Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7860 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7860 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cessazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato la ricorrente alla pena di anni 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 309/90, per aver illecitamente detenuto sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso di grammi 20,92 netti, suddivisa in complessivi 81 involucri, quantitativo da cui sono ricavabili 124 dos
La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione d legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione del beneficio della sospensione della pena.
Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e esente da vizi logico-giurid facendo richiamo al quantitativo di sostanza stupefacente detenuto, da cui sono estraibili 12 dosi di cocaina, ha ritenuto congrua e proporzionata la pena determinata dal primo giudice in misura superiore al minimo edittale, evidenziando che l’ammissione dei fatti è priva di valor collaborativo, essendo dettata dalla finalità scagionare il marito, e priva di una reale volon resipiscenza.
Allo stesso modo e con le medesime argomentazioni, il giudice a quo ha ritenuto di non concedere la sospensione condizionale della pena, facendo richiamo ai precedenti penali ed esprimendo una prognosi non favorevole in ordine alle future condotte.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/01/2026
DEPOS!TAT
Il consigliere estensore
Il Presidente
NOME
NOME COGNOME
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