Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41452 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41452 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna ad anni 3 e mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Roma il 20/9/2022 nei confronti di COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 585 e 648 cod. pen. e 2, 4 e 7 L. 895/1967.
Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo per i reati di ricettazione, resistenza pubblico ufficiale e detenzione di arma e, nel secondo motivo, la violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella di primo grado, ha fornito adeguata risposta alle medesime censure già sollevate con l’atto di appello: a) quanto alla detenzione dell’arma è adeguato il riferimento all’accertamento svolto dalla polizia giudiziaria all’atto del sequestro con la messa in sicurezza della pistola, che aveva anche un colpo in canna (sul punto, d’altro canto deve ribadirsi che “la natura di un’arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l’ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile”, così Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493 – 01, ragione questa per cui risulta del tutto ininfluente se gli operanti abbiano o meno sparato); b) in merito alla ricettazione è pertinente il rinvio alla giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione e ciò anche per la natura dell’oggetto e le modalità di rinvenimento, che sono significative della provenienza illecita dell’arma; c) in ordine alla resistenza a pubblico ufficiale, infine, la descrizione dei fatt contenuti nelle sentenze di merito dà conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice di appello, con il riferimento alla gravità del fatto, alla presenza di precedenti penali, specifici, gravi anche recenti e alle modalità allarmanti della condotta, ha dato adeguato e coerente conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132 e 133 cod. pen. al giudice di merito nella determinazione della pena anche ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, COGNOME, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, COGNOME, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, COGNOME, RV. 248737);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023