Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8018 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8018 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 del la Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore g enerale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 16 aprile 2025, e depositata il 15 luglio 2025, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme il 25 maggio 2022, che ha dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reat o di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e lo ha condannato alla pena di un anno e sette mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche.
Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, NOME COGNOME, il 22 dicembre 2017, avrebbe illecitamente detenuto, sostanza stupefacente di tipo marijuana per un quantitativo totale di circa 160 grammi, da cui è possibile estrarre un principio attivo di 15.940 mg, corrispondenti a 782 dosi.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto da ll’AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, avuto riguardo alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale formulata dalla difesa in appello, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.
Si deduce che la sentenza impugnata ha completamente omesso di rispondere alla richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale, formulata nei motivi di appello, al fine di consentire la produzione di documentazione contabile circa le disponibilità economiche del ricorrente nel reperire la sostanza stupefacente. Si osserva che, sebbene la motivazione su una doglianza avanzata nei motivi di appello possa essere anche implicita, occorre che vi sia comunque qualche passaggio argomentativo utile, assente nel caso di specie (si citano, in proposito, Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, e Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016). Si evidenzia, altresì, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è configurabile il vizio di motivazione allorquando il giudice, affermando la penale responsabilità dell’imputato, non abbia argomentato in modo completo in relazione alle specifiche doglianze formulate in sede di discussione, dotate del requisito della decisività (si cita, Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017).
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all’erronea applicazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 da parte della sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene di non dover qualificare il fatto nell’ipotesi di cui al quinto comma del medesimo articolo.
Si premette che la Corte d’appello, nell’escludere la riqualificazione del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha valorizzato il quantitativo di droga sequestrato, il grado di principio attivo e il numero delle dosi ricavabili, ritenendo tali elementi sintomatici di una rilevante offensività della condotta.
Si rileva, poi, che la minima offensività della condotta, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deve essere desunta sia dal dato qualitativo e quantitativo sia da ulteriori parametri richiamati dalla norma, imponendo, dunque, una valutazione complessiva del fatto che tenga conto di tutti gli elementi che connotano la condotta (si citano: Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000; Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018). Si aggiunge che il suddetto criterio della valutazione complessiva
può subire una flessione solo nel caso in cui il dato ponderale sia talmente rilevante da assorbire gli ulteriori profili della condotta.
Si osserva che, nel caso di specie, il quantitativo sequestrato non appare connotato da una rilevanza tale da giustificare, di per sé, l’esclusione della lieve entità. Si evidenzia, in particolare, che erroneamente la Corte d’appello ha attribuito rilievo, ai fini dell’esclusione della tenuità del fatto, al numero di dosi medie ricavabili, posto che si tratta di un dato che non coincide necessariamente con il numero di dosi in concreto commercializzate e che il concetto di dose media singola rappresenta il dato numerico utile semplicemente ad individuare il quantitativo rilevante ai fini della presunzione di destinazione a uso personale della sostanza stupefacente. Si rappresenta, inoltre, che, alla luce dei risultati emersi dal lo studio predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE la Sesta sezione , basato sull’ esame di 398 sentenze di questa Corte in materia di spaccio di lieve entità, il quantitativo sequestrato, oggetto della sentenza impugnata, rientra nel limite massimo entro cui è stata ri tenuta la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Si conclude, quindi, che la sentenza impugnata incorre nel vizio di motivazione laddove rigetta la riqualificazione in virtù del solo dato ponderale, senza considerare altri indici sintomatici della lieve entità del fatto e in assenza di elementi indicativi di un’attività di spaccio non riconducibile all’art. 73 , comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Prive di specificità sono le censure enunciate nel primo motivo di ricorso, le quali contestano l’assenza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, formulata nei motivi di appello, con riguardo all’acquisizione di documentazione attestante una disponibilità economica dell’imputato idonea a comprare la sostanza stupefacente in sequestro.
2.1. Occorre premettere che deve ritenersi ammissibile, in linea con la consolidata elaborazione giurisprudenziale, una motivazione implicita di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, quando l’accertamento domandato risulta non dirimente ai fini della decisione, sulla base del discorso argomentativo successivamente sviluppato in quest’ultima.
Invero, secondo l’ orientamento consolidato in sede di legittimità, il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del
dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275114 -01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 -01, e Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872 -01).
