Detenzione di Droga: la Cassazione Conferma la Condanna e Dichiara il Ricorso Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso di detenzione di droga, fornendo chiarimenti cruciali sui limiti del ricorso per legittimità, specialmente quando la quantità di sostanza stupefacente è considerevole. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la condanna emessa dalla Corte d’Appello e ribadendo principi fondamentali in materia.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. Nello specifico, era stato trovato in possesso di un quantitativo notevole: oltre 600 grammi di cocaina, occultata in vari modi, e undici involucri di crack.
L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, sollevando diverse censure. In primo luogo, chiedeva la riqualificazione del reato nella fattispecie di lieve entità, contemplata dal comma 5 dello stesso articolo. Inoltre, lamentava l’eccessività della pena e la mancata applicazione nella massima misura delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la sua ammissione di colpevolezza.
La Decisione sulla Detenzione di Droga per Quantità Rilevante
La Corte di Cassazione ha respinto tutte le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Questo tipo di approccio rende il ricorso non idoneo a superare il vaglio di legittimità.
La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso erano manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità, poiché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si articola su due punti principali. Il primo riguarda la richiesta di riqualificazione del reato. Secondo i giudici, il dato quantitativo della droga detenuta – oltre 600 grammi di cocaina e crack – era un elemento oggettivamente ostativo alla configurabilità del fatto di lieve entità. La Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto che una quantità così ingente fosse incompatibile con la fattispecie meno grave.
Il secondo punto concerne le censure relative alla pena e alle attenuanti. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze sono valutazioni di merito, rimesse all’esclusivo apprezzamento del giudice. Tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità, a meno che non sia viziata da una motivazione illogica o manifestamente contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esauriente e logica, valorizzando le concrete modalità del fatto – la detenzione di un quantitativo non “affatto modesto” – e bilanciandole con l’ammissione dell’addebito da parte dell’imputato. Tuttavia, l’ammissione era stata considerata tardiva e non sufficiente a cancellare il giudizio negativo sulla sua personalità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti. Per i casi di detenzione di droga, il quantitativo della sostanza rimane un criterio fondamentale per distinguere tra l’ipotesi ordinaria e quella di lieve entità. Inoltre, la decisione sulla misura della pena è una prerogativa del giudice di merito che, se supportata da una motivazione logica e completa, non è censurabile in Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa dell’inammissibilità del suo ricorso.
Quando la detenzione di droga non può essere considerata di lieve entità?
Secondo la Corte, quando il quantitativo della sostanza stupefacente è oggettivamente rilevante (nel caso specifico, oltre 600 grammi di cocaina e crack), questo dato è considerato ostativo alla riqualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione della pena decisa dal giudice di merito?
No, la determinazione dell’entità della pena e la concessione delle circostanze attenuanti sono apprezzamenti esclusivi del giudice di merito. Queste valutazioni non possono essere riesaminate in Cassazione se sono supportate da una motivazione logica ed esauriente, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con argomenti corretti dal giudice d’appello, o quando solleva questioni di merito che non rientrano nella competenza del giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e non riesaminare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47503 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il 24/12/1988
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza d condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo della droga detenuta (oltre 600 gr. di cocaina variamente occultata nonché undici involucri della medesima sostanza e di droga tipo crack), è stato correttamente ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73, d.P.R. n. 309 cit.
Gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della eccessività della pena e mancata applicazione nella’ misura di un terzo delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come dev constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione che ha valorizzato le concrete modalità del fatto – per la detenzione di un quantitativo affatto modesto di droga- ritenuto oggettivamente grave ma bilanciato dall’ammissione dell’addebito, condotta processuale che, tuttavia, non è stata ritenuta tale da elidere il negativo giudizio sulla personalità per la tardivit dell’ammissione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.