Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25901 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PRAIA A MARE il DATA_NASCITA CAMPAGNA INNOCENZA nato a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di RAGIONE_SOCIALE e l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio a Carico RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME.
letta la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella emessa dal Gup del Tribunale di Paola in data 14.2.2020 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME, chiamati a rispondere del reato di cui agli articoli 110 CP e 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990, e giudicati con rito abbreviato.
Il procedimento ha ad oggetto la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente de tipo cocaina, contestata in concorso ai coniugi COGNOME e COGNOME.
Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, i carabinieri di Santa Maria del Ce in data 24 aprile 2019, eseguivano una perquisizione personale e veicolare nei confronti del COGNOME che dava esito negativo; immediatamente dopo, accompagnavano il medesimo presso la sua abitazione per procedere a perquisizione domiciliare, predisponendo contestualmente un servizio di osservazione all’esterno; raggiunta la dimora, due militari, e precisamente COGNOME NOME e COGNOME NOME, si preoccupavano di controllarne il perimetro ed altri due seguivano il COGNOME, chiedendogli la consegna RAGIONE_SOCIALE chiavi; quest’ultimo, dopo aver riferito di ess sprovvisto, iniziava a dar voce alla moglie che era all’interno dell’abitazione, informandola d presenza dei carabinieri. La donna, identificata in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, usciva sulle scale d casa, rientrando subito dopo; quindi, apriva il cancello posto al piano terra dello stabile.
Il maresciallo COGNOME ed il carabiniere COGNOME entravano nell’abitazione e notavano la RAGIONE_SOCIALE raggiungere il balcone del vano cucina posto sul retro dello stabile e poi rientrar immediatamente.
Nello stesso tempo, l’appuntato COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME il balcone dell’abitazio notava la donna affacciarsi e lanciare una busta di cellophane verso i rovi COGNOMEstanti, pos circa 3 o 4 m dall’aggetto; la busta, immediatamente recuperata dai militari, conteneva u bilancino di precisione e sostanza stupefacente, suddivisa in due bustine ed 11 involucri, in erano rispettivamente inseriti quantitativi di cocaina pari a 211.5 – 40,2 – 276 dosi me All’interno dell’abitazione, veniva rinvenuta e sequestrata una busta per alimenti contenen buchi circolari del tipo utilizzato per il confezionamento RAGIONE_SOCIALE dosi della sostanza stupefacent
Sulla base di tali elementi, entrambi i giudici, con decisione conforme, hanno ritenuto destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto e sequestrato.
Nelle decisioni di merito, si è affermato che lo stupefacente contenuto nella busta getta dal balcone della casa coniugale, della COGNOME la RAGIONE_SOCIALE, cercò di disfarsi, immediatamente dopo esser stata preavvisata dal marito della presenza dei militari, apparteneva con certezza ad entrambi gli imputati ed era destinata allo spaccio, in considerazione del significativo ponderale, della suddivisione di parte di esso in dosi e della disponibilità di arnesi e mate per il confezionamento RAGIONE_SOCIALE stesse.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza De COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.
2.1 Con il primo, ha dedotto violazione dell’articolo 606 lett e) cpp: motivazi palesemente mancante perché incompleta, inadeguata ed insufficiente e priva di valutazione dell’intero atto di appello.
In particolare, quanto al contributo ascritto al COGNOME, ricavato essenzialmente dal fa che costui avrebbe allertato la moglie, avvisandola della presenza dei carabinieri, i giudic primo e secondo grado sarebbero incorsi in evidente travisamento della prova, atteso che, dagli atti acquisiti, non erano emersi ulteriori elementi concreti da cui ricavare la coscienza e vol di allertare la moglie per fini illeciti.
Difetterebbero elementi di riscontro, atteso che lo stesso imputato non veniva sorpreso in atti sintomatici dell’attività di spaccio; ed infatti, la perquisizione eseguita sulla sua aveva dato esito negativo in ordine alla detenzione di dosi pronte per lo spaccio o di banconote di piccolo taglio; come pure negativa la perquisizione all’interno RAGIONE_SOCIALE autovetture in uso coppia.
