Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28761 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28761 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 27/10/1974
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 73, commi
1
e 4, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish
nei quantitativi indicati in imputazione, dai quali erano ricavabili n. 71 dosi medie singole di cocaina e n. 505 dosi medie singole di hashish.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata qualificazione delle condotte nella fattispecie di cui all’art.
73, comma V, d.P.R. 309/90; 3. Erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive sono riproduttive di
censure attentamente vagliate dalla Corte di merito.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte d’appello ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente
a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art
73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (diversità delle sostanze detenute, rilevanza del dato ponderale, modalità di detenzione)
indicativi di professionalità nell’attività illecita a cui era dedito l’imputato e rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Considerato che la decisione assunta è rispettosa dei principi stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 35992 del 22/10/2020, COGNOME Rv. 280798:«La detenzione di un quantitativo non particolarmente elevato di sostanza stupefacente di tipo “pesante”, laddove accompagnata dalla contestuale detenzione di un quantitativo elevato di sostanza di tipo “leggero”, ben può essere qualificata ai sensi dell’art. 73, commi 1 ed 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e non invece ai sensi dell’art. 73, comma 5, dovendo la condotta relativa ad un tipo di stupefacente essere comunque valutata nel contesto della sua realizzazione, in modo da tenere conto delle specifiche circostanze e delle modalità dell’azione»).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il rilievo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è palesemente destituito di fondamento, avendo la Corte d’appello confermato il riconoscimento dell’invocato beneficio con giudizio di equivalenza sulla ritenuta recidiva.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025