Questo orientamento, inoltre, trova il suo fond amento nell’affermazione secondo cui il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (vds., per questo principio, ex plurimis , Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 -01, e Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257741 -01).
2.2. La sentenza impugnata non contiene alcuna esplicita motivazione in ordine alla richiesta istruttoria formulata nell’atto di appello, avente ad oggetto l’acquisizione di documentazione relativa alla disponibilità economica dell’imputato per dimostrarne la capacità a comprare la sostanza stupefacente in sequestro, ma afferma la responsabilità del medesimo muovendo da una prospettiva alla quale questo profilo fattuale è del tutto indifferente.
La Corte d’appello, infatti, rappresenta che l’imputato deve ritenersi responsabile del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo ‘leggero’ , in particolare per: a) il quantitativo di marijuana nella disponibilità dell’attuale ricorrente, siccome avente un peso pari a circa 160,00 grammi, da cui erano ricavabili 782 dosi medie singole; b) le modalità di confezionamento della droga, siccome suddivisa in sei confezioni; c) le modalità di occultamento della stessa, in quanto custodita all’in terno di una borsa riposta in una scrivania presente nella mansarda dell’abitazione; c) l’assenza di elementi, anche prodotti dall’interessato, dai quali desumere che l’uomo sia assuntore di droga leggera.
Deve aggiungersi che la sentenza impugnata aggiunge che l’uomo deteneva contestualmente anche un bilancino di precisione, ed è gravato da un precedente specifico, indicativo del suo inserimento nel mercato degli stupefacenti.
La sentenza di primo grado, dal canto suo, sottolinea che la sostanza stupefacente del tipo marijuana è soggetta a rapido deterioramento in assenza di strumenti idonei alla sua conservazione, e che tali strumenti non sono stati rinvenuti nel caso di specie.
2.3. Sulla base dei principi giuridici applicabili e del percorso argomentativo addotto dalla Corte d’appello, deve escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa in un vizio di mancanza di motivazione giuridicamente apprezzabile.
Invero, nella specie, l’affermazione di responsabilità prescinde del tutto da valutazioni in ordine all ‘esistenza di disponibilità economiche dell’imputato adeguate ad acquistare il quantitativo di droga rinvenuto.
Né l’eventuale sussistenza di disponibilità economiche adeguate ad acquistare il quantitativo di droga rinvenuto potrebbe di per sé avere efficacia liberatoria nel quadro istruttorio delineato dai Giudici di merito.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, ciò che rileva è che la sostanza stupefacente sia detenuta per un uso diverso da quello della consumazione personale. Ora, l’attuale ricorrente non risulta aver nemmeno allegato di aver detenuto la droga per uso personale, e, d’altra parte, il notevole quantitativo detenuto, da cui erano ricavabili ben 782 dosi medie singole, in considerazione della rapida deperibilità della sostanza, e dell’assenza di strumenti di c onservazione della stessa, costituisce elemento specificamente indicativo della destinazione del narcotico a terzi. E, in questa ricostruzione, a nulla rileva che l’imputato avesse o meno disponibilità economiche adeguate ad acquistare la droga rinvenuta nella sua disponibilità.
Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo di ricorso, le quali contestano la mancata riqualificazione del fatto a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo l’assenza di una valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie.
La sentenza impugnata ha valorizzato sia la disponibilità di un elevato quantitativo di sostanza stupefacente, dal quale erano ricavabili ben 782 dosi medie singole, sia l’assenza di dati comprovanti l’uso di droghe leggere da parte dell’imputato, per affermare che il fatto è indicativo dell’inserimento del medesimo nel mercato degli stupefacenti in misura tale da poter soddisfare le richieste di un cospicuo numero di consumatori. Aggiunge che la gravità del fatto deve essere valutata anche alla luce del precedente specifico, comprovante la non occasionalità della condotta illecita da parte dell’attuale ricorrente.
Anche in relazione a questo profilo, la sentenza impugnata è correttamente motivata. In effetti, come osservano le Sezioni Unite, il dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta può «assumere comunque valore negativo assorbente» (così Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 -01, in motivazione, § 7). E, d’altro canto, non emergono, né sono anche solo semplicemente allegati, elementi fattuali idonei a ‘compensare’ a vantaggio dell’attuale ricorrente il dato fortemente negativo costituito dal quantitativo di sostanza stupefacente detenuta.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16/01/2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME