Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40043 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40043 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, M. NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento, in data 6 settembre 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato a ricorrente i rimedi risarcitori di cui all’art. ex art. 35-ter legge 26 luglio 1 354 (Ord. pen.) in relazione al periodo di detenzione, specificamente indicato ne provvedimento impugNOME, patito presso l’Istituto di pena RAGIONE_SOCIALE Napoli Secondigliano.
Per ciò che qui interessa, il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rige del reclamo, confermando in primo luogo la correttezza dei criteri di computo dello spazio individuale in cella collettiva, concludendo che COGNOME ha, nei perio in contestazione, fruito di uno spazio compreso tra i tre e i quattro m quadrati.
In secondo luogo, quanto ai fattori asseritamente degradanti la detenzione, ha osservato come le condizioni negative dedotte dal detenuto fossero state smentite dalle informazioni acquisite presso il menzioNOME istituto di pena e ch pertanto, il detenuto non fosse stato sottoposto ad alcun trattamen disumano.
Avverso detta ordinanza ricorre COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. COGNOME 35-ter Ord. pen. e correlato vizio di motivazione.
Rimarca la sussistenza di tutte le condizioni per procedere al riconoscimento della detenzione non conforme in relazione alla restrizione subita presso struttura di Napoli Secondigliano.
Secondo la tesi difensiva, invero, si sarebbe omesso di considerare, i concreto, le condizioni detentive, quali il malfunzionamento dell’impianto d areazione, il fatto che il ricorrente fosse sostanzialmente posto nella condizi di scegliere se fruire delle ore fuori dalla camera detentiva ovvero usare docce, che, non poteva attribuirsi alcun rilievo, siccome priva di data, a comunicazione da parte dell’ Amministrazione penitenziaria secondo cui i detenuti, ivi compreso il ricorrente, dal 2015, avevano potuto fruire della docc giornaliera.
Ha, inoltre, lamentato la mancata attivazione da parte del giudice specializzato dei «poteri istruttori volti a garantire l’effettività della tu condanNOME», attesa la non esaustività della relazione della Casa circondariale.
Il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta depositata in data 8 marzo 2023, ha chiesto la declarator d’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dev’essere rigettato in quanto articolato su moti infondati.
Com’è noto, il sistema di tutela a favore dei detenuti è sta rafforzato concretizzandosi in due azioni, autonome e complementari, disciplinate, rispettivamente, agli artt. 35-bis e 35-ter Ord. Pen., che consentono al detenuto di essere sottratto in modo tempestivo ad una condizione detentiva contraria al senso di umanità – per effetto di intervento di COGNOME tipo COGNOME preventivo-inibitorio, con COGNOME possibilità di esecuzione coattiva, in base all’art.35-bis – e, dall’altro, di cons un ristoro per la violazione già subita, grazie alla COGNOME tutela risarcitoriocompensativa di cui all’art. 35-ter (il riferimento è al decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 10 e al decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117).
L’essenziale caratteristica COGNOME dell’art. 35-ter COGNOME Ord. COGNOME pen. COGNOME consiste nell’aver introdotto rimedi di tipo compensativo/risarcitorio, c estensione dei poteri di verifica e di intervento del magistrato sorveglianza, allo scopo di rafforzare gli str umenti tesi riaffermazione della «legalità della detenzione». Si tratta, in sostan di misure che rappresentano un quid pluris rispetto al previgente sistema di tutele, essenzialmente incentrato sul potere del magistra di sorveglianza di inibire la prosecuzione dell’attività contra legem, in ottemperanza al monito derivante dalla Corte EDU di introdurre ricorsi tali «che le violazioni dei diritti tratti dalla Convenzione pos essere riparate in maniera realmente effettiva» (così, Corte EDU, 8/01/2013, COGNOME ed altri c. Italia, §98).
Il legislatore ha perimetrato il pregiudizio risarcibile ai s dell’art. 35-ter al fatto di aver subìto «condizioni di detenzione tali da violare l’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei dir dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della leg
agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei dirit dell’uomo».
3. Ciò premesso, rileva la Corte come il Tribunale di sorveglianza abbia fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità costituzionale e convenzionale espressi sul tema ed ha mostrato di avere tenuto in considerazione tutti i lamentati motivi di disagio dedotti dall’interess ritenendoli – con motivazione non manifestamente illogica – non incidenti sulla decisione discrezionale ad essa spettante.
Il Tribunale non ha trascurato le deduzioni difensive. Ha, di contro, valutat le condizioni negative dedotte dal detenuto e le ha reputate smentite dal informazioni acquisite, pertanto ha correttamente ritenuto che non vi sia stat un trattamento disumano e degradante cui il detenuto sia stato sottoposto.
Segnatamente, la doglianza riferita al mancato funzionamento della ventola d’aerazione del bagno appare non solo generica, in quanto non viene specificato per quanto tempo si è protratta tale disfunzione, m anche infondata. Analoghe considerazioni valgono per i disagi inerenti alla fruizione delle docce.
Secondo COGNOME la COGNOME consolidata giurisprudenza COGNOME di COGNOME legittimità, infatti, la condizione detentiva contraria all’art. 3 della CEDU, a differen dell’ambito di applicazione dei rimedi preventivi di cui all’art. 35-bis, non è riconoscibile in presenza di una qualsiasi violazione dei diritti soggetto detenuto, ma esclusivamente in caso di violazioni di tal entità da provocare all’interessato un’afflizione che ecce l’inevitabile sofferenza legata alla detenzione (tra le altre, Sez. 20985 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279220; Sez.1 n. 43722 del 11/06/2015, COGNOME; Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, COGNOME, Rv. 278898 secondo cui, «In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen., non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante a sensi dell’art. 3 della Convenzione, così come COGNOME interpretato COGNOME dalla giurisprudenza della COGNOME Corte COGNOME EDU, la situazione di “mero COGNOME disagio” collegata COGNOME a contesti di vita intramuraria poco confortevoli o alla necessit di subire, per periodi non prolungati, disagi non previsti, né prevedibi la cui rimozione richiede tempi di COGNOME intervento non COGNOME sempre programmabili. COGNOME (Fattispecie relativa ad un’infiltrazione piovana COGNOME nella cella con caduta di residui di intonaco sul letto protrattasi per cinque COGNOME mesi, in cui la Corte ha escluso COGNOME he fosse configurabile il trattamento inumano o COGNOME degradante, COGNOME ravvisabile COGNOME solo COGNOME allorché
sussista COGNOME in concreto una situazione di tale gravità, da determinare una afflittività non giustificata dallo stato detentivo e non COGNOME tollerabile nel comune sentire e in una condizione “civile” di vita del detenuto)». Ci coerentemente con il criterio della cd. soglia minima di gravit costantemente utilizzato dalla Corte EDU per selezionare le condotte messe al bando ai sensi dell’art. 3 della Convenzione.
Gravità non riconoscibile nella situazione complessivamente denunciata dal ricorrente.
Quanto, infine, alla censura di mancato approfondimento della obiettiva situazione da parte del magistrato di sorveglianza anch attraverso i poteri istruttori allo stesso spettanti, rileva il Collegio che segnalato nel provvedimento impugNOME – il reclamo introduttivo era affatto generico sui fattori degradanti e il suo oggetto decisamente più limitato, sicc correttamente si è – a fronte delle ulteriori doglianze a-specifiche – si ritenute adeguate le informazioni contenute nella relazione dell’Istituto di pena
Dalle considerazioni svolte, come preannunciato, discente il rigetto de ricorso, cui consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 24 maggio 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente