ di presentazione, lÕidentificazione di possibili avventori, la disponibilitˆ di strumenti di confezionamento.
2.3. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilitˆ di cui allÕart. 131cod. pen., in quanto il richiamo al dato ponderale non considera che non essendo stato effettuato lÕesame di laboratorio
non era possibile determinare lÕefficacia drogante il numero di dosi medie ricavabili.
2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, anche questa motivata sul solo dato ponderale, senza considerazione alcuna delle condizioni personali del ricorrente e delle sue difficoltˆ economiche.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte privo della necessaria specificitˆ.
AllÕesame della doglianza è utile premettere che allorquando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, pu˜ accedere all’esame diretto degli atti processuali (secondo il pacifico orientamento risalente a Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01; conf., Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, NOME, Rv. 255304 – 01; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, NOME, Rv. 230568 – 01).
Ci˜ posto, dall’esame diretto degli atti da parte del Collegio emerge che il ricorrente fu tratto in arresto, ed all’udienza di convalida nomin˜ il difensore di fiducia (al quale rilasci˜ procura speciale per la richiesta del rito abbreviato), ed elesse domicilio.
Solo dopo la rinuncia del precedente difensore, nel prosieguo del processo, venne nominato il difensore d’ufficio che ha sottoscritto prima l’atto di appello e poi il ricorso per cassazione.
Nel corso del processo di appello, celebrato con il rito c.d. emergenziale (poichŽ introdotto con atto anteriore al 30 giugno 2024), la notifica è stata eseguita presso il difensore, dopo che il ricorrente non fu rinvenuto nel domicilio eletto.
Pertanto, non essendovi mai stata una dichiarazione di assenza, (con ci˜ che ne deriva anche ai sensi dell’art. art. 89, comma 1, d. lgs. n. 150/22), il ricorso per cassazione, proposto dopo il 25 agosto 2024, non pu˜ essere ritenuto inammissibile per violazione dell’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., come
modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (come invece ritiene la parte pubblica).
Quanto alla regolaritˆ formale della notifica, eseguita presso il difensore, se ne deduce la nullitˆ assoluta.
Allorquando si ipotizzano vizi della il Collegio intende ribadire il principio per cui la nullitˆ assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullitˆ non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalitˆ di esecuzione, alla quale consegue la applicabilitˆ della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 – dep. 2005, COGNOME, Rv. 229539 – 01; cfr., anche Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810 Ð 01).
Nella specie, a ben vedere, sono state effettuate le ricerche presso il domicilio eletto, dove il ricorrente è risultato irreperibile; pertanto, non solo la citazione non è stata omessa, ma il ricorrente neppure deduce in che termini la notifica è stata eseguita in forma diversa da quella prescritta, nŽ per quali ragioni sia risultata inidonea a garantire la conoscenza dell’atto e, quindi della pendenza del processo; circostanza che è stata genericamente addotta in ricorso, a prescindere da specifici riferimenti alla vicenda processuale (come poc’anzi riferita) e che in ricorso si ipotizza legata, puramente e semplicemente, al fatto che la notifica sia stata eseguita presso il difensore d’ufficio che lo assiste dal primo grado.
In ogni caso, osserva il Collegio che la notificazione del decreto di citazione eseguita con modalitˆ diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, dˆ luogo a una nullitˆ generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilitˆ e di sanatorie di cui all’art. 182 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19086 del 10/04/2025, Polidori, Rv. 287992 – 01), ove non tempestivamente eccepita, come nel caso di specie.
Allo stesso modo, anche la mancata od erronea applicazione dell’art. 420cod. proc. pen. determina una nullitˆ a regime intermedio, attinente all’intervento dell’imputato art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere immediatamente eccepita dal difensore. (Sez. 1, n. 355 del 30/06/2022, dep. 2023, NOME., Rv. 284831 – 01; Sez. 2, n. 10162 del 10/11/2020, dep. 2021, NOME, Rv. 280770 Ð 01; Sez. 5, n. 25782 del 02/04/2019, NOME, Rv. 276994 – 01).
