Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33948 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33948 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze ha confer la sentenza emessa il 22 aprile 2024 dal Tribunale di Livorno nei confronti di NOME per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 1990, n. 309, in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocai grammi lordi 8,18, confezionati in 9 confezioni, che per le circostanze relati persona e all’azione, apparivano destinati alla cessione a terzi.
Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell’imputato che artico motivi che si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ar disp. att. cod. proc. pen.):
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto concernente la configurazione fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per essersi posto dell’imputato l’onere di fornire prova contraria, quando invece una valutazione gl che si assume assente, avrebbe portato a concludere che la detenzione della sost era destinata all’uso personale;
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto concernente l’applicazione del mi edittale. L’eccessività della pena base vanificherebbe, si sostiene, i rileva dell’imputato volti ad una positiva risocializzazione;
2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge, nonché mancanza manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle invocate circo attenuanti generiche.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il rico dichiarato inammissibile.
In data 26 giugno 2025, sono pervenute conclusioni scritte del difens dell’imputato, AVV_NOTAIO, che insiste per raccoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, nonché generic essendo sostanzialmente privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggere le richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.).
2. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha affermato che la valutazi in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente è stata effettuata tenendo della complessiva ed unitaria concreta valutazione del fatto, con particolare ri alla quantità e alla tipologia della sostanza, al confezionamento della stes concrete circostanze del caso (alla vista degli operanti, l’imputato ha cercato di il controllo in auto di cui era il conducente ed ha cercato di disfarsi del narc Giudice di appello ha ricordato che l’imputato veniva altresì trovato in possesso significativa somma di denaro l pari a 320 euro, in svariate banconote di medio e piccolo taglio, apparendo pertanto del tutto smentito che si fosse comprato per fina consumo personale così tanto e dispendioso narcotico, lui che all’epoca del risultava disoccupato e privo di li giw -dr -w font0 -di reddito. Si tratta, all’evidenza, di motivazione congrua, non manifesta illogica e corretta in diritto e, quindi, immu censure.
Il secondo motivo sulla dosimetria della pena è manifestamente infondato. legge, nella sentenza impugnata, che, pur nell’ambito della qualificazione del fa sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, non si è trattato di fatto di minima e che, comunque, la pena base, pur superiore al minimo edittale (per le modali l’oggetto della condotta), non è neppure prossima alla media tra minimo e massi edittale, il ‘,13` che esonera, per costante giurisprudenza ( cfr., ex multis, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv. 256464), da più approfon oneri motivazionali.
Anche rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto terzo motivo di ricorso, la Corte di merito ha offerto compiuta motivazione laddove ricordato che, a carico dell’imputato, figurano plurime condanne per gravi commessi in un arco di tempo prolungato; che l’imputato è stabilmente radicato ne reiterata commissione di reati, per cui la violazione di cui si tratta minimamente qualificarsi come episodica od occasionale; che ha fornito nel temp differenti alias, dimostrando così la pervicace volontà di cercare di sottrarsi all responsabilità; che non è emerso alcuni elemento di positiva valutazione; che non posto in essere alcuna condotta né collaborativa con la p.g. intervenuta per il con né resipiscente e riparativa, neppure parziale.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il residente