Detenzione di Droga: Quando si Configura il Reato di Spaccio?
La linea di confine tra la detenzione di droga per uso personale e quella finalizzata allo spaccio è spesso sottile e al centro di numerosi dibattimenti legali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito quali sono gli elementi indiziari che, nel loro insieme, possono portare a una condanna per spaccio, anche in assenza di una prova diretta della vendita. Analizziamo insieme la decisione per capire i criteri utilizzati dai giudici.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Un individuo veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, seppur in una fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). La difesa dell’imputato, non accettando la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge.
La Tesi della Difesa
Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano adeguatamente dimostrato la finalità di spaccio della sostanza detenuta. La difesa sosteneva che l’onere di provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la droga fosse destinata alla cessione a terzi incombesse sull’accusa (il Pubblico Ministero) e che, nel caso di specie, tale prova non fosse stata raggiunta.
Le Motivazioni della Cassazione: Indizi Sufficienti per la Detenzione di Droga
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo ‘manifestamente infondato’. I giudici supremi hanno osservato come il motivo del ricorso non fosse altro che una ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha sottolineato che le sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello avevano fornito una motivazione logica e congrua, basata su una serie di elementi fattuali concreti.
Gli elementi valorizzati dai giudici per escludere l’uso personale e confermare la finalità di spaccio sono stati:
1. La quantità complessiva: La quantità di droga rinvenuta è stata considerata ‘rilevante’ e non compatibile con un consumo puramente personale.
2. Le modalità di conservazione: Il modo in cui la sostanza era conservata suggeriva una preparazione per la vendita piuttosto che un semplice possesso per uso proprio.
3. Le condizioni economiche: Le condizioni economiche dell’imputato sono state prese in considerazione come ulteriore indizio.
4. Lo status di non assuntore: L’imputato non risultava essere un consumatore di sostanze stupefacenti, né si era mai definito tale. Questo elemento è stato decisivo per escludere la destinazione all’uso personale.
La Cassazione ha evidenziato che il ricorso non si confrontava efficacemente con questa solida motivazione, limitandosi a riproporre tesi già superate.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Essendo il ricorso palesemente infondato e meramente ripetitivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi inammissibili che non presentano ragioni meritevoli di esonero.
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: per provare la detenzione di droga ai fini di spaccio non è sempre necessaria la prova diretta della cessione. Un quadro indiziario grave, preciso e concordante, basato su elementi oggettivi come quantità, modalità di conservazione e la condizione di non assuntore, è sufficiente a fondare una sentenza di condanna.
Quali elementi possono trasformare la detenzione di droga da uso personale a spaccio secondo questa ordinanza?
Secondo la Corte, elementi come la rilevante quantità complessiva della sostanza, le specifiche modalità di conservazione, le condizioni economiche dell’imputato e, in particolare, il fatto che l’imputato non risulti essere un consumatore di droga sono indizi sufficienti per configurare il reato di spaccio.
È possibile presentare in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte in Appello?
No, se il ricorso si limita a ripetere argomenti già affrontati e risolti nei gradi di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, viene considerato ‘meramente reiterativo’ e dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46542 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46542 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ASCOLI SATRIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 16 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Foggia il 19 settembre 2019, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 18 settembre 2019, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) sotto il profilo della mancata dimostrazione nel caso di specie, con onere a carico del P.M., della finalità della detenzione della droga alla cessione ad altri.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il motivo è meramente reiterativo di questione che è stata già affrontata e risolta sia nella sentenza impugnata che (amplius) in quella di primo grado, da leggere insieme, essendosi valorizzati in maniera non illogica né incongrua da parte dei Giudici di merito i seguenti elementi: la rilevante quantità complessiva di droga, le modalità di conservazione della stessa e le condizioni economiche dell’imputato, che non risulta – né si è definito – assuntore di droga. Il ricorso, altri termini, ripete assunti già svolti e non si confronta effettivamente con l motivazione della decisione impugnata.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023.