Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37481 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37481 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME FILIPPO CASA BARBARA CALASELICE
– Relatore –
SENTENZA
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 4 febbraio 2025 la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza della 12 giugno 2024 con cui il Tribunale di Bari, in rito abbreviato, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 2 anni ed 8 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895, per aver detenuto presso la propria abitazione un quantitativo di 230 kg lordi di materiali esplosivi.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per l’inconferenza della motivazione sull’art. 678 cod. pen., che non Ł il titolo di reato contestato, per l’errore nella indicazione del rinvenimento nel caso in esame di 5.038 chilogrammi di bombe carta detenuta in cantina, circostanza non risultante nØ dal capo di imputazione nØ dagli atti, per il travisamento consistente nell’aver ritenuto che il materiale fosse detenuto in un unico luogo, per la mancata considerazione della circostanza che una parte del materiale detenuto era costituito da fuochi d’artificio a basso rischio che possono provocare solo una detonazione dagli effetti sonori.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perchŁ manca in sentenza un accertamento sulla micidialità degli esplosivi detenuti per la mancanza di qualsiasi analisi chimica o per le modalità di fabbricazione dell’ordigno.
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota di replica il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
1. Il primo motivo deduce anzitutto che la sentenza sarebbe viziata perchØ il giudice di appello si sarebbe dilungato in motivazione in una dissertazione sulla fattispecie giuridica dell’art. 678 cod. pen., che, però, non Ł il titolo di reato contestato, che Ł, invece, l’art. 2 l. n. 895 del 1967.
L’argomento Ł infondato, in quanto il percorso logico della sentenza impugnata cita la giurisprudenza di legittimità che si Ł formata sull’art. 678 cod. pen. per spiegare quale Ł, allo stato attuale del dibattito giurisprudenziale, il confine tra le fattispecie penali che puniscono condotte che riguardano le ‘materie esplodenti’ (art. 678 e 679 cod. pen.) e quelle che puniscono condotte relative agli ‘esplosivi’, come l’art. 2 l. n. 895 del 1967, contestato al ricorrente.
Ne consegue che si tratta di motivazione pertinente nel percorso logico che ha portato all’affermazione di responsabilità del ricorrente.
Il motivo deduce, poi, che la sentenza sarebbe viziata perchØ in motivazione si sostiene che a casa dell’imputato sarebbero stati rinvenuti, tra l’altro, 5.038 chilogrammi di bombe carta detenute in cantina, circostanza non risultante nØ dal capo di imputazione nØ dagli atti, in quanto all’imputato in realtà era stata contestata la detenzione di materiale per un peso lordo complessivo di 230 chilogrammi.
L’argomento Ł infondato. ¨ vero che a pag. 7 della sentenza impugnata si rinviene il riferimento ai 5.038 chilogrammi di bombe carta che sarebbero stati rinvenuti in cantina, ma si tratta non di un travisamento per invenzione di un particolare non presente negli atti, ma di un evidente errore materiale di scrittura, posto che in quella cantina furono effettivamente sequestrati 5.038 grammi – non chilogrammi – di bombe carta conservate in una busta di plastica, che poi sono stati riportati nel capo di imputazione nell’elenco dei beni la cui detenzione Ł stata contestata all’imputato.
L’errore materiale in questione non destruttura in alcun modo il percorso logico della sentenza; Ł agevole ritenere, infatti, che la Corte di appello sia semplicemente incorsa in un errore nello scrivere ‘chilogrammi’ anzichØ ‘grammi’ (la quantità corretta era riportata nel capo di imputazione e nella stessa intestazione della sentenza di secondo grado; d’altronde, 5.038 chilogrammi di bombe carta difficilmente avrebbero potuto essere conservati in una busta di plastica in una cantina), decidendo, però, la vicenda con riferimento a quanto realmente Ł stato accertato nei confronti dell’imputato. L’errore non Ł, pertanto, ‘idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato” (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).
Il motivo deduce anche che la sentenza sarebbe viziata perchØ in motivazione si scrive che il materiale sequestrato era detenuto in un unico luogo, affermazione non corrispondente al vero, perchØ esso era distribuito, in realtà, in ambienti diversi (soggiorno, camera, balcone, cantine), divisi da struttura muraria, che impedirebbe la simultanea esplosione.
L’argomento Ł infondato, perchØ, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha avuto ben presente, nel percorso logico che ha portato all’affermazione di responsabilità, la circostanza che i materiali sequestrati fossero stati conservati in diversi punti dell’edificio. Essa, infatti, scrive che ‘risulta pacificamente tra i materiali sequestrati la presenza di 71 manufatti esplosivi del tipo bombe carta connotati dal
rischio potenziale elevato del peso di 5.842 grammi detenuti in cantina, ulteriori 139 manufatti esplosivi del tipo bombe carta del peso di 5.038 chilogrammi detenuti in cantina, nonchØ due bombe sferiche, tipo omologato CE, classificate in categoria F4 – rischio potenziale elevato. Rispetto ai suddetti materiali esplosivi non consta fossero state adottate cautele tali da prevenire il rischio di esplosione; tale dato, unitamente a quello inerente l’unicità del luogo di deposito (cantina per le bombe carta) e a quello inerente la presenza dislocati in vari spazi dell’abitazione di altri materiali pirotecnici, seppur rientranti nella categoria F2, induce a ritenere integrato il requisito della micidialità’.
La motivazione della sentenza impugnata, quindi, ha ben presente la diversità di ambienti in cui era stata stipata la merce, ed afferma l’unicità del luogo di deposito soltanto per le bombe carta, che erano effettivamente conservate in cantina (alcune in una busta di nylon ed altre in una borsa frigo).
Il motivo deduce, da ultimo, che la sentenza sarebbe viziata perchØ i 230 chilogrammi di materiale lordo, la cui detenzione Ł contestata all’imputato, si riducono, in definitiva, a 27 chilogrammi di materiale netto non omologato ed a 24 chilogrammi di materiale omologato categorie F2 ed F4, e la categoria F2 Ł costituita da fuochi d’artificio a basso rischio che possono provocare solo una detonazione dagli effetti sonori.
L’argomento Ł infondato. La motivazione della sentenza di appello sulla qualificabilità del materiale detenuto come ‘esplosivo’, e non come ‘materiale esplodente’, evidenzia, come si Ł potuto leggere nel passaggio motivazionale riportato sopra, che l’imputato deteneva bombe carta, bombe sferiche categoria F4,senza aver preso cautele che evitassero una esplosione, ed ammassandole nello stesso edificio e, relativamente alle bombe carta, in un unico luogo.
Si tratta di una motivazione coerente con gli approdi cui Ł giunta la giurisprudenza di legittimità.
Il congegno esplosivo Ł, infatti, reso riconoscibile dalla ricorrenza del requisito della micidialità, che Ł la capacità di un ordigno di provocare un rilevante effetto distruttivo (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, P.M. in proc. Salvi, Rv. 280857; Sez. 1, n. 38064 del 06/11/2006, COGNOME, Rv. 234979 – 01).
La micidialità non Ł, però, necessariamente una caratteristica dell’ordigno o degli ordigni in sŁ, ma può dipendere anche dalle modalità di conservazione degli stessi, in quanto, come Ł stato ritenuto sin da tempo risalente dalla giurisprudenza di legittimità, il carattere della micidialità ‘Ł insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva» (Sez. 1, n. 6959 del 09/04/1997, P.M. in proc. Lucenti, Rv. 208255 – 01; conforme Sez. 1, n. 9719 del 18/06/1999, Scatigna, Rv. 214938 -01).
