Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9415 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9415 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONRUPINO il 15/09/1969
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e degli avv.ti NOME COGNOME difensori di Tavcar, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23/12/2022 il GUP del Tribunale di Trieste ritenne COGNOME Marino responsabile del reato di cui agli artt. 73 comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. 309/90, per aver detenuto, in concorso con NOME NOME, kg. 14.098,83 di marijuana nella sua abitazione, e dei reati di cui agli artt. 2 e 7 I. 895/65 per aver detenuto, nella medesima abitazione, averne fatto denuncia, due carabine nonché un elevato numero di cartucce e lo condannò, concesse le attenuanti generiche, unificati i reati, alla pena di anni uno e mesi dieci di recl ed € 2600,00 di multa.
Con sentenza in data 5/2/2024, la Corte d’appello di Trieste, sussunta la detenzione dell munizioni nella previsione dell’art. 697 cod. pen., rideterminò la pena in anni uno e mesi d di reclusione ed C 2400,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, Tavcar che, con il primo motivo, denuncia la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) con “riferimento all’art. 546 comma 3 cod. proc. pen. anche in riferimento all’art. 533 cod. pen.” nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione c riferimento agli artt. 546 e 533 cod. proc. pen. Si deduce che lo stesso GUP aveva riconosciu nella motivazione che nel dispositivo letto in udienza erano presenti due errori, rappresen dall’omessa indicazione dell’esito del bilanciamento fra le opposte circostanze e della riduz prevista per il rito, anche se aveva ritenuto che non integrassero alcuna ipotesi di una nul Identica era stata la risposta data dalla Corte territoriale al motivo di gravame che aveva ecce la nullità della sentenza. Assume, quindi, la difesa che “la mancata indicazione nel disposi degli articoli di legge applicati nonché delle circostanze aggravanti… equivale alla mancanz dispositivo, insuscettibile di essere integrato, nelle fasi successive”.
Si assume, altresì, che la “sommarietà ed incompletezza del dispositivo” impediva l comprensione “l’effettivo computo della pena disposta dal Giudice di primo grado”.
3.a Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione “con riferimen alla ricostruzione fattuale”. Si sottolinea che il 5 gennaio 2022 gli inquirenti avevano cons che Tavcar e Skabar avevano fatto delle “ordinarie commissioni” e che solo il 7 gennaio 2022 Tavcar era stato visto accedere sul retro dell’abitazione e si richiamano le dichiarazioni di S e l’esame di Tavcar per individuare nella ricostruzione della Corte territoriale le contraddiz seguito riportate:
non risultano azioni o movimenti congiunti significativi di Skabar e Tavcar sino al 5 genn 2022;
prima del 7 gennaio 2022 Tavcar non era stato visto dagli operanti accedere nel locale dove erano custoditi armi e droga mentre era stato notato COGNOME entrare nel locale;
solo il 6 gennaio 2022 si era posta l’esigenza per RAGIONE_SOCIALE di accedere alla parte retrosta dell’abitazione in quanto era necessario chiudere l’acqua per permettere di eseguire i lavor ristrutturazione in corso;
COGNOME era stato creduto dalla Corte d’appello allorquando aveva sostenuto che aveva promesso del denaro a Tavcar come corrispettivo per l’uso del locale ove era custodita la drog mentre era stato ritenuto inattendibile laddove sostenne che aveva ricevuto i 15 chilogrammi marijuana due settimane prima del sequestro.
Tali contraddizioni dimostrano, per la difesa, che COGNOME si rese conto della presenza de marijuana solo il 6 gennaio 2022 e che il giorno seguente aveva cercato di assecondare COGNOME nella speranza che l’amico portasse via la droga.
3.b Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 n avendo la Corte territoriale qualificato la condotta ascritta a Tavcar come fatto lieve rile che “il primo e unico coinvolgimento di Tavcar” nella detenzione era stato registrato il 7 gen per cui nei suoi confronti il dato ponderale non poteva assumere un’incidenza tale da obliter la sua estraneità all’attività di spaccio cui era dedito COGNOME. Si richiamano a sostegno diversa qualificazione le sentenze dalle Sezioni Unite n. 27727 del 14/12/2023 (dep. 2024) COGNOME e n. 51063 del 27/09/2018, Murolo.
