Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4892 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4892 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo interposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Frosinone che aveva disatteso l’istanza di riduzione della pena per detenzione degradante ex art. 35 ter ord. pen..
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, per mezzo del difensore, deducendo, quale unico motivo, vizio motivazionale ex art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. per avere il Tribunale di
Sorveglianza omesso di valutare le richieste afferenti il periodo di detenzione compreso fra il 25.07.2016 ed il 05.07.2020.
Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, GLYPH con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata GLYPH ha mancato di dialogare con una fondamentale deduzione difensiva, pure specificamente proposta.
Con l’originaria istanza, COGNOME aveva richiesto al Magistrato di sorveglianza di Frosinone una riduzione di pena per detenzione degradante in relazione ai periodi detentivi dal 25/07/2016 al 05/07/2020 e dal 06/07/2020 al 16/06/2022.
Il Tribunale ha esaminato il reclamo proposto dal COGNOME, respingendolo, solo con riferimento al periodo dal 06/07/2020 al 16/06/2022 -profilo che non risulta attinto da alcuna censura -, omettendo invece ogni valutazione in ordine al periodo detentivo dal 25/07/2016 al 05/07/2020.
Tale omissione GLYPH rende dunque necessario l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio GLYPH per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma perché provveda a colmare l’evidenziata lacuna motivazionale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente all’omessa valutazione dell’istanza relativa al periodo detenzione decorso tra il 25/07/2016 e ilK 05/07/2020 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente