Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32853 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 32853  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Polla il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2025 del Tribunale di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento dl ricorso.
RITENUTO IN FATTO •
 Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Potenza, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il -quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro aveva disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME in relazione al delitto di detenzione di oltre 225 grammi di droga leggera ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
 Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando i seguenti motivi enunciati nei limit strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l’ordinanza del Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto non credibili le dichiarazioni dell’indagato circa l’uso personale dello stupefacente, fondando la finalità di spaccio su mere asserzioni e su un incompleto elenco di quanto rinvenuto dagli operanti nel corso della perquisizione, senza considerare né le sommarie informazioni raccolte dalla difesa, né il mancato rinvenimento di bilancino, bustine e denaro, né gli esiti dei servizi di osservazione.
2.2. Con il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, si censurano violazione di legge e vizio di motivazione per mancato esame degli elementi dimostrativi di una buona condizione economica del nucleo familiare di RAGIONE_SOCIALE e dell’assenza di legami con la filiera dell’approvvigionamento, anche in relazione all’adeguatezza di una misura non custodiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se sia completo e logico, nei passaggi necessari, per rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura. Il controllo della Suprema Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti o la rilevanza e la concludenza dei da
probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto c governano l’apprezzamento delle risultanze allorché vengano valutati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con argomenti coerenti, il provvedimento impugnato ha fondato la finalità di spaccio dello stupefacente da parte dell’indagato valorizzando dati oggettivi e soggettivi.
Se è vero che costituisca orientamento costante di questa Corte quello secondo il quale il dato ponderale dello stupefacente rinvenuto non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendosi valutare globalmente anche le altre circostanze dell’azione (Sez. 3, n. 46610 del 12/11/2014, Rv. 260991; da ultimo, Sez. 3 n. 29654 dell’8/04/2025, Cicerale), tuttavia, l’entità dello stupefacente, sul piano della logicità dell’apprezzamento, letta con altri elementi, quali l’insufficienza delle risorse disponibili e la natur deperibilità dello stupefacente, incompatibile con un’ampia e duratura scorta, può legittimamente fondare la conclusione di merito della destinazione allo spaccio (Sez. 6, n. 11025 dell’8/03/2013, Rv. 255726).
Il Tribunale di Potenza ha escluso la versione difensiva della detenzione a soli fini personali dello stupefacente, valorizzando correttamente, innanzitutto, gli esiti della perquisizione da cui era risultata la presenza di diversi e non irrisori quantitativi di droga in più luoghi (gr. 225 di marjuana in uno spazio attiguo all’abitazione di NOME, contenuti in un’unica busta avvolta in una pellicola trasparente; gr. 0,60 di hashish e gr. 1,27 di nnarjuana in un seminterrato dell’abitazione), nonché un trincia marjuana, frammenti di buste di cellophane, di cui una ternnosaldata.
Peraltro, lo stesso indagato, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, aveva fatto riferimento all’acquisto estemporaneo di droga per un valore di euro 800,00 da un marocchino sconosciuto, ciò che è stato non illogicamente ritenuto implausibile in rapporto all’entità di una così significativa somma subitaneamente investita in circostanze tanto nebulose e per l’acquisizione di una così cospicua scorta, a fronte dello stato di disoccupazione del ricorrente, non assumendo rilievo in quel quadro eventuali introiti genericamente nella disponibilità del nucleo familiare. Né va sul piano sintomatico sottaciuto, ai fini di un sincronico apprezzamento dei dati disponibili, la circostanza che il ricorrente sia soggetto gravato precedenti specifici.
Il Collegio ha inoltre ritenuto, con un adeguato procedimento logico-deduttivo e in forza di una valutazione complessiva degli elementi sintomatici puntualmente esposti, che la quantità di sostanza stupefacente sequestrata escludesse anche i parametri rivelatori della lieve entità descritti dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
La circostanza che NOME sia dipendente dalle medesime sostanze non esclude che provveda ad una loro commercializzazione per ottenerne introiti (pag. 7) e, dunque, che sia ravvisabile la gravità indiziaria, soprattutto nella presente fase cautelare, anche alla luce, com già ricordato, dei suoi precedenti specifici; così come non sono dirimenti, per disarticolare il ragionamento del provvedimento impugnato, gli argomenti difensivi – l’incompletezza di quanto rinvenuto dagli operanti nel corso della perquisizione, le sommarie informazioni raccolte dalla difesa, il mancato rinvenimento del cd corredo dello spacciatore, gli esiti negativi nel corso dei servizi di osservazione degli operanti – atteso il carattere neutro di siffatti rilievi, a fronte di quelli valorizzati.
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.
Il provvedimento impugnato, nel pieno rispetto dei parametri richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 12921 del 17/02/2016, Rv. 266425), ha correttamente fondato il giudizio di proporzione ed adeguatezza degli arresti donniciliari su elementi di fatto quali l’assenza di un’attività lavorativa e di fonti reddito lecite di COGNOME – fonti di reddito per contro necessarie per il fabbisogno personale – ma soprattutto i precedenti specifici e l’assenza della loro efficacia deterrente , tutti argomenti con i quali il motivo di ricorso non si è in alcun modo confrontato.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’11 settembre 2025
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