Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5998 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alle conclusioni e chiedendo l’annullamento della sentenza con i provvedimenti conseguenziali.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 08/05/2023, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa in data 17/12/2019 dal Tribunale di Civitavecchia all’esito d giudizio abbreviato, confermava l’affermazione di responsabilità di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990- detenzione a fi spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish pari a gr 36,43 corrispondenti 95 dosi medie singole – e riduceva la pena a mesi otto di reclusione ed euro 800,0 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990.
Argomenta che la destinazione della detenzione di sostanza stupefacente è illecita ove emerga la destinazione a terzi, desumibile secondo il disposto dell’ 73 comma 1 bis del d.P.R. n. 309/1990 da elementi indiziari sintomatici di una detenzione a fini non esclusivamente personali; nella specie, non erano present ben tre elementi sintomatici (modalità di presentazione dello stupefacente mancato frazionamento, presenza nell’abitazione di altri soggetti stabilment conviventi con il prevenuto) e la sola presenza di un bilancino di precisione n era elemento sufficiente; anche il dato quantitativo aveva un mero valor indiziario.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, lamentando che, pur a fronte di specifico motiv di appello, la Corte territoriale non aveva argomentato in ordine alla circosta della presenza nell’abitazione del COGNOME di altro soggetto, la sua convivente, si era sin da subito addossata la detenzione dello stupefacente ma le c dichiarazioni erano state dichiarate parzialmente inutilizzabili dal Giudice pe indagini preliminari del Tribunale per violazione dell’art. 63 cod.proc.pen, essendo totalmente inutilizzabili; difettava, quindi, la motivazione in ordine attribuibilità della sostanza in via esclusiva al COGNOME; neppure era argomentato in maniera adeguata e logica in ordine al dedotto uso condiviso della sostanza stupefacente.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3.La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il P depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso per l declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2. La Corte territoriale, nel ritenere comprovata la responsabilità del Cafíer per la detenzione dello stupefacente a fini di spaccio, ha offerto una motivazio logica e coerente, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità, rileva come, oltre al dato quantitativo (95 dosi medie di sostanza stupefacente del ti hashish), andassero valorizzati anche la suddivisione dello stupefacente in d distinti involucri (uno avvolto da carta stagnola, contenente il maggior quantitat di hashish e l’altro, di minore quantitativo contenuto in un pacchetto di sigare entrambi rinvenuti nelle immediate adiacenze della porta d’ingresso) e l disponibilità di una serie di strumenti atti alla pesatura ed al porzioname (bilancino e coltellino sporchi di sostanza), circostanze che, complessivament valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l’illecita detenzione della sostanza stupefacente.
La motivazione è congrua e logica ed in linea con il consolidato principio d diritto, secondo il quale, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantit di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell’effet destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 d 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, COGNOME e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte di appello ha chiarito che il dedotto uso personale (la convivente COGNOME avrebbe acquistato una cospicua scorta da destinare, per molti mesi, a consumo personale di entrambi, consumatori assolutamente occasionali di quantitativi modestissimi) non risultava verosimile in considerazione sia del notoria rapida decadenza di principio attivo dello stupefacente che del mancato riscontro del dichiarato uso personale, difettando anche il rinvenimento d materiale utilizzato a tale scopo.
Il ricorrente non si confronta specificamente con tali argomentazioni risultando, quindi, la doglianza del tutto generica.
Va ricordato che il motivo del ricorso deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la s funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devon ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni post fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecifi conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità del rico (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 co proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata i dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 09/01/2024