Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15959 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TEHERAN( IRAN) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la !:;entenza in epigrafe indicata con la Corte di appello di Roma lo ha condannato in relazione al reato di cui all’art. 73, 4, d.P.R. 309/1990.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e v motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità; con il secondo, lamenta riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui al comma quinto dell’art. 73 d.P.R.3 con il terzo, mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n con il quarto, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazi come una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione e in ordine al quantum di pena applicato per il reato in continuazione.
Con memoria difensiva del 20/11/2023, a firma dell’AVV_NOTAIO, il ricor ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, evidenziandone la non manifesta info chiedendo l’assegnazione del ricorso alle sezioni meri63, iz , / A ; t ·
Considerato che la prima e la seconda doglianza non rientrano nel numerus clausus censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione dell ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui deter riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, e ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato la sussistenza della finalità di spa ponderale delle sostanze stupefacenti detenute, trattandosi di quantitativi di cocai possibile ricavare 83 singole dosi droganti e di hashish da cui è possibile ricavare dosi droganti, dalla diversa natura delle stesse e dal rinvenimento di un bilancino di altresì richiamando le condizioni economiche dell’COGNOME, in cassa integrazion guadagno di euro 350 mensili e con un saldo sul conto corrente a lui intestato di eu non risultando neppure rilevante la documentazione prodotta in fase di appello atte percezione di elargizioni GLYPH effettuate dall’AVV_NOTAIO in favore della madr dell’COGNOME, in quanto finalizzata al mantenimento della famiglia. GLYPH Pertanto, il giudice ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui l’acquisto delle sostanze s effettuato, a detta del ricorrente, appena una settimana prima del controllo, al pre 1300, fosse finalizzata a costituire una scorta, in quanto una simile pesa compatibile con le scarse capacità economiche dell’COGNOME soltanto conrospettiv maggior guadagno derivante dalla vendita delle sostanze acquistate. Né il ricor comprovato l’uso personale ed abituale di sostanze stupefacenti, al contrario, desumend dichiarazioni rese dal coCOGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOMECOGNOME COGNOME uso solo qualche “cann tanto.
La Corte d’appello ha evidenziato, in ordine alla seconda doglianza, in partic ) la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tip cui è possibile ricavare 83 singole dosi droganti e di hashish da cui è possibile r
singole dosi droganti. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dat desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inqua giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina comp approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali conseguenze corrette sul piano giuridico.
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trat sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al dato pon quantitativo rilevante di stupefacente, escludendo che si configuri la circostanza at cui all’ad 62 numero 4 cod. pen., posto che dalla vendita è ricavabile una somma tutt modesta, e non avendo nulla al riguardo dedotto il ricorrente, salvo affermare nel gravame la compatibilità della citata attenuante con la richiesta di qualifica del fatt comma quinto dell’art. 73 d.P.R,309/1990 senza nulla specificare a supporto della richi
E’ analogamentekrinfondata la richiesta di eliminazione dell’aumento di pena operato continuazione, posto che la detenzione di due distinte sostanze stupefacenti rientra diverse tabelle integra i due diversi reati di cui ai cornmi uno e quattro del medes d.P.R.309/1990. Dall’imputazione riportata nella sentenza impugnata risulta, infatt ricorrente è addebitata la detenzione di 19,56 grammi circa di cocaina e di 47,56 gram di hashish. La cocaina è inserita nella tabella I e l’hashish nella tabella II. Rela sostanze di cui alla tabella I è configurabile il reato di cui all’art. 73, comma 1, del 1990. Relativamente alle sostanze di cui alla tabella II è invece configurabile il all’art. 73, comma 4, d. P. R. n. 309 del 1990, nel testo risultante da C. cost. febbraio 2014. Qualora, pertanto, come nel caso in esame, il soggetto detenga contestu sostanze inserite in tabelle diverse, è configurabile il concorso formale dei reati di c commi 1 e 4, d.P.R.309/1990. Correttamente, dunque, è stato applicato all’COGNOME l’ ex art. 81 cod. pen.
Si osserva inoltre che la questione della eccessività di quantum di pena applicata per l’aumento per il reato in continuazione non è dedotta tra i motivi di appello e qu deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituz rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibil declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favor Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024