Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7573 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAPRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ; M
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Rilevato che COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, nel primo, la via’azione di legge e il motivazione in ordine alla riferibilità a lui della detenzione della droga, nel secondo, il vizio di mo relativamente alla natura illecita della detenzione, e, nel terzo, il vizio di motivazione, con rig diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, del beneficio della non menzione e della causa di no punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poich le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatame vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura d probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processua valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché ricorrente sia da ritenere detentore della droga (lo stesso, come evidenziato dal servizio di osservaz della polizia giudiziaria, si è recato in ora notturna in prossimità di un canale per lo scolo RAGIONE_SOCIALE entrato in un canneto posto sull’argine del fossato, ha prelevato lo zaino contenente la droga, e, alla dei Carabinieri, ha lanciato lo zaino in un terreno recintato))
Osservato che il secondo motivo espone anch’esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzi adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scandit specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emerg processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte d’appello ha rappresentato l’incompati della destinazione della droga (marijuana) ad uso personale, in ragione sia dell’elevato quantitativ principio attivo, idoneo al confezionamento di ben 1.481 cilosi medie singole’ sia dei contenuti tem decadimento dell’efficacia drogante della sostanza;
Reputato che il terzo motivo, ulteriormente sviluppato con memoria, è manifestamente infondato, in quanto: a) la sentenza impugnata ha giustificato il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e beneficio della non menzione con l’assenza di elementi positivamente valutabili e con il quantitativo di dr rinvenuto; b) la deduzione relativa alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non s con l’atto di gravame, non si confronta con l’obiettiva gravità dei fatti, tra l’altro aventi ad quantitativo di marijuana dal quale erano ricavabili ben 1.481 dosi medie singole;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrent al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di eunD 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e del somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.