Detenzione di stupefacenti: la prova del concorso nel reato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito importanti profili riguardanti la detenzione di stupefacenti e la responsabilità penale in caso di rinvenimento di sostanze in ambienti condivisi. Il caso esaminato riguarda la condanna di due individui per il possesso di droga e strumenti atti alla coltivazione, confermando l’orientamento rigoroso dei giudici di legittimità sulla valutazione delle prove.
Il caso e la detenzione di stupefacenti
La vicenda trae origine dal sequestro di diversi quantitativi di sostanza stupefacente all’interno di un’abitazione. In particolare, la droga era stata rinvenuta nel comodino di una stanza da letto, insieme a strumenti specifici per la coltivazione. Gli imputati avevano contestato la ricostruzione dei fatti, cercando di attribuire la responsabilità esclusiva a uno solo dei soggetti coinvolti attraverso una diversa descrizione dell’uso delle camere.
La prova del concorso di persone
Un punto centrale della decisione riguarda il concorso di persone nel reato. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la responsabilità di entrambi i soggetti. Il rinvenimento della sostanza in un luogo di uso quotidiano e personale, come il comodino della propria stanza, costituisce un elemento probatorio solido. La tesi difensiva, che ipotizzava una dislocazione diversa delle stanze per scagionare uno degli imputati, è stata giudicata non verosimile e priva di riscontri oggettivi.
Inammissibilità del ricorso e valutazione del merito
I ricorrenti hanno tentato di sollecitare la Cassazione a una nuova valutazione del materiale probatorio. Tuttavia, i giudici hanno ricordato che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio in cui si discute nuovamente la verità storica degli eventi, ma deve limitarsi a verificare la correttezza logica e giuridica della sentenza impugnata.
Elementi per la destinazione allo spaccio
Per quanto riguarda la destinazione allo spaccio, la Corte ha sottolineato come questa sia stata correttamente desunta da una pluralità di indici: il dato ponderale della sostanza, la presenza di quantitativi frazionati e il possesso di arnesi utili alla coltivazione. Questi elementi, letti congiuntamente, escludono l’ipotesi dell’uso esclusivamente personale e confermano la finalità di cessione a terzi.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili poiché si limitavano a reiterare doglianze già ampiamente analizzate e respinte nei gradi precedenti. La motivazione della Corte d’Appello è stata definita esente da vizi logici, in quanto basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza condivisibili. Inoltre, il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva sono stati giustificati dal giudizio negativo sulla personalità degli imputati, già gravati da precedenti penali specifici.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la disponibilità materiale della droga in spazi privati e la presenza di strumentazione tecnica sono prove determinanti per la condanna. L’inammissibilità dei ricorsi ha comportato anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, a conferma della natura manifestamente infondata delle contestazioni sollevate in sede di legittimità.
Cosa accade se la droga viene trovata in una stanza condivisa?
Il giudice può presumere il concorso nel reato se la sostanza è rinvenuta in arredi di uso quotidiano, come un comodino, a meno che non venga fornita una prova contraria solida e verosimile.
Quali elementi provano la finalità di spaccio?
La destinazione allo spaccio viene desunta dal peso della sostanza, dal ritrovamento di più dosi e dal possesso di strumenti per la coltivazione o il confezionamento.
Si può chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove?
No, la Cassazione verifica solo se la motivazione del giudice di merito è logica e corretta, senza poter riesaminare i fatti o il valore delle singole prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1733 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1733 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LIPARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LIPARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME sono entrambi inammissibili perché reiterano le stesse doglianze concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto con riferimento al COGNOME NOME che l’accertamento del concorso di persona è stato adeguatamente motivato con riferimento al rinvenimento della sostanza nel comodino della sua stanza da letto e nella non verosimile alternativa ricostruzione della difesa che attribuiva al solo padre la detenzione sulla base di una diversa dislocazione dell’uso delle camere;
ritenuto con riferimento al COGNOME NOME, che la destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dal rinvenimento di plurimi quantitativi di sostanza, nonché dagli arnesi utili alla coltivazione di sostanze stupefacenti;
ritenuto che le ulteriori doglianze riferite alla recidiva infraquinquennale per COGNOME NOME e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per entrambi sono ugualmente inammissibili per l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sul negativo giudizio sulla personalità degli imputati gravati entrambi da precedenti penali;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022