Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
ud,ta la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., attiene a questione che, ancorché non potesse essere sollevata quale motivo di gravame, avrebbe potuto essere proposta nel corso del giudizio di appello, in quanto il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell’art. 6 del d.l. n. 162/2022, è entrata in vigore la modifica normativa dell’istituto de quo, ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d. Igs. n. 150/2022, che prevede che suddetta causa di non punibilità possa essere applicata ai reati, come quelli contestati a COGNOME, per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni;
che, invero, secondo questa Corte, seppure suddetta norma, come novellata, trova applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen., e la relativa questione, pertanto, è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, può dichiararla anche d’ufficio ai sensi dell’art. 129, c. 1, cod. proc. pen., tale evenienza si concreta solo ove la questione, diversamente dal caso che ci occupa, non era proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello (v. sul punto, Sez. 4, Sentenza n. 9466 del 15/02/2023, Rv. 284133);
che, pertanto, sul punto il ricorso risulta inammissibile in ragione della mancata deduzione della questione nel corso del giudizio di appello e della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito;
che parimenti manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso, concernente la mancata riqualificazione dei delitti ascritti al ricorrente nella fattispecie di cui all’art. 678 cod. pen., censura che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, granitica risulta essere l’interpretazione, cui correttamente si affida il giudice a quo (v. p. 6 del provvedimento impugNOME) secondo cui integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta, concretatasi nel caso in esame, avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni – quali l’ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati – costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell’insieme la caratteristica della micidialità (Sez. 1, Sentenza n. 50925 del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 274477 – 01);
che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/02/2024.