Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7681 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7681  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 NOMEa CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo £’ 2 Gtedi.KA:t 0 0>C(…  GLYPH I (.4-j i >1 1 . n
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procedimento a trattazione scritta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 5 luglio 2022 il Tribunale di Torre Annunziata ha affermato la penale responsabilità di NOME NOME in riferimento al reato oggetto di contestazione (illegale detenzione di esplosivo, per fatto constatato il 3 dicembre del 2021), con condann alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione.
1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 7 marzo 2003 ha variato il trattamento sanzionatorio (pena pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione) confermando nel resto la prima decisione.
In fatto, va ricordato che:
in data 3 dicembre 2021 veniva eseguita la perquisizione presso l’abitazione ove aveva trovato rifugio NOME NOME (per sottrarsi alla esecuzione di un provvedimento restrittivo per il reato di rapina) e, nella camera da letto da lui utilizzata si rinveniv ad un cassetto del comodino) una busta contenente 2.950 euro e i 68 detonatori a miccia – in metallo – oggetto NOMEa contestazione;
il proprietario NOME‘immobile, in quel momento non presente, COGNOME NOME, è padre di una donna che – in quel periodo – frequentava l’NOME;
COGNOME NOME ha affermato che nella busta erano contenuti i suoi risparmi e che il restante materiale – dei botti di natale era stato conservato in quel luogo dalla moglie, deceduta nel 2016, una quindicina di anni prima del rinvenimento.
2.1 In sede di valutazione il Tribunale afferma che il NOME NOMEa busta è di ce riferibile alla persona NOME‘imputato.
Si ritiene falsa la versione dei fatti resa dal COGNOME, sia in ragione NOMEa intr inattendibilità che in rapporto alla natura degli oggetti, non assimilabili a dei ‘botti di Peraltro si evidenzia che anche la compresenza del denaro contante è indicativa NOMEa riferibilità al latitante NOME NOMENOMENOME NOME NOMEa busta.
La Corte di Appello di Napoli ritiene pienamente logica e condivisibile la motivazione res dal Tribunale. Si ribadisce la totale inaffidabilità NOMEa tesi riferita dal COGNOME e da figlia NOME. Si conferma il diniego NOMEe circostanze attenuanti generiche e applicazione NOMEa recidiva, con diversa determinazione NOMEa pena, nei termini prima evidenziati. Viene respinta la domanda di riconoscimento NOMEa continuazione con altro delitto precedentemente giudicato.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOME. Il ricorso è affidato a tre motivi.
4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità.
In sintesi, la difesa afferma che le decisioni impugnate non hanno, in realtà, risolto il NOMEa effettiva riferibilità all’NOME del materiale rinvenuto in sede di perquisizion basta la inverosimiglianza NOMEa versione difensiva a rendere la sentenza rispettosa NOME regole di giudizio di cui agli articoli 530 e 533 cod.proc.pen., specie considerando che oggetti non erano posti nel ‘bagaglio’ NOME‘ NOME ma in uno degli arredi NOMEa abitazio ove costui era arrivato da pochi giorni. In sostanza l’ipotesi alternativa non poteva esse ritenuta irragionevole e ciò avrebbe dovuto determinare l’assoluzione NOME‘COGNOME.
4.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in riferimento al diniego NOMEa continuazione.
Il fatto oggetto di precedente giudizio è rappresentato da una rapina in banca. Se è vero che in tal caso non venne fatto uso di armi, ciò non può sorreggere il diniego del continuazione, che andava riconosciuta per la evidente medesimezza del complessivo disegno criminoso.
4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul punto del trattamento sanzionatorio.
Andavano riconosciute quantomeno le circostanze attenuanti generiche per meglio adeguare la risposta sanzionatoria alla entità del reato e alla personalità NOME‘imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addot tesi peraltro a sollecitare – al primo motivo – non consentite rivalutazioni di profili i
5.1 Ed invero vanno, in premessa, ribadite le coordinate interpretative in tema di rilevabi del vizio di motivazione NOMEa sentenza.
Il sistema processuale vigente offre una doppia fase di giudizio di merito – intendendos per tale quello idoneo ad operare la compiuta ricostruzione del fatto oggetto di giudizi cui segue una fase di controllo (il giudizio di legittimità) il cui oggetto, perimetr motivi legali di ricorso, consiste essenzialmente nella verifica NOMEa correttezza d decisione in diritto (corretta applicazione NOMEe norme di diritto sostanziale, esiste meno di violazioni procedurali tali da importare nullità o altra sanzione processuale no sanata) e nel controllo non già del ‘fatto’ quanto NOMEa motivazione espressa a sostegno
NOMEa sua ricostruzione (secondo i tradizionali canoni NOMEa assenza, manifesta illogicit contraddittorietà).
Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull’esame d possibilità rappresentative – anche plausibili – del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione canoni logici e normativi che presidiano l’attribuzione del fatto all’imputato pa necessariamente attraverso l’analisi NOMEo sviluppo motivazionale NOMEa decisione impugnata e NOMEa sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medes dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa le maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio tale da comportare l’annullamento (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) .
5.2 In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rappo motivi di ricorso e al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvediment impugnato, possono essere così sintetizzate :
 verifica circa la completezza e la globalità NOMEa valutazione operata in sede di merito, n essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccol (in tal senso, tra le altre, Sez. H n. 9269 del 5.12.2012, COGNOME, Rv. 254871) n omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (i tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, COGNOME, Rv 234167) ;
 verifica circa l’assenza di evidenti errori nell’applicazione NOMEe regole NOMEa logica compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione NOMEa necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, COGNOME, Rv 25457 nonchè in Sez. H n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627) ;
verifica circa l’assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi moment articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ;
verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valor nell’ambito del percorso seguito e circa l’assenza di incompatibilità di detto significato specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento NOMEa prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tal disarticolare l’NOME ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzion complessiva e finale dei fatti e NOMEe responsabilità, nè che siano astrattamente idonei
fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudi infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazio nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerent loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati d ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio NOMEa motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in gra di disarticolare l’NOME ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo inte radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..» ).
In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chiamato a svolger controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito NOMEe deduzioni del ricorrente concernent specifici atti del processo. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza» NOMEa motivazione, sul correlato rispetto NOMEe regole normative di giudizio (tipiche NOMEa fas questione) e sulla permanenza – a fronte NOMEe specifiche deduzioni – NOMEa «resistenza logica» del ragionamento del giudice.
5.3 Anche il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza NOME‘imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato da legge n.46 del 2006) non introduce (come pare ipotizzare il ricorrente) un ulteriore specifico motivo di ricorso, tale da consentire – di fatto – l’esame del merito, ma si come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la capacit dimostrativa) NOMEe affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (tanto che il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» motivazione, secondo quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013,).
Il dubbio, peraltro, per determinare l’ingresso di una reale ipotesi alternativ ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrati NOMEa decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in t senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011, nonchè, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21.5.2008, rv 240763) .
5.4 Ora, nel caso in esame le argomentazioni espresse in sede di merito circa la riconducibilità al ricorrente dei detonatori si basano su un solido apparato logico, posto
le circostanze di fatto del rinvenimento, in una con la tipologìa di oggetti rinvenuti, po ad escludere la fondatezza NOMEa ipotesi alternativa introdotta dal teste COGNOMECOGNOME
Al di là del profilo NOMEa mera inverosimiglianza di una così lunga custodia di ogge pericolosi, vi è infatti quello – pure segnalato in sede di merito – NOMEa obiettiva di tra i fuochi pirotecnici e i detonatori metallici rinvenuti, aspetto con cui il ricorrent con l’omettere un adeguato confronto.
Va pertanto affermata la inammissibilità del primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo è inammissibile per genericità.
6.1 Il diniego NOMEa continuazione si basa sulla assenza di elementi indicativi de medesimezza del disegno criminoso tra la rapina del 12 novembre del 2021 – consumata senza utilizzo di armi o esplosivi – e la detenzione del materiale esplosivo constatata i dicembre del 2021.
Si tratta di un giudizio in fatto pienamente logico, non essendo gli strumenti di off correlati al precedente episodio e, piuttosto, denotando l’esistenza di una ulterior autonoma progettualità delittuosa.
A fronte di tali argomentazioni i profili di doglianza risultano formulati in modo del astratto e con riferimento alle fi nalità NOME‘istituto NOMEa continuazione, senza un reale confronto con le ragioni NOMEa decisione.
Analoga genericità va dichiarata in riferimento al NOME del terzo motivo, ch sviluppa ragionamenti del tutto astratti, a fronte di un percorso argomentativo sulla ent NOMEa pena e sul diniego NOMEe circostanze attenuanti generiche basato su obiettivi caratte del fatto e sulla considerazione dei precedenti penali NOME‘COGNOMECOGNOME Si tratta di legi esercizio del potere discrezionale di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen., non rivalutabile n presente sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento NOMEe spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione NOMEa causa di inammissibilità, al versamento a favore NOMEa cassa NOMEe ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi NOME‘ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento NOMEe spese processuali e NOMEa somma di euro tremila in favore NOMEa cassa NOMEe ammende.
Così deciso in data 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente