Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27765 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27765 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il 02/08/1972
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 14 ottobre 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione appellata da
NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 2 e 7 I.n. 895/67 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa;
Letta la successiva memoria del difensore in data 18/06/2025, con la quale sono state ribadite le argomentazioni poste a fondamento del ricorso;
Ritenuto che con il ricorso si ripropongono i medesimi motivi compiutamente esaminati dal giudice di appello per chiedere un’ulteriore rivalutazione nel merito
degli elementi acquisiti dagli investigatori, inammissibile nel giudizio di legittimità, e giungere all’esclusione della consapevolezza da parte dell’imputato
della presenza dei lanciarazzi già appartenuti al suocero;
che non sussiste alcun travisamento della prova nell’avere i giudici di merito affermato che le armi «non erano peraltro ben occultate», mentre gli operanti le
avevano descritte come ben occultate, perché si vede nell’ipotesi dell’uso di un’aggettivazione che esplicita un mero giudizio di fatto e non una circostanza:
la Corte territoriale ha ritenuto che l’occultamento non poteva dirsi indicativo dell’inconsapevolezza dell’imputato, perché le armi si trovano in uno degli spazi nella sua disponibilità (e non in quella della suocera), erano poste in un sacchetto di plastica e all’interno di un mobile privo di lucchetto;
che la Corte territoriale ha altresì argomentato sul fatto che, anche se le armi fossero state detenute prima dell’imputato o insieme a lui anche da altri, ciò non varrebbe ad escludere la sua responsabilità;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2025