Detenzione di Droga: 331 Dosi Sono Troppe per Uso Personale, Sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di detenzione di droga, stabilendo un principio chiaro: un quantitativo eccezionalmente elevato di sostanza stupefacente è un indicatore sufficiente per escludere la tesi dell’uso personale. Questa decisione riafferma l’importanza del dato quantitativo come criterio oggettivo per distinguere il consumo personale dallo spaccio, con conseguenze significative per l’imputato.
I Fatti del Caso
Un individuo, trovato in possesso di un quantitativo di hashish corrispondente a 331 dosi medie singole mentre si trovava sulla pubblica via, veniva condannato dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sostenendo che la detenzione fosse finalizzata esclusivamente al proprio uso personale e che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la sua decisione.
La Decisione della Corte sulla Detenzione di Droga
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale aveva, al contrario, fornito una motivazione del tutto adeguata, logica e basata su elementi concreti. La decisione di secondo grado non presentava alcuna illogicità manifesta, rendendo di fatto il ricorso privo di fondamento.
Il Ruolo Decisivo del Quantitativo
Il punto centrale della decisione è il peso dato al quantitativo della sostanza. La Corte ha sottolineato come il possesso di 331 dosi di hashish non sia compatibile con un consumo personale, anche per un consumatore abituale. Questo dato oggettivo, secondo il ragionamento dei giudici, è di per sé sufficiente a far presumere una destinazione diversa, ovvero quella della vendita a terzi.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente utilizzato le “massime di comune esperienza” per giungere alla sua conclusione. Non è illogico, né contrario alla legge, affermare che una quantità così ingente di stupefacente, trovata addosso a una persona in un luogo pubblico, sia destinata allo spaccio. L’argomentazione della Corte d’Appello è stata ritenuta immune da vizi logici e giuridici, giustificando così la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale fondamentale in materia di detenzione di droga. Dimostra che, sebbene ogni caso debba essere valutato nel suo complesso, il dato puramente quantitativo può assumere un valore probatorio decisivo. Per chi viene trovato in possesso di grandi quantità di stupefacenti, diventa estremamente difficile sostenere la tesi dell’uso personale, specialmente se mancano altri elementi a supporto. La sentenza serve da monito: la linea di demarcazione tra uso personale e spaccio può essere determinata, in assenza di altre prove, dal semplice peso della sostanza sequestrata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata, logica e priva di vizi, basandosi su massime di comune esperienza per escludere l’uso personale della sostanza.
Qual è stato l’elemento decisivo per escludere l’uso personale della droga?
L’elemento decisivo è stato l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, corrispondente a 331 dosi medie singole di hashish, che è stato considerato incompatibile con una detenzione per solo uso personale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6151 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6151 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 05/03/1960
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di COGNOME è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la esclusione di una detenzione di droga per solo uso personale evidenziando, in particolare, il quantitativo, corrispondente a 331 dosi medie singole di hashish nel cui possesso il ricreante è stato colto nella pubblica via;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il Consi ‘ere estensore
Il Pr ‘dente