Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34354 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Monfalcone il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Trieste il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 7/09/2023 della Corte di appello di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, del foro di Gorizia, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
NOME“P
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 30 giugno 2020, nei confronti di NOME e NOME, alle pene ritenute di giustizia in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti in concorso (capo A), artt. 110, 81 comma secondo cod. pen., 2 e 7 legge n. 895 del 1967), per aver detenuto senza licenza armi da guerra e comuni da sparo nonché munizioni, come specificate nell’imputazione, alcune occultate in una villetta, altre in un garage di altra abitazione.
1.1.11 primo giudice aveva condannato gli imputati per il reato di cui al capo A), esclusa lEi contestata continuazione e, quanto a NOME COGNOME, la detenzione della pistola mitragliatrice C2 Skorpion in Monfalcone, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1400 di multa per NOME COGNOME, nonché mesi nove di reclusione ed euro 1500 di multa per NOME COGNOME.
Entrambi gli imputati erano stati assolti dal reato di ricettazione contestato in concorso al capo B) per non aver commesso il fatto.
1.2. La Corte di appello ha respinto i motivi di gravame (cfr. p. 11 e ss.) relativi all’eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni utilizzate dai giudic merito per dimostrare la conoscenza della detenzione delle armi da parte degli imputati.
Inoltre, i giudici di secondo grado hanno ritenuto sussistenti gli elementi, oggettivo e soggettivo, dei reati ascritti agli imputati respingendo la prospettazione difensiva secondo la quale doveva ascriversi al solo concorrente nel reato COGNOME l’acquisto delle armi nonché la consegna delle stesse, beni sui quali alcuna signoria, per gli appellanti, era riferibile agli imputati.
Né vi era prova, secondo i proposti motivi di gravame, respinti dalla Corte territoriale, che questi avessero avuto autonoma disponibilità dell’arsenale atteso che non vi sarebbe nessun collegamento tra la disponibilità della villetta (conferita da COGNOME ai COGNOME al solo fine di garantire il buon uso e la conservazione della stessa) e la disponibilità e signoria sulle armi, necessaria, invece, per la configurabilità delle condotte materiali contestate.
Neppure il rinvenimento della pistola Skorpion nella disponibilità di NOME COGNOME, presso l’abitazione di Monfalcone, provava, a parere della difesa, il possesso dell’arma da parte dell’imputato in quanto quest’ultimo aveva prelevato questa esclusivamente per disfarsene, su incarico di NOME, ricostruzione respinta dal giudice del gravame che, invece, ha confermato il primo provvedimento.
2.Propongono tempestivo ricorso gli imputati, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze a sei motivi, di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 dis p. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e violazione degli artt. 438, 270, 271 cod. proc. pen., vizio di motivazione in punto di utilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali, prodotte dalla pubblica accusa a rito abbreviato già avviato, in assenza di rituale deposito dei nastri in originale.
La Corte di appello ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposte in separato procedimento iscritto a carico di COGNOME, per diverse imputazioni, con conseguente rilevanza nel compendio probatorio a carico degli imputati odierni nel fascicolo stralciato.
Il processo nasce da uno stralcio, operato dal pubblico ministero dopo l’avvio di diversa indagine, a carico di terzi soggetti, per imputazioni ulteriori rispetto a quelle per cui si procede, alle quali però gli odierni ricorrenti erano estranei.
Solo in epoca successiva sono emersi, dall’audizione delle intercettazioni, elementi a carico degli odierni ricorrenti, a titolo di concorso nelle imputazioni di cui si discute, con iscrizione nel registro degli indagati e avvio di autonomo procedimento.
Nella pendenza delle indagini, la pubblica accusa, comunque, secondo la prospettazione difensiva, ha omesso di depositare i nastri delle intercettazioni ambientali dalle quali emergerebbe la penale responsabilità degli odierni imputati in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967. Si dava conto soltanto, nell’ambito del presente procedimento, nelle relazioni di polizia giudiziaria, dell’ascolto di intercettazioni ambientali, operate presso l’immobile di COGNOME, in parallelo giudizio iscritto a carico di quest’ultimo per diverse imputazioni.
All’esito della richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal pubblico ministero a carico degli odierni ricorrenti, gli imputati avanzavano richiesta di rito abbreviato condizionato. Negli atti, tuttavia, non erano ricompresi né i nastri delle intercettazioni ambientali contenenti elementi a carico degli imputati, non depositate dal pubblico ministero, né i verbali delle intercettazioni.
Il Pubblico ministero, successivamente, ha chiesto al Giudice la produzione delle sole trascrizioni operate nell’ambito del giudizio “madre” del quale nulla gli imputati avevano conosciuto e che, comunque, i ricorrenti reputano tardiva.
I ricorrenti eccepiscono l’inutilizzabilità delle intercettazioni svolte in diverso procedimento, del quale mai gli odierni imputati hanno ricevuto notizia, deducendo che solo tardivamente il pubblico ministero aveva versato in atti le o trascrizioni, mentre iy( nastri delle autorizzate intercettazioni non erano mai GLYPH ti allegati.
Gli imputati, per la difesa ricorrente, non hanno avuto modo di avere notizia ed estrarre copia dei nastri in originale delle intercettazioni ambientali, né altrimenti ópportunamente valutare, prima della scelta del rito, il peso e la rilevanza degli elementi probatori in questi contenuti.
Si deduce che l’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. consente l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di altro procedimento, ma a condizione che i verbali e le registrazioni siano depositati presso l’ufficio del giudice ad quem.
L’accusa avrebbe dovuto dare, prima nella chiusura delle indagini preliminari, rituale comunicazione agli imputati di un ulteriore, diverso, procedimento pendente, all’interno del quale era stata disposta l’intercettazione ambientale, così dando modo, agli stessi ricorrenti, di poterne valutare i presupposti di legittimità.
Rispetto alla motivazione resa dalla Corte territoriale, si rileva che manca ogni precedente e tempestivo avviso, da parte dell’organo dell’accusa, dell’esistenza del giudizio parallelo in cui le intercettazioni sono state disposte e si precisa che non viene contestata l’astratta utilizzabilità dei risultat dell’intercettazioni ambientali disposte in altro procedimento. Si contesta che, invece, gli imputati non hanno ottenuto dalla pubblica accusa, in epoca precedente alla chiusura delle indagini preliminari del presente procedimento, informativa dell’esistenza del processo principale, nell’ambito del quale le intercettazioni erano state disposte.
Si sostiene che, perché il pubblico ministero possa giovarsi dell’utilizzo di tali intercettazioni ambientali, è necessaria la comunicazione dell’esistenza di altro giudizio agli interessati, onde questi possano prendere cognizione delle attività di intercettazione ambientale ed estrarne copia. Inoltre, necessita l’effettiva pendenza di detto giudizio, allorché abbia fine l’indagine stralciata e inizio il giudizio abbreviato.
Solo ove vi sia contemporanea pendenza dei due procedimenti interessati dagli esiti di tali intercettazioni il legislatore consente che la custodia dei supporti dell’intercettazione ambientale, in originale, avvenga unicamente nel fascicolo del procedimento principale. Il trattenimento dei supporti delle intercettazioni in altro fascicolo trova legittimazione, secondo i ricorrenti, unicamente ove la necessità di indagine, di quel giudizio principale, sia concreta ed attuale e, quindi, questo processo sia ancora in vita nel momento della celebrazione del procedimento parallelo. Ove, invece, il procedimento “madre” abbia trovato definizione, la prova ivi raccolta non avrebbe motivo di utilizzo in quel giudizio principale.
Nel caso di specie, in relazione alle sorti del procedimento “madre” la pubblica accusa non avrebbe dato notizie e, comunque, si deduce che questo non ha avuto prosecuzione. Anzi, da tale procedimento sarebbero nati stralci,
sicché deve operare la regola generale per cui i nastri originali devono essere versati nel secondo procedimento. In mancanza di concomitante pendenza del giudizio principale rispetto allo stralcio è necessario, da parte del pubblico ministero, che intenda avvalersi delle intercettazioni, riversare, nel secondo giudizio, i nastri realizzati.
Secondo i ricorrenti, poi, sarebbero derivate soltanto dalle intercettazioni ambientali, versate tardivamente in atti, le condizioni per ritenere la responsabilità dei ricorrenti.
Si ravvisa vizio di motivazione con riferimento all’eccepita inutilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali versate in atti tardivamente e, comunque, in luogo dei supporti originali. Contesta, infatti, la difesa l’utilizzo delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali in assenza di ascolto ed esame dei nastri originali, tenuto conto che la prova processualmente utilizzabile è costituita dai nastri registrati non già dalle loro trascrizioni.
Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere all’ascolto delle bobine, onde verificare che le prove acquisite, mediante trascrizione depositata tardivamente, fossero effettivamente rispondenti a quest’ultima.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla pretesa evidenza probatoria dell’identificazione degli imputati, le cui voci sono oggetto di registrazione attraverso le intercettazioni ambientali operate nell’immobile di proprietà di COGNOME.
Con riferimento a tale aspetto la difesa aveva eccepito, in sede di gravame, l’assenza di un rituale riconoscimento dell’identità dei due imputati come i soggetti le cui voci sono state intercettate.
Il giudice di merito aveva ritenuto di identificare, negli odierni ricorrenti, soggetti protagonisti delle registrazioni ambientali, nonostante l’assenza di ricognizione scientifica in ordine a tali elementi di prova.
Il Giudice avrebbe fatto tale abbinamento sulla base soltanto della corrispondenza delle intestazioni delle utenze telefoniche prese in considerazione in sede di intercettazione, nonché in base al possesso di un mazzo di chiavi dell’immobile di COGNOME, rinvenuto nella disponibilità degli imputati.
Del resto, nella casa di COGNOME avevano accesso molteplici soggetti e le intercettazioni ambientali nella sua abitazione non attribuiscono alcuna certa identità ai conversanti, né per risalire a tale dato può essere utile l’intestazione dell’utenza.
Secondo i ricorrenti, unici elementi per i quali si procede all’identificazione sono i sequestri operati dalla polizia giudiziaria e i brogliacci delle intercettazioni ambientali, in assenza di perizia fonica o a identificazione de visu, attraverso attività di osservazione della polizia giudiziaria. Né può rilevare che le utenze telefoniche oggetto di intercettazione presso i locali di COGNOME fossero intestate ai
NOME perché non vi è automatica corrispondenza tra l’utilizzatore dell’utenza e il suo effettivo titolare.
Per la difesa i rapporti tra i COGNOME e COGNOME, tali da prevedere il temporaneo possesso di una copia delle chiavi dell’irnmobi e di proprietà di quest’ultimo, si spiegano per la collaborazione dei COGNOME con lo RAGIONE_SOCIALE dentistico. Peraltro, tra i due COGNOME non c’è modo di comprendere a quale di questi sia attribuibile la paternità delle singole conversazioni registrate in ambientale.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967, mancanza dell’elemento oggettivo e vizio di motivazione in relazione alla fattispecie di cui all’art. 2 legge cit.
Secondo la tesi recepita dalla Corte di appello di Trieste, gli imputati avrebbero consapevolmente detenuto con COGNOME, presso l’immobile di proprietà di quest’ultimo, armi anche da guerra o parti di esse e relativi munizionamenti in assenza di autorizzazione.
Si è riconosciuto agli odierni ricorrenti un ruolo attivo con riguardo al procacciamento e alla detenzione illecita delle armi, pur riconoscendosi la preminente responsabilità di COGNOME nell’intera operazione illecita oggetto di sentenza definitiva in separato giudizio.
Tuttavia, a parere dei ricorrenti, gli atti escludono che questi abbiano avuto un ruolo nella fase relativa all’acquisto delle armi o alla negoziazione che ha portato alla loro consegna a COGNOME.
Quanto alla contestata co-detenzione si osserva che era stato dedotto che i NOME erano del tutto estranei al contesto criminale da cui provengono le armi e avulsi da ogni attività diretta al procacciamento delle armi stesse.
Per la difesa è emersa l’assoluta estraneità nella gestione delle armi e qualsiasi interesse o profitto, con riferimento alla loro custodia, nonché la materiale indisponibilità delle armi, rimaste sempre stoccate nei locali di cui COGNOME aveva l’esclusiva proprietà.
Nel caso al vaglio, per i ricorrenti, vi sarebbe soltanto prova della saltuaria presenza dei ricorrenti presso l’immobile di proprietà di COGNOME, dietro espressa richiesta di quest’ultimo, in occasione della sua permanenza all’estero per motivi di lavoro. COGNOME, infatti, per la stessa Corte d’appello, era il soggetto che si era procurato le armi che deteneva in prima persona.
Dunque, si contesta contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui si attribuisce rilievo alla conoscenza, da parte dei NOME, della detenzione delle armi e del luogo ove queste erano occultate.
Si rileva, poi, da parte dei giudici di appello, che una di queste, la mitraglietta Skorpion, era stata sottratta e condotta presso la propria abitazione da NOME COGNOME.
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Assume la difesa che condotta tipica del reato di cui all’art. 2 legge cit. consiste nel detenere illegalmente armi o parti di esse. I COGNOME, invece, sapevano solo dove si trovavano le armi, le avevano viste e solo NOME COGNOME ne aveva sottratto una, ma su precisa richiesta dello stesso COGNOME e con l’unica finalit2 di disfarsene.
In definitiva, i giudici di merito ritengono i NOME compartecipi dell’azione soltanto in base al possesso di un mazzo di chiavi dell’immobile e per la consapevolezza della presenza, nella villetta, di armi e munizioni. Tuttavia, per la difesa, vi è assenza di relazione stabile tra i soggetti e la res, avendo questi soltanto ricevuto in consegna le chiavi per accedere ai locali in caso di necessità, per i momenti di assenza di COGNOME dall’immobile per motivi di lavoro, in assenza anche di autonoma disponibilità, presupposti richiesti, invece, dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità del reato contestato.
Peraltro, il rapporto tra i tre, secondo la difesa, poteva essere giustificato dal legame di colleganza e d’amicizia che esisteva tra NOME COGNOME e COGNOME il quale aveva incaricato il primo, in occasione della sua lunga permanenza all’estero, di accedere all’abitazione di sua proprietà al fine di monitorare l’andamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. È emerso, poi, che i COGNOME erano stati notiziati da COGNOME soltanto dopo l’acquisto dell’esistenza delle armi presso n .–l’abitazione, oggetti che non sono mai stati utilizzati da questi né spostat4.
Si riporta giurisprudenza di legittimità che esclude la detenzione di armi da parte dei familiari dell’effettivo detentore a causa del temporaneo allontanamento dall’abitazione familiare di quest’ultimo, domicilio ove si deteneva illegalmente l’arma, perché detto allontanamento non ne interrompe la detenzione.
Infine, si esclude la detenzione qualificata delle armi in capo a NOME COGNOME per avere questi tentato di smaltire la mitraglietta Skorpion, su espressa richiesta di COGNOME, avendola momentaneamente occultata all’interno del proprio ciclomotore, presso l’abitazione di residenza in Monfalcone.
Non vi sarebbe prova, per la difesa, di una fattiva e stabile relazione duratura con la res detenuta temporaneamente soltanto per lo scopo di smaltimento. NOME COGNOME, infatti, ha movimentato l’arma per poche ore, al solo fine di gettarla a mare.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2 e 7 della legge 895 del 1967 sotto il profilo dell’elemento soggettivo e vizio di motivazione.
Secondo la Corte d’appello il dolo è ravvisabile nella detenzione con il COGNOME delle armi. Per la Corte territoriale, l’elemento soggettivo deriva dalla piena consapevolezza della natura illecita delle armi, in assenza di valido titolo
autorizzativo alla custodia, nonché nell’aver accolto l’invito di COGNOME ad aiutarlo alla dismissione di dette armi.
Gli imputati, però, sono estranei alle vicende che hanno condotto COGNOME a procurarsi 13 armi. Questi, per la difesa, non hanno mai avuto piena consapevolezza e volontà effettiva dell’autonoma gestione dei beni illecitamente detenuti.
L’elemento soggettivo del delitto di detenzione illegale di armi è rappresentato dal dolo generico, consistente nella volontà cosciente di detenere l’arma senza avere fatto immediata denuncia all’autorità di polizia. Gli imputati non hanno mai detenuto volontariamente le armi perché non le hanno procurate, né le hanno occultate o custodite. Questi non si sono mai appropriati temporaneamente delle armi esercitando su queste una diretta signoria. Né tale diretta signoria può derivare dal descritto aiuto, assicurato al COGNOME, per la dismissione delle armi, diverse dall’unica pistola che questi aveva ordinato all’ignoto fornitore.
PeraCOGNOMEtro, che i NOME fossero consapevoli della provenienza illecita delle armi e della loro irregolare detenzione è conclusione cui giunge la Corte territoriale ma che, per la difesa, resta indimostrata.
Si ritiene, in definitiva, che aiutare l’amico a dismettere su sua richiesta delle armi è l’opposto di detenere delle armi stesse. Si tratta, quanto al solo NOME COGNOME, di aiuto che, peraltro, è stato interrotto dal comportamento collaborativo dell’imputato il quale ha fatto rinvenire l’arma presso il garage dell’abitazione familiare dei COGNOME.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione circa il motivo di appello aggiunto, promosso in data 18 luglio 2023, con il quale era stata chiesta l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod pen.
La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello formulato dalla difesa in data 18 luglio 2023 sub n. 6.
In quella sede si era sottolineato il basso disvalore delle condotte illecite, nonché si era valorizzato il comportamento assunto dagli imputati in epoca successiva ai fatti contestati.
Tale motivo aggiunto è stato del tutto trascurato dalla Corte di appello pur dando atto della tempestività dei motivi di gravame successivamente pervenuti, con omessa pronuncia sull’applicazione della causa di proscioglimento invocata.
2.6. Con il sesto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 5 legge n. 895 del 1967 quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale.
La motivazione della Corte territoriale si richiama soltanto al numero delle armi detenute, alla qualità di queste e all’ottimo stato di conservazione, nonché alla provenienza illecita da un ambiente criminale genericamente indicato.
Si è trascurato, invece, di considerare l’assoluta estraneità degli imputati alle vicende che riguardano l’acquisto delle armi in oggetto e la qualità dei soggetti che le hanno cedute a COGNOME. Gli imputati non hanno mai posto in essere azioni dirette a coadiuvare la gestione delle armi, essendosi cuesti limitati a pochi accessi nell’immobile, con il solo fine di controllare lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione dei locali dove queste armi erano custodite.
Non deve essere, poi, incidente sull’entità della pena e sull’esclusione della circostanza attenuante speciale invocata, il numero e la natura delle armi che non dipende dalla condotta dei NOME in quanto questi hanno saputo delle armi soltanto dopo il loro acquisto.
La giurisprudenza di legittimità, circa l’applicabilità, sia alle armi da guerra, sia alle armi comuni, della circostanza di cui all’art. 5 cit., sottolinea che si deve tenere conto di ogni elemento, oggettivo e soggettivo, idoneo nell’ambito di una valutazione complessiva a far ritenere il fatto di lieve entità, senza trascurare la personalità e la condotta dell’imputato.
Nel caso di specie, la Corte di appello non avrebbe consicerato l’estraneità dei NOME alla compravendita delle armi, l’inesistenza da parte loro, di contatti con ambienti criminali di provenienza, la mancata attuazione di qualsiasi azione di custodia e stoccaggio.
3.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, nonché articolata memoria, ulteriormente argomentando per ciascuno dei motivi principali, con motivi aggiunti trasmessi a mezzo p. e. c. del giorno 29 aprile 2024.
3.1. Rispetto al primo motivo principale, si specifica che le intercettazioni sono inutilizzabili per la tardiva produzione delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali e telefoniche e per la mancata informativa del diritto di accesso ai verbali e alle registrazioni depositate in altro fascicolo processuale, in violazione dell’art. 270, comma 3, cod. proc. pen. Infine, si contesta che le mere trascrizioni delle intercettazioni ambientali non costituiscono prova idonea in assenza di deposito dei supporti originali.
3.2.Con riferimento al terzo motivo, si deduce che le risultanze dell’istruttoria dibattimentale hanno dato conto di un quadro non coincidente con la fattispecie penale tipica. Le armi furono procurate e celate dal solo COGNOME, per sua stessa ammissione, alla fine del 2016 e COGNOME è stato l’unico a detenerle presso l’abitazione di sua proprietà, ove erano stabilmente occultate.
Di qui la contraddittorietà del percorso logico argomentativo della Corte di appello. Né possono configurarsi quale detenzione delle armi gli sparuti accessi operati dagli imputati presso detto immobile, peraltro effettuati sempre su
richiesta del legittimo proprietario, Con la finalità di controllare l’espletamento di lavori.
Si richiama giurisprudenza di legittimità con riferimento agli elementi oggettivi necessari per la configurazione della condotta di detenzione di armi.
3.3.Con riferimento al quarto motivo di ricorso principale si osserva che re+emerit-e–seggét osi ps -s-erva che in capo agli o – ciierni ricorrenti mancherebbe l’elemento soggettivo della consapevole e volontaria signoria di fatto sul bene illecitamente detenuto.
NOME COGNOME è stato soltanto incaricato da NOME, in occasione della sua lunga permanenza all’estero, di accedere saltuariamente all’abitazione al fine di monitorare l’andamento di alcuni lavori. Entrambi gli imputati sono rimasti del tutto estranei a qualsiasi contatto con i fornitori, né conoscevano le condotte e gli intenti di NOME. Dette armi non sono mai state maneggiate né spostate dai COGNOME, né può assumere rilievo, ai fini che interessano, la mera consapevolezza dell’altrui condotta.
3.4.Con riferimento al quinto motivo principale si evidenzia che sarebbe stata del tutto omessa la motivazione in punto richiesta assolutoria degli imputati ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Si è trascurato che la previsione della norma, come riformulata dalla cd. Riforma Cartabia, consente l’ampliamento delle fattispecie di reato sussumibili nell’alveo dell’istituto. Si segnala che rileva, ai fini dell’operatività della causa non punibilità, la condotta susseguente al reato e il contributo marginale offerto, come avvenuto nel caso al vaglio, stante anche l’assenza di concorso rispetto al procacciamento delle armi. Si rimarca, altresì, che gli imputati sono incensurati, non sono delinquenti abituali, non hanno mai trattenuto frequentazioni con soggetti pregiudicati, non sono mai entrati nel possesso delle armi né le hanno movimentate.
4.Le parti all’odierna udienza, all’esito della discussione orale, hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono infondati per le ragioni espresse di seguito.