Al contrario, l’aver chiamato la moglie ad alta voce, nell’approssimarsi all’abitazione, dovuto al fatto che il citofono di casa non era funzionante, come emerso dalle sommarie informazioni di tale NOME COGNOME acquisite con indagini difensive; così pure, l’avviso dato a coniuge della presenza dei carabinieri stava solo a significare che, in quel momento, egli non s trovava da solo; la circostanza risulterebbe comunque insufficiente a dimostrare che tal condotta era finalizzata a preavvisare la moglie ed indurla a disfarsi della droga per impedirne ritrovamento nel corso della successiva perquisizione.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza RAGIONE_SOCIALE che, con un primo motivo, ha lamentato vizi di motivazione, ex articolo 606, lettera e), cpp, risultand stessa palesemente illogica, slegata da dati probatori ed oggettivi, e inficiata da macroscopi travisamento della prova, oltre che da omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE doglianze.
La ricorrente ha richiamato le incongruenze già lamentate nell’atto di appello avverso l prima pronuncia nella COGNOME è stato dato per certo un esito positivo della perquisizio domiciliare, benché all’interno dell’abitazione non era stata rinvenuta sostanza stupefacente, neppure arnesi per il confezionamento di dosi o sostanze da taglio, e così pure nelle autovetture in possesso della coppia.
Ha lamentato altresì un macroscopico travisamento della prova in ordine alla circostanza riferita dal carabiniere COGNOME COGNOME COGNOME avrebbe notato la stessa imputata lanciare dal balc della sua abitazione una busta, all’interno della COGNOME veniva rinvenuto lo stupefacente ed bilancino.
L’attestazione del militare contrasterebbe con le risultanze della RAGIONE_SOCIALE nella COGNOME er riportato che costui avrebbe assistito alla scena “ponendosi proprio al di COGNOME del balcone” cui si sarebbe affacciata la RAGIONE_SOCIALE per gettare la busta; in proposito, è stata richiamata l verifica effettuata da un consulente della difesa che ha concluso per l’impossibilità di veduta,
parte di un osservatore posto al di COGNOME del suddetto balcone, sulla superficie superiore da c si sarebbe affacciata la RAGIONE_SOCIALE
Ad avviso della ricorrente, anche le dichiarazioni rese dagli altri militari che, in coinci dell’ingresso in casa, avrebbero visto la RAGIONE_SOCIALE dirigersi verso il balcone e poi far rient rappresentano un dato privo di affidabilità logica e corrispondente ad una mera congettura, risultando inverosimile che la stessa avesse dapprima consentito l’ingresso dei militari e poi, cospetto degli stessi, gettato dal balcone la busta contenente lo stupefacente.
Ugualmente priva di significato la circostanza relativa al ritrovamento in casa di una bus per alimenti contenente buchi circolari del tipo utilizzato per il confezionamento in dosi d sostanza stupefacente, non essendo consentito ricavare dai buchi presenti su una busta l’utilizzo successivo dei ritagli per il confezionamento di dosi di cocaina, poichè la stessa busta e completamente vuota e senza tracce di droga.
Altro dato travisato riguarderebbe il dichiarato ritrovamento della busta contenente stupefacente in un rovo distante dal balcone circa 3 o 4 m, secondo quanto attestato dai carabinieri nella CNR, atteso che lo stesso consulente indicato dalla difesa aveva misurato l distanza effettiva tra il balcone ed il primo cespuglio presente sull’area antistante in circa il luogo di rinvenimento della sostanza, diversamente da quanto riferito dei militari, accessibile a terzi che avrebbero potuto lasciarvi la droga, essendo a confine con un fabbricat destinato a casa popolare.
Per converso, ad escludere pregnanza ai dati forniti dai militari, emergerebbe il fatto all’interno dell’abitazione non era stata trovata sostanza stupefacente o altro materiale pe confezionamento in dosi.
Ulteriore travisamento per invenzione sarebbe ricavabile dal confronto fra l’affermazion contenuta nella sentenza d’appello, – secondo cui l’appuntato COGNOMECOGNOME già posto all’ango dello stabile per controllare e prevenire quanto potesse accadere, si era portato fin sot balcone – , ed il contenuto del verbale redatto dai militari in cui non si legge che lo stesso mi si sarebbe posto all’angolo dello stabile.
Analoga illogicità, per inverosimiglianza, è stata ravvisata nella prospettata successio RAGIONE_SOCIALE condotte ascritte alla RAGIONE_SOCIALE, la COGNOME avrebbe dapprima aperto il cancelletto posto al piano terra e quindi, in compagnia dei carabinieri, rientrata in casa per poi gettare al cosp dei medesimi la sostanza stupefacente affacciandosi dal balcone.
11 Procuratore Generale, ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto dichiarars l’inammissibilità del ricorso di RAGIONE_SOCIALE e l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio a carico di COGNOME NOME.
5.11 difensore ha depositato memoria in cui sono riassunti i medesimi argomenti riportati nei superiori motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo posto a base del ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è costituito da censur non consentite con il ricorso per cassazione, e perciò risulta inammissibile.