3.c Con il quarto motivo, si denuncia la violazione degli artt. 2 e 7 legge 895/1967 nonch deficit motivazionale non avendo la Corte tenuto conto che, nel marzo 2021, ci si trovava ancor in pieno stato pandemico e che “i documenti relativi alle armi” erano detenuti dalla sorel Tavcar per cui non poteva essere configurato l’elemento soggettivo del reato.
3.d Con il quinto motivo, si denuncia la violazione dell’art. 5 della legge 895/1967 nonch deficit motivazionale in relazione alla medesima norma, deducendo che:
era rimasto provato che Tavcar non era a conoscenza della presenza dello stupefacente sino al 6 gennaio;
le armi e le munizioni “erano presenti” nell’abitazione di Tavcar sin dal 1969;
la disciplina invocata non poteva trovare ostacolo nella detenzione nel medesimo locale dell droga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento risultando articolato in motivi infondati consentiti in sede di legittimità.
Il primo motivo eccepisce che la sentenza di primo grado sarebbe viziata da un contrast fra dispositivo e motivazione che la sentenza di appello non avrebbe potuto emendare.
Va però osservato che non vi è alcuna contraddizione fra il dispositivo della sentenza di pri grado e la motivazione. Nel dispositivo:
è richiamato l’art. “442 cpp”, così rendendo palese che si stava procedendo con le forme de rito abbreviato, rito che, ex lege, determina l’abbattimento di un terzo della pena irrogata
si afferma la colpevolezza di COGNOME e COGNOME in ordine ai “reati loro ascritti” e, qui relazione a Tavcar, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 4 e 80 comma 2 d.PR
309/90 contestato al capo 1) e del delitto relativo alla detenzione delle armi e delle car contestato al capo 2);
si dà atto del riconoscimento delle attenuanti generiche.
A tutto voler concedere alla difesa, pertanto, potrebbe profilarsi solo un’incompletezza dispositivo, nella parte in cui non esplicita l’esito del giudizio di bilanciamento, cui il GUP rimedio in sede di motivazione, avendo chiarito che le attenuanti generiche dovevano ritener prevalenti sull’aggravante dell’art. 80.
1.a Giova ricordare che l’incompletezza del dispositivo determina la nullità della sente soltanto quando manchino gli elementi idonei a identificare la statuizione del giud presupposto che non ricorre quando l’interpretazione del dispositivo in correlazione con motivazione, che ne costituisce la premessa, permetta di ricostruire le complete statuizioni giudice nel caso concreto ( Sez. 2, n. 40611 del 11/07/2012, COGNOME, Rv. 254343 – 01; Sez. 2, 32907 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 270657 – 01).
In ogni caso, il prospettato contrasto non rientrerebbe comunque in nessuna delle ipotesi nullità previste dall’art. 604 cod. proc. pen., sicché, in considerazione dell’effetto de derivante dall’appello, il vizio sarebbe ormai sanato dalla sentenza impugnata (Sez. 6, n. 282 del 12/10/2017 (dep.2018 ), COGNOME, Rv. 273539 – 01).
Siffatto risultato esegetico trova conferma nelle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni u nell’ipotesi, certamente più radicale rispetto a quello in esame, di mancanza assoluta de motivazione avendo il massimo organo nomofilattico ritenuto che non si fosse in presenza di uno dei casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., nei quali il giudice di appe dichiarare la nullità della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al gi primo grado, potendosi invece configurare una nullità, ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. pr pen., alla quale, allorquando la sentenza è appellabile, il giudice di appello può rimediare in dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge. Nell’occasio Corte ha precisato che, anche a fronte del deposito del mero dispositivo, il giudice d’appello decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di reformatio procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le pro già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti U., n. 3287 del 27/11/2008, (dep. 2009), R. 244118; in senso conforme, più recentemente, Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Annorico, Rv. 271735; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Esemplare).
Tale arresto si trova recepito nelle pronunce che hanno più specificatamente esaminato l ipotesi di divergenza tra dispositivo e motivazione essendo stato ritenuto illegitt provvedimento con cui il Tribunale, investito dell’appello del solo imputato, rilevata la sussi di un contrasto tra motivazione e dispositivo, annulli, ex art. 604 cod. proc. pen., la sente primo grado, rimettendo gli atti relativi al primo giudice, in quanto, in tal caso, non ricorr delle cause espressamente e tassativamente previste dall’art. 604 del codice di rit
essenzialmente attinenti alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e rilevazione di nullità assolute o di ordine generale non sanate – che legittimano l’eserciz potere di annullamento della sentenza di primo grado. Ne consegue che, ricorrendo detta ipotesi, il giudice deve prendere atto, nei limiti dell’effetto devolutivo, del predetto contr dispositivo e motivazione, quindi, procedere alla valutazione dei motivi di appello” (Sez. 19051 del 19/02/2010, COGNOME, Rv. 247252; conf. Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017 (dep.2018), COGNOME Rv. 273539 – 01; Sez. 2, n. 37659 del 28/9/2022, COGNOME).
Venendo ai restanti motivi, il secondo e il quarto denunciano la violazione di l sostanziale e tutti i possibili vizi della motivazione senza precisare in che parte la motivaz mancante e in quale è contraddittoria e in che parte è manifestamente illogica.
E’ pertanto necessario ribadire che:
ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della ricondu del fatto – come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispecie astratta deli legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostener che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione del condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l’err dell’opera di “sussunzione” del fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, i la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisit condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riserv al giudice di merito (Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024, Bello; Sez. 2, n. 11125 del 18/1/2024, NOME);
il ricorso per Cassazione è inammissibile quando l’interessato ometta di indicare a quale d casi tipici disciplinati dall’art. 606 cod. proc. pen. intenda ricondursi, poiché tale ma qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in di specificità dei motivi (Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023 Rv. 284152 – 01; Sez. 2, n. 57403 11/09/2018 Imp. COGNOME, Rv. 274258 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1878 del 04/04/1991, Rv. 187010 – 01). Ciò perché il ricorso in cassazione è un mezzo d’impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (606 c.p.p.) (Sez. 1, Sentenza n. 3847 05/10/1992, Rv. 193137 – 01) con la conseguenza che spetta soltanto all’interessato -a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi (ulteriormente valorizzata a seguito della r novella) e quindi d’inammissibilità del ricorso- di indicare, nel momento stesso in cui impu un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d’ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in consideraz del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ra doglianza SEz. 2, n. 13565 del 13/10/2023 (dep. 2024).
2.a Con le censure sviluppate nel secondo motivo, il ricorrente contesta, sotto vari pr l’approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito, sottoponendo alla Corte di legit una serie di elementi di fatto che si assumono incompatibili con l’ipotesi accusatoria e chiede una rilettura del compendio probatorio al fine di accreditare una diversa ed alterna ricostruzione dei fatti.
A questo proposito, è il caso di ricordare che, “in tema di controllo sulla motivazione Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propr valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuat dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al te provvedimento impugnato (o ad altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso), si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiut autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza struttura sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è “geneticamente” informata, ancorché questi siano ipoteticament sostituibili da altri” (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
“Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemen “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostru complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fo una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, i implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di seg contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in te chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, inve necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale ch la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudi e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da re manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione ( Sez. 2, n. 14654 del 7/3/2024 COGNOME, rv. 286268, in motivazione).
2.b Va, anche, aggiunto che le censure difensive prendono in considerazione circostanze di fatto o lacune investigative del tutto marginali, quali le commissioni effettuate il 5 genn Tavcar e Skabar o gli esiti del servizio di osservazione del 7 gennaio, che permise agli opera di rilevare che Tavcar trasportò qualcosa di ingombrante prelevato dall’auto di Sakbar verso retro della sua abitazione ma non anche di scorgere l’oggetto di una attività, o valorizzano di prova che la Corte territoriale aveva ritenuto scarsamente significative, quali la deposi
di COGNOME e l’esame dell’imputato, senza però un effettivo confronto con le risultanze che i g di merito hanno posto a fondamento della condanna.
A pag. 6 della sentenza, il GUP riporta le spontanee dichiarazioni rese da COGNOME nell’immediatezza del fatto che dimostrano che COGNOME già da tempo collaborava con COGNOME nella custodia dello stupefacente non soltanto consentendogli di nascondere la droga nella su proprietà ma anche procedendo alla separazione nei sacchi della sostanza. A pag. 7 della medesima sentenza, inoltre, sono sintetizzate le dichiarazioni, dello stesso tenore, rese COGNOME al GIP nel corso dell’interrogatorio di garanzia.
La Corte d’appello, in maniera del tutto logica, inoltre, rileva che non sono state interc telefonate con le quali Tavcar intimava a Skabar di rimuovere dalla cantina la droga e si soffer sulla telefonata del 6 gennaio 2022 per sottolineare che dalla conversazione non emergeva alcuna ragione di contrapposizione. Viene, inoltre, sottolineato che l’intervento dell’idraulic nella versione difensiva, aveva determinata la discoperta della droga era precedente al telefonata per cui alle 13, ora della conversazione, COGNOME doveva già sapere che all’interno suo locale vi era la marijuana. Il processo inferenziale che porta la Corte territoria conclusione secondo cui i sacchi di marjuana erano stati trasportati nella cantina il 7 gen 2022 dalla “coppia COGNOME–COGNOME“, ancora, non presenta incongruenza alcuna, tanto meno manifeste, e risulta sostanzialmente ignorata dal ricorso.
2.c Può quindi concludersi che a fronte di una motivazione congrua, analitica ed esaustiva saldamente ancorata alle prove acquisite ed esente da salti logici o incongruenze, la difesa limitata a riproporre doglianze, già respinte dalla Corte territoriale, fondate su una atomistica e parcellizzata di alcune delle risultanze probatorie, manifestamente prive fondamento.
Le considerazioni innanzi esposte consentono di disattendere anche il terzo motivo d impugnazione, risultando il quantitativo di droga che Tavcar aveva contribuito a trasporta all’interno del suo locale nascondendolo nella botte così significativo da precluder qualificazione in termini di fatto lieve della condotta accertata.
Proprio la sentenza COGNOME richiamata dal ricorso riconosce che uno degli indicatori selezion dalla norma può assumere “in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri”.
Né la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale trova ostacolo nei principi enun dalla sentenza COGNOME, avendo la sentenza impugnata sottolineato che COGNOME poteva forse ignorare il quantitativo di principio attivo presente nella droga contenuta nei quattro sa immondizia ma “ben conosceva il ponderoso materiale che stava occultando per conto dell’amico”, così dimostrando una adesione al programma delittuoso perseguito da COGNOME che non giustifica la differenziazione del titolo di reato invocata dal ricorrente.
Generici in quanto non si confrontano con la motivazione contestata sono gli ultimi du motivi del ricorso.
La Corte territoriale ha, infatti, osservato che il padre dell’imputato venne meno el m del 2021 per cui le restrizioni alla circolazione determinate dalla pandemia non potevà l giustificare un ritardo nella presentazione della denuncia prescritta dal TULPS di oltre dieci mesi.
Il diniego dell’attenuante di cui all’art. 5 della legge 895/67, inoltre, è stato da territoriale motivato valorizzando non soltanto la detenzione della droga ma anche “la qualit la quantità delle armi illegalmente gestite”.
Tali argomenti, però, sono ignorati dal ricorso e ciò determina l’inammissibilità degli due motivi. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale “l’ap (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi q non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filard Rv. 280027-01, in motivazione).
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così decido il 21/1/2025