1.1. Il primo motivo è inammissibile sotto diversi profili.
In primo luogo, il Collegio rileva che, a fondamento della decisione i giudici di merito pongono – anche – intercettazioni telefoniche, mentre l’eccezione formulata, almeno tenendo conto dell’intestazione del motivo di ricorso (cfr. p. 4) e della gran parte degli argomenti in esso sviluppati, si riferisce solo a quelle ambientali.
Sicché, l’eccezione non è specifica perché non chiarisce dalle intercettazioni ambientali rispetto alle quali la censura è articolata, quali sarebbero gli elementi a carico di cui si assume l’inut lizzabilità, rispetto a quelli che, invece, emergono dalle intercettazioni telefoniche alle quali l’eccezione, almeno tenendo conto del contenuto del motivo principale di ricorso per cassazione, non sembra estendersi.
Tardivo, sotto il profilo che qui interessa e, comunque, inammissibile appare, poi, il riferimento, contenuto nei motivi aggiunti, relativo, più specificamente, alle intercettazioni telefoniche, posto che come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, i motivi nuovi a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere a oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di impugnazione, ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259).
In secondo luogo, si rileva che i ricorrenti non svolgd i fa cd. prova di resistenza rispetto agli ulteriori, significativi, elementi a carico quali l perquisizioni e le dichiarazioni eteroaccusatorie di NOME./ la riscontrata presenza degli odierni ricorrenti al momento della perquisizione, il rinvenimento di una delle armi procurate da COGNOME, nell’abitazione di Monfalcone di NOME e, comunque, l’accertata disponibilità, in capo ad entrambi gli odierni imputati, delle chiavi della villetta di COGNOME, di cui i due disponevano anche in periodi di assenza di quest’ultimo.
Vengono anche utilizzate dai giudici di merito, quali elementi a carico, le dichiarazioni spontanee rese con memoria dai due imputati all’udienza del 12 novembre 2019. Tanto, a conferma dell’individuazione dei COGNOME quali soggetti che avevano la disponibilità piena, unitamente a COGNOME, dell’arsenale nascosto tra villetta e garage di NOME COGNOME.
In relazione, poi, al contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, non attinte, specificamente, dall’eccezione di inutilizzabilità, i ricorrenti non svolgono considerazioni.
Invero, si osserva che il primo giudice enuclea le conversazioni a p. 5 e ss. e rimanda ai fogli n. 23-25 degli atti trasmessi, senza distinguere se si tratta di captazioni relative a conversazioni telefoniche o ambientali. E su tali dati fonda la motivazione, indicando come significativo elemento a carico, tra gli altri, il contenuto della conversazione telefonica, tra NOME COGNOME e COGNOME, del 18 gennaio
2018, nel corso della quale i due concordano il luogo dove occultare le armi nella villetta, trovandosi COGNOME in Spagna (cfr. p. 5 sentenza primo grado).
Quindi, la deduzione risulta aspecifica anche sotto tale profilo, perché si riscontra la mancata puntuale indicazione delle conversazioni alle quali l’eccepita inutilizzabilità si riferirebbe.
È noto, invero, che in presenza di un articolato compendio probatorio il ricorrente deve illustrare l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento di cui si deduce l’inutilizzabilità, ai fini della cosiddetta prova di resistenza, i quanto, come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamEnte diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (tra le a tre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Rv. 262011).
Inoltre, non va trascurato che la sentenza e anche lo stesso ricorso rendono conto dell’esistenza dell’annotazione di polizia giudiziaria nella quale si dà atto del contenuto delle intercettazioni come momento di avvio delle indagini a carico dei COGNOME. Peraltro, la sentenza di primo grado sottolinea (cfr. p. 17) l’esistenza di interazioni tra gli imputati e COGNOME, fotografate dagli inquirenti e del contenuto dell’informativa di polizia giudiziaria della Squadra mobile della Questura di Trieste, del 9 febbraio 2018 con allegati (cfr. p 4).
A ciò si aggiunge, comunque, che:
-l’eventuale inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni non preclude la possibilità di condurre indagini per l’accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, previsto dall’art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, della trasmissibilit del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432 – 02);
-l’obbligo del pubblico ministero di depositare le bobine delle conversazioni intercettate non è riferibile all’attività captativa effettuata nell’ambito d un altro procedimento penale, laddove l’esito di detta attività non sia utilizzato come indizio di reità – per giustificare l’adozione di una misura cautelare – ma costituisce spunto investigativo per le ulteriori indagini che hanno portato all’adozione della misura medesima (Sez. 2, n. 25806 del 04/04/2012, Petracca, Rv. 253244 – 01);
-in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, in ogni caso, l’omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l’autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l’inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall’art. 270 cod. p
pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all’art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo (Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, Tunno, Rv. 266410 – 01; Sez. 6, n. 48968 del 24/11/2009, Scafidi, Rv. 245542 – 01);
-si tratta di p -ocedimento definito nelle forme del rito 3 bbreviato, nel corso del quale l’acquisizione delle trascrizioni della polizia giudiziaria è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari (cfr. verbale dell’udienza del giorno 9 ottobre 2018 celebrata dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste) precisando che si tratta di trascrizioni delle quali, comunque, vi era indicazione specifica nel verbale di arresto e nell’ordinanza di custodia cautelare (n.d.r.: nonché nella sentenza irrevocabile a carico di COGNOME); sicché non appare puntualmente illustrata la ragione per la quale il diritto di difesa sia stato pregiudicato rispetto alla (dedotta) tardiva produzione e/o conoscenza dell’esistenza del diverso procedimento a carico di terzi, emergendo da plurimi atti processuali, anche precedenti alla richiesta di rito abbreviato condizionato, gli elementi per individuare gli estremi delle trascrizioni delle captazioni a carico ed avendo il G udice per le indagini preliminari assegnato termine alla difesa per esaminare le trascrizioni acquisite, onde eventualmente indicare ulteriori elementi a controprova (cfr. ordinanza resa all’udienza del 9 ottobre 2018).