Si ipotizza, infine, la violazione dell’art. 598, comma 1, cod. proc. pen., quale conseguenza della irregolaritˆ nella notificazione; oltre a quanto giˆ detto, si osserva che la norma è inapplicabile sia (nella vigenza del rito emergenziale) sia perchŽ relativa al caso in cui il giudizio di appello è trattato e deciso con la partecipazione delle parti.
1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione in ordine alla destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi, erroneamente desunta, nota il ricorrente, dal solo dato ponderale e dalla disponibilitˆ di una somma di denaro.
Costituisce il principio secondo il quale la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilitˆ, poichŽ, al contrario, la destinazione della sostanza allo “spaccio” è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, COGNOME, Rv. 279614 Ð 01; Sez. 6, n. 19047 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255165 Ð 01; Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, COGNOME, Rv. 241468 Ð 01; Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, COGNOME, Rv. 229685 Ð 01; Sez. 6, n. 26709 del 29/04/2003, COGNOME, Rv. 226276 Ð 01).
A sua volta, la prova della destinazione della sostanza allo spaccio pu˜ essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocitˆ e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, COGNOME, Rv. 284842 Ð 01; Sez. 4, n. 4614 del 13/05/1997, Montino, Rv. 207485 – 01).
In questa prospettiva, è stato ripetutamente affermato – come ricorda anche la sentenza impugnata (p. 3) – che i limiti tabellari non hanno introdotto nel nostro sistema alcuna presunzione assoluta di liceitˆ ovvero di illiceitˆ della detenzione delle diverse sostanze stupefacenti.
LÕesito di tale valutazione si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimitˆ, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicitˆ risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell’atto di gravame (Sez. 3, n. 13655 del 16/02/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 3, COGNOME, cit.; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272463 Ð 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, COGNOME, Rv. 204957 – 01).
Osserva il Collegio che la Corte di appello ha fatto una corretta applicazione di questi principi e, sulla base di un attenta analisi degli elementi di prova, sostenuta da una motivazione non manifestamente illogica, ha affermato che lo stupefacente era destinato alla cessione a terzi, giustificando tale decisione non solo in rapporto alla quantitˆ di sostanza detenuta, ma anche in relazione alle modalitˆ di occultamento, al contestuale rinvenimento di una ingiustificata somma di denaro, ed ai ripetuti accessi, nel luogo in cui era custodito, da parte di avventori (contrariamente a quanto si afferma in ricorso: p. 5).
Tutti elementi che, complessivamente valutati, sono stati ritenuti idonei a fornire la prova della destinazione dello stupefacente ad un uso non personale, che il ricorrente, invece, prospetta per giunta in maniera del tutto ipotetica (p. 5 ricorso).
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della particolare tenuitˆ del fatto.
La motivazione della sentenza impugnata, che fa leva sulla contestuale detenzione di apprezzabili quantitativi di marijuana ed eroina (nonchŽ sulle modalitˆ della condotta, espressive di una significativa messa in pericolo del bene tutelato), risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimitˆ (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 01).
1.4. Anche il quarto ed ultimo motivo, riguardante la concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile.
Il ricorrente lamenta che il diniego è stato fondato solo sul dato ponderale (p. 7 ricorso).
In realtˆ, la Corte di appello ha valorizzato sia il dato ponderale sia, più in generale, le modalitˆ dell’azione, ovvero la contestale detenzione di sostanze diverse presso la propria dimora, ove si rilevavano ripetuti accessi da parte di giovani.
La valutazione in esame, quindi, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicitˆ (p. 5 sentenza impugnata), che fa leva sulla gravitˆ del fatto.
Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 Ð 03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. 4, n. 2997 del 19/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549 Ð 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME, Rv. 248244 – 01).
La della disposizione di cui all’art. 62cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltˆ di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalitˆ del colpevole o all’entitˆ del reato ed alle modalitˆ di esecuzione pu˜ legittimamente fondare il diniego.
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso in Roma, 25 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME