Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7230 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Careri il 26/05/1958
avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, ha confermato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri che, all ‘esito di giudi zio abbreviato, ritenuta la continuazione, aveva condannato l ‘im putato alla pena di anni due di reclusione ed euro 900 di multa per i reati di detenzione, sul proprio fondo agricolo, di una pistola semiautomatica, con matricola abrasa, della relativa ricettazione, e della detenzione, sempre sul medesimo fondo, di una canna di fucile, parte di un ‘ ulteriore arma.
La Corte territoriale ha rilevato che l ‘ arma completa e le parti di una seconda arma erano state trovate, a seguito di perquisizione, all ‘ interno del terreno di proprietà e nella disponibilità dell ‘ imputato, il quale provvedeva alla
cura del fondo, ove si trovava anche un pollaio. Inoltre, si rilevava che era stato reperito il kit per la pulizia delle armi medesime tra le travi della tettoia del casolare descritto insistente sul terreno nella disponibilità del ricorrente odierno.
Quindi, la Corte territoriale ha rigettato le doglianze difensive volte ad ottenere la riforma della condanna in senso assolutorio.
Sono state, altresì, respinte le richieste di riduzione della pena e degli aumenti per la continuazione, osservando che la pena irrogata all ‘ esito del giudizio di primo grado, appariva adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti, all ‘ intensità del dolo, anche alla luce della funzionalità della pistola.
La difesa ricorrente affida il ricorso per cassazione ai seguenti motivi di doglianza, riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell ‘ art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Si assume la lacunosità e contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte territoriale non avrebbe dato esauriente conto della rilevanza, ai fini della sussistenza del dubbio circa la colpevolezza dell ‘ imputato, della mancanza di un tratto di rete metallica di recinzione, lungo 30-40 metri, che avrebbe reso possibile l ‘ ingresso nel fondo nella disponibilità dell ‘ imputato a terzi estranei.
La motivazione dei giudici di merito sarebbe fondata su mere congetture, prive di riscontro probatorio ragionando nel senso che l’imputato era l’unico a prendersi cura del terreno, ragionamento non idoneo a fondare il giudizio di responsabilità.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta l ‘ erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta integrazione dell ‘ elemento materiale del delitto di cui all ‘ art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975.
A sostegno, si rileva che il Giudice di secondo grado non si sarebbe soffermato sulla valutazione dell ‘ elemento della detenzione, concetto nel quale è necessariamente insita una relazione stabile con la cosa e, quindi, rispetto all ‘ arma sequestrata.
Invece, nel caso di specie, per il ricorrente, vi sarebbe un ‘ evidente erronea applicazione della legge penale, vista l’assenza di una relazione stabile e di un rapporto materiale dell’imputato con l’arma ritrovata, proprio in ragione delle modalità di occultamento della stessa e del suo stato di conservazione.
2.3. Il terzo motivo afferisce alla mancata motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione al delitto di ricettazione e a quello di cui all ‘ art. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974, avendo la Corte territoriale
omesso, a parere del ricorrente, di illustrate le ragioni per le quali ha confermato la ritenuta sussistenza di tali reati.
2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Su tale punto, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, a fronte della sussistenza, a carico di COGNOME, di precedenti penali non gravi e risalenti.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME in assenza di richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo e secondo motivo sono infondati.
Va premesso che, in caso di cd. ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilità, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze, in tale caso, possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).
Ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, le due convergenti motivazioni di merito hanno dato specifico, logico ed esauriente conto della ragione per la quale è stata riconosciuta la penale responsabilità dell ‘imputato.
Si segnala, da parte della difesa, l ‘ esistenza di tre varchi per accedere al fondo che avrebbero consentito l ‘ingresso a chiunque .
Tuttavia, il ricorso non si confronta con diversi elementi che valorizzano i giudici di merito e che consentono, al di là di ogni ragionevole dubbio, di reputare congrua e immune da vizi logici la riferibilità a COGNOME dell ‘ arma e della parte di altra arma descritte nell ‘ imputazione.
Invero, i convergenti provvedimenti di merito segnalano, al di là della titolarità formale del terreno in capo all ‘ imputato, che un kit di manutenzione delle armi era stato trovato tra le travi della tettoia di un casolare insistente sul fondo dell ‘ imputato.
A tale dato, viene affiancato l ‘ altro elemento riscontrato sul posto relativo alla cura del terreno. Questo, secondo i giudici di merito, appariva, appunto,
curato e adibito ad orto. Quindi appare lineare e logica la conclusione dei giudici di merito, secondo la quale il terreno era usato dal proprietario in modo assiduo.
Sicché, a fronte della riscontrata presenza costante sul terreno del titolare di questo, si nota ancora, nelle sentenze di merito, con ragionamento immune da illogicità manifesta, che sarebbe stato non coerente per un estraneo scegliere per un sicuro nascondiglio, proprio un sito, curato dal titolare costantemente e non quelli viciniori, descritti come incolti e abbandonati.
Con specifico riferimento al secondo motivo, poi, si deve rimarcare che la pistola rinvenuta sul posto era funzionante. A questa circostanza, si aggiunge il reperimento di un kit di manutenzione e pulizia dell ‘ arma, oltre ad altro materiale del pari rinvenuto, peraltro in tre diversi punti del terreno (a riprova della approfondita conoscenza dei luoghi) all ‘ atto della perquisizione del terreno riferibile all ‘ imputato.
1.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto del tutto generico e soltanto enunciato, senza la precisa indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, sulle quali fonda la censura che si limita a dedurre assenza di motivazione.
È, infatti, principio pacificamente affermato in sede di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando “attacca” le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
1.4. Il quarto motivo è inammissibile.
La difesa evidenzia soltanto che risulta l ‘ incensuratezza dell ‘imputato quale dato positivo. Tuttavia, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte territoriale che, invece, nel complesso, valorizza le modalità e circostanze dei fatti, segnalando, anzi, che la pistola reperita era funzionante e che questa era detenuta assieme ad altro materiale balistico.
Il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall’art. 133 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. 258410) e giustifica, altresì, la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 264378: conf. n. 45623 del 2013, Rv. 257425) trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio
Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 21 novembre 2024