Va, infine, condiviso il ragionamento svolto dalla Corte territoriale (p. 10) quanto all’utilizzabilità, nel procedimento, di prove raccolte aliunde, ex art. 270 cod. proc. pen., in procedimento connesso al fatto-reato posto a carico dei ricorrenti.
Invero, è noto che il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen., di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite, in effetti, hanno condiviso la tesi secondo cui, quando tra i reati vi sia connessione rilevante ex art. 12 cod. proc. pen., non si individua un procedimento diverso, nell’ottica della disciplina di cui all’art. 270 codice di rito; in questi casi, quindi, il provvedimento autorizzativo può essere validamente ricondotto ad un reato diverso da quello per cui esso è stata espressamente rilasciato, ferma restando la necessità che si tratti di fattispecie rientrante nel catalogo di cui all’art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01).
Nella specie, con ragionamento ineccepibile la Corte di appello ha individuato la connessione qualificata tra i fatti-reato per i quali le intercettazioni
erano state autorizzate, a carico di terzi, e quelli per i quali si procede, stante la contestazione a carico di COGNOME, in concorso, dei medesimi fatti ascritti ai ricorrenti (detenzione di non autorizzata di armi, anche da guerra), risultando, peraltro, il presente procedimento derivante dzi stralcio da quello originario a carico, tra gli altri, di COGNOME.
1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato.
La vicenda, di cui rendono conto i provvedimenti di merito, prendeva avvio dal reperimento, all’interno delle abitazioni nella disponibilità di NOME COGNOME, di un arsenale di armi e munizioni, anche da guerra, che il medico odontoiatra si era procurato per vie non chiarite del tutto.
Questi, all’epoca dei fatti, esercitava la professione in NOME 2 n -a, nonché presso altre strutture della regione Friuli Venezia Giulia e risultava sottoposto ad attività di intercettazione (telefonica e ambientale) nell’ambito di altro procedimento, dal dicembre 2017 fino a febbraio 2018.
Da tali intercettazioni, secondo le convergenti sentenze di merito, era emerso il colloquio di COGNOME con gli odierni imputati – entrambi odontotecnici collaboratori dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME era anche amministratore e socio – dal quale si desumeva la disponibilità, da parte dei soggetti intercettati, di munizioni, armi quali bazooka, lanciarazzi e pistole.
Si procedeva, pertanto, alla perquisizione, in data 8 febbraio 2018, presso lo RAGIONE_SOCIALE medico sito in NOME a ría, della RAGIONE_SOCIALE, alla quale erano presenti NOME e NOME COGNOME (mentre COGNOME si trovava all’estero, a Tenerife, ove verrà arrestato in esecuzione di un MAE ed estradato in Italia) nel corso della quale erano state sequestrate le chiavi della villetta del COGNOME, sita allo stesso numero civico dello RAGIONE_SOCIALE.
Estesa la perquisizione a tale immobile, in un solaio all’interno di un vano utilizzato come magazzino, accessibile dal cortile dell’abitazione, venivano rinvenute le armi e le munizioni descritte nel capo A).
La perquisizione veniva, altresì, estesa all’abitazione dei COGNOME (padre e figlio) sita in Monfalcone, nel cui garage veniva rinvenuta la pistola mitragliatrice (mitraglietta Skorpion) completa di caricatore, priva di munizionamento descritta in rubrica.
Analoga perquisizione veniva effettuata nell’abitazione di COGNOME, sita in Turriaco, ove venivano rinvenute munizioni per arma comune da sparo e una pistola.
Gli imputati venivano tratti in arresto e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari con ordinanza cautelare che ricostruiva anche i rapporti tra COGNOME e i due COGNOME, rilevando che questi ultimi avevano la disponibilità della villetta di NOME, di cui avevano le chiavi, reperite all’interno dello RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME.
Si richiama (cfr. p. 5 della sentenza di appello) sintesi del contenuto di talune captazioni ambientali e telefoniche e quello dell’interrogatorio reso da COGNOME dinanzi al Giudice, nonché il contenuto eteroaccusatorio di detto at:o (secondo COGNOME vi erano tre mazzi di chiavi della villetta di NOMEna dei quali, uno era nella sua disponibilità, uno si trovava nei locali della RAGIONE_SOCIALE e il terzo era nella disponibilità di NOME COGNOME, il quale aveva libero accesso alla villa).
Da queste dichiarazioni emergeva, secondo i giudici di merito, che le armi erano state ricevute da COGNOME, a fine 2016, da alcuni soggetti appartenenti ad una organizzazione criminale per la protezione del medico avendo questi chiesto di procurare una pistola. Tale fornitore, però, avrebbe consegnato, oltre alla pistola richiesta, anche altre armi, tra le quali un bazooka e varie munizioni, ricevute dallo stesso COGNOME presso la sede della RAGIONE_SOCIALE di NOMEna. ú
Questi aveva dichiarato, altresì, di essersi accordato con NOME COGNOME per disfarsi delle armi, diverse dalla pistola che aveva richiesto al fornitore, ma tale intenzione, quella di gettare le armi, però mai attuata. Ancora COGNOME aveva riferito di essere a conoscenza del fatto che i COGNOME avevano preso la pistola Skorpion dalla villetta di NOMEna e l’avevano portata a Monfalcone.
Ciò premesso, il Collegio rileva che la motivazione resa dai giudici di secondo grado in punto di identificazione dei conversanti negli odierni imputati non sia affetta da alcun vizio o carenza. Questa rende conto che, all’atto della perquisizione, cui la polizia giudiziaria era giunta proprio per le intercettazioni in corso, si trovano presenti, presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i due ricorrenti. L’identificazione dei conversanti si fonda, secondo la motivazione dei convergenti provvedimenti di merito, su elementi indiziari plurimi, concordanti e gravi, nonché sulla chiamata in correità specifica, sul punto, da parte di COGNOME, assistita da elementi di riscontro, di cui rende conto, con ragionamento ineccepibile, la sentenza di appello (cfr. p. 12).
Infine, si rileva che gli stessi imputati, nei memoriali depositati di cui si riferisce nella motivazione della sentenza di primo grado, non negano di essere i conversanti delle captazioni.
1.3.11 terzo motivo è infondato.
La complessiva condotta accertata, secondo le motivazioni dei giudici di merito, consente di collegare tutte le armi altre coimputati.
Secondo le dichiarazioni spontanee dei COGNOME che si erano avvalsi, in sede di interrogatorio, della facoltà di non rispondere, questi ritenevano che le armi fossero nella piena, esclusiva, disponibilità del solo COGNOME.
Tale impostazione difensiva veniva contestata, però, già nella motivazione della sentenza di primo grado, ove si rileva che, di fatto, gli imputati avevano concorso con il sanitario nella detenzione delle armi, a partire dal 2016, essendo entrambi nella possibilità di disporne in qualsiasi momento.
Questi, infatti, potevano non solo disporre della pistola e delle armi già detenute da COGNOME ma erano pienamente a conoscenza dell’esistenza dell’intero arsenale e del luogo in cui questo era stato occultato, all’interno di un locale del quale avevano le chiavi. In aggiunta, NOME COGNOME risulta av2r prelevato e portEto, presso la propria abitazione la mitraglietta Skorpion descritta al capo A).
Dunque, secondo i convergenti provvedimenti di merito, non vi è a carico dei ricorrenti solo un dato – il possesso delle chiavi dell’immobile ove l’arsenale era nascosto – ma anche il significativo spostamento in luogo di propria pertinenza, di una delle pistole facenti parte di tale arsenale. Questa, infatti, è indicata come reperita nella disponibilità di NOME COGNOME nel garage di Monfalcone, abitazione dei NOME, dato che collega in modo univoco l’arsenale agli imputati ma anche la piena signoria su questo da parte dei coimputati di COGNOME, tanto che ne potevano disporre spostando da un luogo all’altro la res custodita.
La Corte territoriale, con ragionamento immune da illogicità manifesta, rende conto della circostanza che le armi erano state acquistate, secondo COGNOME, nel 2016 e del fatto che queste, ancora all’atto della perquisizione, nel febbraio 2018, si trovavano nell’immobile di cui i COGNOME avevano disponibilità, piena ed autonoma, in quanto mantenuta anche nei periodi di prolungata assenza di COGNOME.
Peraltro, questi erano al corrente del nascondiglio delle armi fin dal primo momento perché indicati come soggetti incaricati dallo stesso COGNOME di smaltirne alcune. A conferma della linearità di tale ricostruzione, che reputa che di tali armi i COGNOME avessero la disponibilità, viene segnalato il dato secondo il quale una di queste era stata prelevata da NOME COGNOME.
Sicché, circostanza reputata decisiva dai giudici di secondo grado, non è tanto la presenza nel locale ove era custodito l’arsenale, quanto la piena e incondizionata disponibilità dello stesso, ove i ricorrenti sapevano essere nascoste le armi, in qualsiasi momento, tanto che ne conservano le chiavi e vi avevano esclusivo accesso.
La conclusione cui giungono i giudici di secondo grado è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la semplice “conoscenza” della presenza dell’arma all’interno della abitazione non può dar luogo alla penale responsabilità per illecita detenzione dell’arma. La nozione di “detenzione” implica, infatti, una relazione stabile del soggetto con la cosa e, dunque, un “minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell’agente” (Sez. F, n. 33609 del 2012, Rv. 253425).
Ciò, nel caso in esame, è requisito sussistente, secondo il ragionamento immune da vizi dei giudici di merito, guardando al complessivo rapporto tra le parti descritto nella sentenza di appello, alla rilevata presenza di entrambi gli imputati all’atto della perquisizione, alla piena disponibilità delle armi e
dell’intero arsenale in capo anche ai NOME, pur se procurate dal solo Folli:Q) 4attraverso ambienti collegati al crimine organizzato. GLYPH V
Non si tratta, dunque, di mera coabitazione con l’illegittimo detentore di un’arma che ron può far presumere la necessaria codetenzipne dell’arma medesima, né di mera conoscenza della presenza delle armi nell’abitazione. Con ragionamento ineccepibile, invece, la Corte territoriale descriva un permanente rapporto, di piena ed esclusiva disponibilità materiale delle armi e munizioni, in capo ai COGNOME, come dimostra lo spostamento della mitraglietta da parte di NOME COGNOME presso un luogo di sua esclusiva pertinenza, la circostanza che, in una occasione, le armi venivano mostrate ad amici dal medesimo NOME COGNOME all’interno della villetta e il fatto che lo stesso NOME COGNOME ne ha curato per diversi anni la custodia e l’occultamento.
1.4.11 quarto motivo è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile.
In primo luogo, si rileva che si tratta di motivo reiterativo di corrispondente motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento completo e immune da illogicità manifesta, dunque, non rivedibile nella presente sede (cfr. p. 12).
Invero, la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all’aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibilità della impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634).
In secondo luogo, si osserva che la condivisibile motivazione della Corte di appello (cfr. p. 12) evidenzia che il dolo necessario ad integrare la fattispecie contestata è quello generico, quale coscienza e volontà di detenere armi e munizioni in assenza della prevista autorizzazione.
La consapevolezza della natura illecita delle armi risulta adeguatamene motivata, ricavata in modo ineccepibile, dalla descritta provenienza dell’arsenale, nelle immediatezze dell’acquisto del possesso, riferita a NOME e NOME COGNOME dal COGNOME, comunque facilmente evincibile dalla natura di alcune armi detenute, in quanto da guerra, dunque notoriamente non detenibili da privati.
Del resto, la genesi della vicenda, riferita da entrambi i provvedimenti di merito, secondo cui i NOME sarebbero stati incaricati nel 2016 di disfarsi
dell’arsenale da COGNOME, rende del tutto palese la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo agli odierni ricorrenti.
Né la consapevolezza descritta può essere superata dal comportamento di NOME COGNOME dopo la commissione del reato, diretto a far recuperare l’arma agli inquirenti, in quanto descritto come necessitato dalla pluralità di perquisizioni in corso, relative a tutti i luoghi di pertinenza degli imputati.
1.5. Il quinto motivo, pur alla stregua delle ulteriori argomentazioni svolte, sul punto, con i motivi aggiunti, è inammissibile.
La censura è generica perché il motivo principale si limita a dedurre l’omessa motivazione su un motivo di appello aggiunto, ria la censura non specifica, in modo articolato, le ragioni, in fatto e in diritto, per le quali la caus di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. nella specie, avrebbe dovuto operare, secondo quanto prospettato con il gravame ((Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).
In ogni caso, si osserva che, dalla complessiva motivazione della sentenza di secondo grado, emerge che, nel giustificare il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 5 della legge n. 895 del 1967, la Corte territoriale ha, nella sostanza, valorizzato circostanze idonee a escludere anche la speciale tenuità dell’offesa.
I giudici di appello hanno, infatti, rimarcato il numero delle armi detenute, l’elevata pericolosità di queste (armi comuni e da guerra), l’ottimo stato di conservazione e anche l’illecita provenienza collegata ad ambienti criminali di elevata pericolosità, oltre a sottolineare la significativa durata della condotta, per essere state dette armi consegnate a COGNOME, nella piena consapevolezza da parte dei NOME, fin dal 2016.
Si tratta di elementi valutati anche ai fini di reputare, implicitamente, giustificata dal Giudice di secondo grado, la ritenuta carenza di speciale tenuità dell’offesa ex art. 131-bis cod. pen.
Invero, la condivisibile giurisprudenza di questa Corte evidenzia che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01, relativa a fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell’imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena;
conf. Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500 – 01 in tema di circostanza attenuante della provocazione).
1.6. Il sesto motivo è infondato.
Il fatto, secondo la motivazione non manifestamente illogica e immune da vizi di ogni tipo della Corte territoriale, non è di lieve entità.
Le armi co-detenute sono descritte come armi comuni e da guerra, sono indicate come numerose e in ottimo stato di conservazione, dotate di munizionamento, celate in apposito nascondiglio per molto tempo (a partire dalla fine del 2016, fino alla perquisizione del giorno 8 febbraio 2018), con la piena consapevolezza dell’esistenza dell’arsenale, oltre che della provenienza di questo dal circuito del crimine organizzato, accompagnata all’esercizio su questo di attività di conservazione e custodia anche da parte degli imputati fin da subito.
Si tratta di motivazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 278239 – 01; Sez. 1, n. 26270 del 27/03/2013, Rv. 255827 – 01; Sez. 1, n. 11894 del 13/11/1995, Rv. 203234 – 01) secondo la quale il riconoscimento della diminuente speciale, prevista dall’art. 5 legge n. 895 del 1967, esige dal giudice di merito una ouplice e successiva disamina: la prima, relativa all’ammissibilità del beneficio, diretta ad accertare se, indipendentemente dal numero e dalla qualità delle armi, per la qualità del suo autore il fatto possa ritenersi lieve; la seconda, da condursi all’esito positivo della prima, finalizzata alla verifica se, per il numero e la qualità delle armi, il fatto possa effettivamente ritenersi lieve.
Si è, poi, rilevato che, in materia di reati concernenti le armi, la diminuente speciale di cui all’art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895 può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite.
1.7. Anche i motivi aggiunti sono infondati e, in parte, inammissibili.
Le argomentazioni relative al primo motivo principale sono inammissibili nella parte in cui prospettano profili di inutilizzabilità non dedotti puntualmente con quello principale. Tanto, con particolare riferimento alla deduzione di tardività anche delle intercettazioni telefoniche. In ogni caso, queste nulla aggiungono ai temi già sviluppati con il ricorso principale.
Gli argomenti relativi al terzo motivo sono deduzioni soltanto ulteriormente illustrative delle ragioni su cui fonda il motivo principale, null’altro specificando quanto alla dedotta contraddittorietà del percorso logico argomentativo della Corte di appello.
Le ulteriori deduzioni sono, peraltro, versate in fatto e non ammissibili nella presente sede di legittimità.
Le argomentazioni relative al quarto motivo di ricorso principale sono infondate.
In particolare, quanto dedotto circa le finalità dell’accesso all’abitazione di COGNOME da parte di NOME COGNOME è ragionamento versato in fatto, tendente a ricostruire la vicenda in modo alternativo, rispetto al contenuto dei convergenti provvedimenti di merito, limitando le ragioni degli Eccessi alla villetta da parte dei COGNOME a saltuari controlli al fine di monitorare l’andamento di alcuni lavori. Tale argomento non si confronta con la pluralità di dati, riportati dai giudici di merito, quali la durata della codetenzione (dal 2016 al 2018), lo spostamento di una mitraglietta in luogo di pertinenza esclusiva di NOME COGNOME, la disponibilità autonoma ed esclusiva del luogo ove l’arsenale era nascosto.
Gli imputati, a prescindere dai rapporti con i fornitori delle armi, non si sono limitati a conoscere la esistenza dell’arsenale, ma si sono prestati alla sua custodia, allo spostamento di almeno un’arma, alla permanente possibilità di disporne, pur nell’assenza, per lunghi periodi, del titolare dell’immobile ove erano custodite, in quanto detentori delle chiavi dell’immobile.
2.Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 22 maggio 2024 Il Consigliere estensore
Presidente