Al di là della formale denuncia del vizio della motivazione, l’esponente contesta valutazione RAGIONE_SOCIALE prove operata dai giudici di merito, senza riuscire ad indicare la frattura l del percorso argomentativo o la sua contraddittorietà rispetto agli elementi acquisiti.
Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiv del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di mer incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazio RAGIONE_SOCIALE regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appart alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della de impugnata, oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con “atti del processo”, specificamen indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo inter radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, COGNOME ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, COGNOME ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. COGNOME ed altri, Rv. 234989).
Nel caso in esame, corretta appare la valutazione dei giudici di merito, i quali con decisio conformi, hanno desunto indici univocamente significativi della consapevolezza e volontà, in capo a ciascuno degli imputati, di detenere illecitamente la sostanza stupefacente destinata al spaccio; e ciò sulla base del fatto che la droga era detenuta proprio nella abitazione del De COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, e pertanto nella sfera di dominio di entrambi; a fronte di questo dat particolarmente significativo, che sarà ulteriormente approfondito nell’esame del ricorso del COGNOME, l’avviso da parte del COGNOME alla coniuge sulla presenza dei militari er evidentemente prodromico e funzionale al tentativo di occultamento posto in essere, in rapida sequenza, dalla coniuge.
In effetti, essendo stato dimostrato – come anche si dirà appresso – il dato della provenien della droga dalla dimora di cui entrambi avevano il pieno ed esclusivo possesso, il preavviso da parte del marito negli attimi precedenti la perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri comportamento posto in essere, in sequenza, dalla moglie che mostrava di averlo ben compreso, sono inequivoci sul fatto che il COGNOME, consapevole della detenzione nella propria abitazion dello stupefacente, intendesse sollecitare la coniuge a disfarsene e renderlo introvabile ai milit
Le ricostruzioni alternative proposte dal ricorrente non superano il livello di congett peraltro scarsamente plausibili.
Va premesso che, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità d motivazione ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostru dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dub sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa a quella ritenuta sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei su elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai d acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (cfr. ex mu Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278237; conf. Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275290).
Nel caso concreto, alla luce dell’intero svolgimento dei fatti, della detenzione della dr nella casa coniugale e del comportamento posto in essere dalla moglie subito dopo l’avviso della presenza dei militari, è logicamente trascurabile l’ipotesi che il COGNOME abbia inteso solt comunicare alla moglie che non si trovava da solo, ma in compagnia dei carabinieri, nei pressi dell’ingresso di casa, e che non avesse alcuna intenzione di metterla in guardia ed indurla disfarsi della droga, come poi in effetti è avvenuto.
Il fatto che la precedente perquisizione personale e veicolare abbia dato esito negativo non integra, neppure in astratto, una ipotesi alternativa rispetto alla specifica condotta contestat accertata, riguardante la detenzione di droga in casa.
2.11 ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE è inammissibile, perché si concreta di affermazioni critiche che investono direttamente i materiali di prova piuttosto che motivazione impugnata. Si afferma che le dichiarazioni dei militari che hanno proceduto alla perquisizione ed al sequestro sarebbero, nella migliore della ipotesi, imprecise, e comunque non corrispondenti alla realtà.
2.1 Le censure, prospettate in un complesso motivo di ricorso, sono ricondotte al vizio d travisamento della prova.
In proposito, va ricordato che il vizio di ‘travisamento’ di cui all’art. 606, co. 1, let proc. pen. deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi dal suo ‘significan che sia idonea a rendere oggettivamente illogico il ragionamento posto alla base della decisione (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021).
Si rammenta altresì che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per esse deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della sin dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; sicché è d escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del signifi
probatorio della dichiarazione medesima (in tal senso Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087).
Deve comunque trattarsi di un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dat processuale o probatorio (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, COGNOME, Rv. 237207).
Occorre altresì ribadire che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il gi sulla rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la s divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez.2, sent. n. 20806 del 05/05/2 Rv. 250362).
Nel dettaglio, quanto alla valutazione sulla circostanza riferita dal carabiniere COGNOME COGNOME, “ponendosi proprio al di COGNOME del balcone” avrebbe notato la stessa imputata lanciare una busta, all’interno della COGNOME è stato rinvenuto lo stupefacente ed il bilancino, non si risc alcun travisamento, atteso che il giudice di merito si è attenuto a quanto riportato nel verbal perquisizione; e la sua valutazione, in ogni caso, appare priva di illogicità, essendo s evidenziato che, nel linguaggio comune, l’espressione “porsi proprio al di COGNOME di un balcone può ben significare la collocazione nella zona immediatamente COGNOMEstante, e non necessariamente nel perimetro del balcone del piano inferiore.
Riguardo alla valutazione della testimonianza dei militari che, dopo aver fatto ingress nell’abitazione, videro la RAGIONE_SOCIALE dirigersi verso il balcone, la ricorrente lamen sostanzialmente l’inattendibilità della versione fornita, non essendo verosimile – a suo avvis che la donna, in presenza dei carabinieri, abbia prelevato da casa lo stupefacente per gettarl verso i rovi.
La ricostruzione accolta dai giudici di merito è priva di illogicità, poiché – secon risultanze del verbale di perquisizione richiamate in sentenza e pure nello stesso ricorso- i mil fecero ingresso in casa dopo che la RAGIONE_SOCIALE era già rientrata (“la donna era uscita sulle scale di casa, per rientrare subito dopo ed aprire il cancello posto al piano terra dello stabile”), avendo perciò avuto costei tempo a disposizione, ancorchè breve, per tentare di disfarsi della bust contenete droga.
Non è ravvisabile neppure il dedotto travisamento della prova relativo all’affermazione contenuta nella sentenza d’appello, secondo cui l’appuntato COGNOME, già posto all’angolo dell stabile per controllare e prevenire quanto potesse accadere, si era portato fin COGNOME il balco dato asseritannente contrastante con il contenuto del verbale redatto dai militari in cui n sarebbe indicato il posizionamento all’angolo dello stabile.
Al contrario, nel verbale -testualmente riportato a pagina 29 del ricorso – è contenut l’espressione “raggiunta l’abitazione e cinturata la stessa con il posizionamento dei militari.., angoli dello stabile, per sfruttare l’effetto sorpresa”, conforme alla descrizione in sentenza.
In ordine alla mancanza di motivazione sul prospettato contrasto RAGIONE_SOCIALE misurazioni della distanza tra il balcone ed il cespuglio dov’era stata gettata la busta contenente la droga, indi dai militari in circa 3-4 metri ed invece ricostruita dal consulente della difesa in 11met censura risulta aspecifica.
Il ricorrente innanzitutto non prospetta la rilevanza decisiva del dato, atteso l’indisc ritrovamento della sostanza nella zona antistante al balcone di casa dei due imputati, subit dopo il getto della busta che la conteneva, a cui ha assistito il carabiniere; e comunque no spiega come siano raffrontabili la misurazione approssimativa effettuata dai milita nell’immediatezza (ricavabile pure dall’avverbio utilizzato: “circa 3-4 metri”), con qu ricostruita in data successiva dal tecnico di parte, dopo che il reperto era stato preleva sequestrato.
Prive di significato risultano le censure, già lamentate nell’atto di appello avverso la p pronuncia, nella COGNOME è stato dato per certo un esito positivo della perquisizione domicilia benché – secondo la ricorrente – all’interno dell’abitazione non fosse stata trovata sostan stupefacente, e neppure arnesi per il confezionamento di dosi o sostanze da taglio e così pure nelle autovetture in possesso della coppia.
Nella stessa abitazione infatti è stata trovata – e se ne dà atto nelle sentenze – la bust cui risultano prelevati i ritagli utilizzati per il confezionamento RAGIONE_SOCIALE dosi di sostanza stupef
La censura, al riguardo, risulta comunque aspecifica, non essendo stato prospettato a cos’altro servissero i ritagli riscontrati sulla stessa busta.
Ed inoltre, nella cornice della perquisizione presso il domicilio rientra anche la ricerca d sostanza nelle immediate pertinenze dell’abitazione.
Oltre a ciò, occorre comunque osservare che la decisione impugnata supererebbe in ogni caso la “prova di resistenza” perché – come si ricava dalle sentenze conformi -, risul sufficientemente sostenuta, quanto alla detenzione dello stupefacente, dalla immediata e diretta percezione, da parte dei militari, della disponibilità in capo all’imputata, osservata dagli operanti nel tentativo di disfarsene, e quanto alla destinazione allo spaccio, in ragione considerevole quantitativo di cocaina sequestrato, della parziale suddivisione in involucri, da disponibilità di arnesi per il confezionamento, tra i quali anche la busta rinvenuta all’interno stessa abitazione, da cui risultano prelevati i ritagli utilizzati per il confezionamento RAGIONE_SOCIALE
3. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento del spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che ciascun ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico dei medesimi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di eur 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presid nte