Detenzione di stupefacenti e aggravante per armi: la decisione
La detenzione di stupefacenti rappresenta una fattispecie di reato che il legislatore punisce con particolare rigore, specialmente quando il contesto delittuoso è caratterizzato da elementi che ne aumentano la pericolosità sociale. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante l’applicazione dell’aggravante prevista per chi commette il fatto essendo armato.
Il caso e lo scenario giudiziario
Un imputato era stato condannato nei gradi di merito per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. La particolarità del caso risiedeva nel fatto che, all’interno del garage utilizzato come deposito per la droga, erano state rinvenute anche delle armi. Questa circostanza aveva portato i giudici di merito ad applicare l’aggravante specifica prevista dall’art. 80 dello stesso decreto.
Detenzione di stupefacenti e nesso con le armi
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, non vi sarebbe stata una prova sufficiente a collegare la presenza delle armi all’attività di spaccio o alla custodia della sostanza. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che le doglianze erano meramente riproduttive di quanto già sostenuto in appello, senza apportare nuovi elementi critici capaci di scardinare la decisione precedente.
La valutazione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione lineare e coerente. Il dato oggettivo della compresenza di armi e droga nello stesso locale (il garage) è stato ritenuto un elemento di fatto inequivocabile. La giurisprudenza consolidata stabilisce infatti che la disponibilità di armi nel luogo di stoccaggio della droga configura l’aggravante, poiché aumenta il potenziale offensivo e la capacità di difesa violenta del sodalizio o del singolo spacciatore.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono principalmente nella genericità del ricorso. La Cassazione ha evidenziato che il ricorrente non si è confrontato con le valutazioni effettuate dai giudici di secondo grado, i quali avevano già ampiamente giustificato la sussistenza dell’aggravante. La vicinanza fisica tra le armi e la sostanza stupefacente nel garage è stata considerata una prova logica della loro strumentalità rispetto all’attività illecita, rendendo il ricorso inammissibile per mancanza di specificità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la detenzione di stupefacenti accompagnata dal possesso di armi nello stesso ambiente operativo comporta inevitabilmente un inasprimento del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza nel contrasto al traffico di droga aggravato.
Cosa succede se si detengono armi dove si nasconde la droga?
Si rischia l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 80 del Testo Unico Stupefacenti, che aumenta sensibilmente la pena a causa della maggiore pericolosità della condotta.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Accade quando i motivi sono generici, ripetitivi rispetto ai gradi precedenti o non contestano direttamente i punti logici della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51372 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51372 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 25729/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nell’unico motivo di ricorso attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 della norma incriminatrice (quale fatto commesso da persona armata) – oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell’atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all’esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove si da conto della presenza delle armi nello stesso garage ove l’imputato custodiva la sostanza stupefacente,
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023