Detenzione di Droga: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
La detenzione di droga finalizzata allo spaccio è un reato severamente punito dalla legge, e le sentenze in materia spesso si basano su un’attenta analisi degli indizi. Con la recente ordinanza n. 44927 del 2024, la Corte di Cassazione ha rafforzato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso, per essere accolto, deve essere specifico e non può limitarsi a contestazioni generiche. Approfondiamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/90. L’imputato era stato trovato in possesso di un quantitativo eccezionale di cocaina, sufficiente per confezionare ben 15.526 dosi. La sostanza era già suddivisa in pacchetti sigillati, pronta per essere immessa sul mercato. A completare il quadro indiziario, l’imputato deteneva la droga in un luogo pubblico e aveva con sé una somma di denaro ritenuta incompatibile con le sue precarie condizioni economiche dichiarate.
Il Ricorso in Cassazione e la sua Inammissibilità
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando il vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato completamente le sue argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile.
La decisione si fonda su due pilastri: la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi presentati. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione completa e logica, basata su elementi fattuali inequivocabili che provavano la finalità di spaccio.
Le Motivazioni: Indizi chiari per la detenzione di droga a fini di spaccio
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la finalità di cessione fosse stata correttamente desunta da una serie di elementi convergenti:
1. L’Enorme Quantitativo
Il numero di dosi ricavabili (15.526) è stato considerato un fattore schiacciante, del tutto incompatibile con un uso personale.
2. Le Modalità di Confezionamento
La suddivisione della sostanza in pacchetti sigillati è un classico indicatore dell’attività di spaccio, poiché prepara la droga per la vendita al dettaglio.
3. Il Contesto del Ritrovamento
Il fatto che la droga fosse trasportata e detenuta in un luogo pubblico, unito al possesso di una somma di denaro ingiustificata, ha ulteriormente rafforzato la tesi dell’accusa.
4. La Personalità dell’Imputato
I giudici hanno anche ritenuto correttamente valutata la gravità del fatto e la personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali specifici, che giustificavano la contestazione della recidiva e la severità della pena inflitta.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: non basta contestare una sentenza per ottenere una revisione. È necessario presentare motivi di ricorso specifici, dettagliati e giuridicamente fondati. Un’impugnazione basata su critiche generiche, di fronte a una motivazione solida e ben argomentata da parte dei giudici di merito, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Inoltre, la decisione conferma le conseguenze negative di un ricorso temerario. L’imputato non solo ha visto confermata la sua condanna, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito inutilmente la Suprema Corte.
Su quali basi un ricorso per detenzione di droga può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico e manifestamente infondato, ovvero quando non contesta specificamente le argomentazioni logiche e fattuali della sentenza impugnata, ma si limita a una critica generale.
Quali sono gli elementi principali che dimostrano l’intento di spaccio secondo la Cassazione?
Gli elementi chiave sono: l’elevato numero di dosi ricavabili dalla sostanza, la suddivisione in pacchetti sigillati, la detenzione in un luogo pubblico e il possesso di una somma di denaro non compatibile con le condizioni economiche del soggetto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 06/01/2002
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE con i quale contesta il vizio di motivazione relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato pe reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. 309 del 90 sono inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa motivazione resa, che fonda la finalità di cessione sul numero elevato di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta dall’imputato (ben 15.526 dosi di cocaina), dalla suddivisione in pacchetti sigillati, trasportati e detenuti in pubblico con contestuale detenzione di una somma di denaro, non compatibile con le condizioni precarie del ricorrente;
ritenuta correttamente valorizzata la gravità del fatto e la personalità negativ desumibile dai precedenti anche specifici, giustificativi della recidiva contestata e della p inflitta anche in ragione delle modalità del fatto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
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