Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24090 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24090 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
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Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
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In difesa di NOME sono presenti gli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME entrambi del foro Roma. I difensori illustrano i motivi di ricorso e ne chiedono l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Latina che condannava COGNOME Ersild alla pena ritenuta di giustizia per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefa del tipo cocaina e hashish.
Avverso la sentenza di appello ricorrono i difensori dell’imputato, deducendo vizio di motivazione, anche sotto il profilo della manifesta illogicità, in relazione circostanza dell’avvicinamento dell’imputato all’edificio in cui, tra altri, v l’appartamento ove era detenuta la droga. I Giudici di merito avrebbero, sul punto operato delle mere presunzioni laddove hanno ritenuto che l’imputato si stesse dirigendo verso il luogo nel quale erano custodite le sostanze per prelevarle. S contestano le circostanze di fatto a supporto delle conclusioni della sentenz impugnata e si sostiene essere immotivato il diniego di riapertura dell’istruzio dibattimentale per escutere il giovane COGNOME NOME , sulla circostanza “se l’imputato avesse citofonato o meno alla propria abitazione chiedendo della madre”. Non apparirebbe poi chiaro a che titolo l’imputato sia stato ritenuto detentore della sostanza custodita nell’appartamento, atteso ch sembrerebbe adombrarsi una codetenzione con NOME COGNOME, giudicato separatamente, pur in mancanza, nel capo di imputazione di qualsiasi riferimento al concorso di persone nel reato; in sentenza, peraltro, non sono indicati elemen da cui trarre l’ipotesi di una codetenzione in epoca anteriore ai fatti contes Secondo la Corte di appello, l’imputato si sarebbe diretto verso l’appartamento all scopo di prelevare lo stupefacente con cui, però, non entrava in contatto perché non accedeva all’appartamento, essendosi per tempo avveduto della presenza dei Carabinieri. Non può pertanto parlarsi di detenzione ma, se mai, di sola intenzione criminosa in tal senso. La difesa contesta infine il diniego, espresso dalla Corte merito, di configurare il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, all’u richiamando l’assenza di risultanze attestanti la frequentazione dei luoghi da part dell’imputato e la mancanza di una ricostruzione dei rapporti illeciti tra il preven e NOME COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Le doglianze in punto di affermazione di responsabilità, con cui si contesta la valutazione del quadro probatorio con riferimento alla disponibilità, da part dell’imputato, dell’alloggio ove fu rinvenuto lo stupefacente, sono infondate.
Deve premettersi che, nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla correttez del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, dell precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificar sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall’art. 192, comma 2, proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logic nell’interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008, COGNOME, 241826). In particolare, sul tema della valutazione della gravità, precisione concordanza della prova indiziaria, i limiti dello scrutinio di legittimità attengono verifica della correttezza del ragionamento probatorio compiuto dal giudice di merito che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità o compiuta su base meramente congetturale e priva di riferimenti individualizzanti o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (ex multis, Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880).
Tanto premesso, entrambi i Giudici di merito hanno legittimamente fondato il proprio convincimento, in ordine alla responsabilità dell’imputato, sul concatenazione logica degli indizi, caratterizzati da univocità e concordanza. I specie, il Tribunale aveva ritenuto provata la detenzione, da parte dell’imputat delle sostanze stupefacenti, poi sequestrate, sulla base delle circostanze emerse occasione del servizio di o.c.p., svolto la mattina del 22/03/2021 dai Carabinieri d reparto RAGIONE_SOCIALE di Aprilia: giunto sul posto a bordo di un’autovettura Merced Classe A, abitualmente in uso a NOME, che lasciava aperta e con le chiavi nel cruscotto (modalità dalla quale, congruamente, i Giudici di merito hanno desunto che il prevenuto avrebbe dovuto eseguire un’attività di breve durata, quale il prelievo dello stupefacente) ed avvicinatosi alla porta d’ingresso di un’abitazio l’imputato veniva chiamato dal nipote della proprietaria con cui si intrattenev Accortosi della presenza dei Carabinieri, si dava alla fuga a piedi, facendo perder le proprie tracce; dopo circa quindici minuti di ricerche, veniva fermato a bordo d un’autovettura BMW – condotta dal predetto NOME COGNOME, con Xoxhaj Panajot passeggero -, proveniente a forte velocità da una strada confinante con INDIRIZZO e che aveva ottemperato all’alt inizialmente imposto da altra pattuglia dei milita Il primo Giudice, inoltre, escludeva che il COGNOME si fosse recato sul posto p sottoporre a COGNOME NOMENOME figlia della proprietaria (Villa NOME) abitan
nell’immobile adiacente, la questione relativa alla propria riabilitazione e al rila del permesso di soggiorno, in considerazione del fatto che l’imputato non aveva preso alcun appuntamento ed era entrato nel terreno dove si trovava il complesso immobiliare utilizzando il telecomando consegnato da Villa NOME a NOME COGNOME cui era stato dato in locazione l’appartamento ove furono rinvenute le sostanze stupefacenti – e dirigendosi, chiavi in mano, verso la porta d’ingresso dello stes
Con riguardo alla prospettazione difensiva – secondo cui il COGNOME si sarebbe recato quel giorno in INDIRIZZO solo per risolvere la sua condizione di cittadi straniero irregolare sul territorio nazionale – oltre alle circostanze testé richia la Corte di appello ha osservato che, in occasione del suo arresto, l’imputato e sprovvisto di qualsiasi documento da sottoporre alla COGNOME, sì da consentire ricostruzione della sua posizione in Italia e di valutare la sussistenza di event condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno: invero, né sulla s persona né all’interno dell’automobile con cui era giunto sul posto, gli operan rinvenivano documentazione utile in tal senso.
E proprio in ragione della ritenuta, con valutazione insindacabile, completezza dell’istruttoria espletata ai fini del decidere, la Corte RAGIONE_SOCIALE ha indicato le della irrilevanza della rinnovazione dell’esame del teste COGNOME NOMENOME chiamato a riferire su circostanze già chiarite all’esito dell’esame degli altri testimoni es Giova al riguardo ricordare che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appell attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820): evenienza estranea al caso di specie, ove, come si è visto, il Giudice di appello espressamente affermato che «tutti gli elementi valorizzati dal Tribunale pienamente idonei a smentire le argomentazioni difensive, sicché non è necessario procedere alla rinnovazione dell’istruttoria…».
Quanto alla detenzione dello stupefacente da parte del prevenuto, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio di legittimi per il quale, ai fini della sussistenza del delitto di possesso illegale di sos stupefacenti, non è necessaria la materiale detenzione della droga, essendo sufficiente la piena disponibilità della stessa, pur se trovata non sulla per dell’imputato, ma in luogo nel quale questi possa liberamente accedere e dal quale lo stupefacente possa essere in ogni tempo prelevato direttamente o a mezzo di persona specificamente incaricata (Sez. 6, n. 386 del 15/11/1988, dep. 1989, COGNOME, Rv. 180170: nella specie, è stato attribuito il possesso dell’eroina imputato il quale non si limitava soltanto a conoscere il nascondiglio di det stupefacente trovato nell’ascensore dello stabile abitato dal coimputato, ma
dell’ascensore medesimo deteneva le chiavi, giacché proprio da esso egli era solito prelevare lo stupefacente da consegnare di volta in volta alle persone indicategli d coimputato stesso). È invero pacifico che il termine “detenzione” non implichi necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanz stupefacente, altrimenti lo stesso si identificherebbe con il portare indosso, ma de essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefacen realizzata attraverso l’attrazione della stessa nell’ambito della propria sfe custodia, anche in difetto dell’esercizio continuo e/o immediato di un poter manuale da parte del soggetto attivo (Sez. 6, n. 14955 del 16/01/2019, PMT c/ Tchagnirou Ouro Nimi, Rv. 275537; Sez. 3, n. 3114 del 21/11/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259095; Sez. 4, n. 47472 del 13/11/2008, P.G. in proc. Mara, Rv. 242389). Nel caso in esame, la detenzione dello stupefacente, da parte del prevenuto, si è realizzata dal momento in cui questi ha avuto le chiavi – la chia fornita dalla proprietà e una seconda per la serratura che era stata fatta aggiunge – per accedere all’immobile ove la sostanza era custodita. La detenzione, i sostanza, si è concretata con la consegna delle chiavi al COGNOME, il quale è venu così ad assumere la titolarità della disponibilità della droga. Proprio in ragione tale titolarità appare del tutto irrilevante la questione, sollevata nel ricorso, codetenzione della sostanza stupefacente, peraltro neppure menzionata nel capo di imputazione (ove non si contesta alcun concorso di persone nel reato), anche in epoca anteriore ai fatti contestati.
Deve, infine, disattendersi la doglianza con cui si censura la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, esclusa d Giudici di merito con valutazione complessiva, che ha tenuto conto sia del dato ponderale e del principio attivo, nonché delle complessive modalità del fatto, circostanze espressive della non occasionalità della condotta (cfr. ex multis Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, COGNOME, Rv. 272942; Sez. 4, n. 31663 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 248112). La sentenza impugnata ha, inoltre, ricordato come il locale in cui erano custodite le sostanze stupeface fosse stato unicamente adibito a vero e proprio deposito e preparazione delle stesse, non essendo in concreto destinato, neanche in parte, ad esigenze abitative.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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