Con riferimento specifico alle bombe carta, che il ricorrente riferisce provocare solo effetti sonori, e che, peraltro, Ł soltanto una delle diverse tipologie di materiali rinvenuti nell’edificio in cui viveva il ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ritiene che essa, ‘caratterizzata da limitata carica esplosiva, Ł ricompresa tra le materie esplodenti, sicchØ la sua detenzione non preceduta dalla denuncia all’autorità integra la contravvenzione di cui
all’art. 679 cod. pen., mentre quella che, per natura e quantità della carica e per le modalità di confezionamento, abbia capacità di provocare un rilevante effetto distruttivo va considerata un congegno esplosivo, la cui detenzione Ł punita a norma dell’art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895′ (Sez. 1, n. 13831 del 07/01/2025, Pg in proc. De Bonis, Rv. 287957 01; conforme Sez. 3, n. 25623 del 17/04/2018, Ghiani, Rv. 273353 – 01).
Si tratta proprio dei criteri che ha utilizzato la sentenza impugnata che, per sostenere la natura di esplosivo delle merci in questione, ha fatto leva sulla quantità dei materiali sequestrati (tra le altre cose erano state rinvenute anche circa 200 bombe carta) e sulle modalità di conservazione degli stessi.
In una precedente decisione di questa Corte Ł stato ritenuto che ‘integri il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni – quali l’ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell’insieme la caratteristica della micidialità. Fattispecie relativa all’occultamento in un box, senza cautele da innesco occasionale, di venticinque manufatti del tipo bomba-carta, per un peso complessivo di kg. 2,7, di incerta provenienza’ (Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477 – 01), quantitativo molto inferiore, peraltro, a quello oggetto di questo giudizio.
A queste considerazioni va anche aggiunto che, nel caso in esame, oltre alle bombe carta sono state rinvenute anche le due bombe sferiche TARGA_VEICOLO.
Il materiale F4 Ł la tipologia di fuochi d’artificio professionali con la classificazione di rischio piø alta (le classificazioni di rischio vanno da F1 a F4). Ed, in una recente decisione (Sez. 1, n. 26429 del 26/06/2025, COGNOME, n.m.), in una vicenda in cui era stato contestato, sotto il profilo dell’art. 2 l. n. 895 del 1967, la detenzione di 192 kg di materiale F4, oltre altro di vario tipo, questa Corte ha respinto il ricorso ritenendo corretta la qualificazione giuridica.
In definitiva, in base agli elementi in forza dei quali la Corte territoriale ha considerato concretamente pericolose, per il modo ed i luoghi in cui erano conservate, le bombe carta, le bombe sferiche e tutto il resto del materiale detenuto dall’imputato ed a lui contestato nel capo di imputazione, l’inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, non presenta incoerenze e fratture nel percorso logico della decisione.
¨ infondato anche il secondo motivo, che deduce violazione di legge, perchŁ mancherebbe in sentenza un accertamento sulla micidialità degli esplosivi detenuti a causa della mancanza di qualsiasi analisi chimica sugli ordigni. Nel motivo si deduce che la sentenza non avrebbe risposto a questa deduzione contenuta nei motivi di appello.
Il motivo, che si sovrappone, in realtà, con argomenti già spesi nel primo motivo di ricorso, Ł infondato, perchŁ, come detto, la micidialità può derivare non soltanto dalle caratteristiche dell’ordigno in sØ, che possono essere accertate con una perizia o un accertamento tecnico, ma anche dalle modalità di confezionamento o conservazione, ed Ł quindi liberamente valutabile dal giudice, con valutazione che può, secondo le regole generali, essere censurata per manifesta illogicità della motivazione.
Non Ł, pertanto, fondata neanche la deduzione secondo cui il giudice di secondo grado non avrebbe risposto al motivo di appello, perchŁ la sentenza impugnata, motivando sulla micidialità dei materiali rinvenuti per quantità e modalità di conservazione, ha, in realtà, risposto alla deduzione sull’accertamento della micidialità che era stata proposta in grado di appello.
3. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 05/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME