Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5419 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5419 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 28/11/2025
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIOXXXX nato a AVV_NOTAIOXXXXX il AVV_NOTAIOXXXX
avverso l’ordinanza del 12/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Reggio calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME sentito, l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per sŁ e per il codifensore che sostituisce, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di giudizio di appello cautelare, ha respinto l’impugnazione proposta nell’interesse di AAVV_NOTAIOXXXavverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Palmi, in data 9 maggio 2025, ha respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AVV_NOTAIOXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ) cod. proc. pen., con un unico articolato motivo, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 274, 275, comma 4bis , cod. proc. pen., nonchØ la manifesta illogicità della motivazione in punto di esclusione della incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la detenzione carceraria.
2.1. La difesa del ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata presenti un evidente errore valutativo poichØ non ha colto l’inconciliabilità tra gli esiti dell’AngioTac del 24 febbraio 2025, eseguita quando il ricorrente era ancora detenuto a AVV_NOTAIO, e il successivo parere del chirurgo vascolare della Casa circondariale di AVV_NOTAIO, che aveva escluso condizioni critiche sul piano vascolare. Evidenzia la difesa che il AVV_NOTAIO – dopo aver visionato il DVD consegnatogli il AVV_NOTAIOX, contenente le immagini dell’AngioTac dell’aorta toracica e degli arti inferiori – ha invece riscontrato un pericoloso peggioramento dello stato di salute del ricorrente, giungendo a concludere per l’incompatibilità con la detenzione carceraria, già affermata dal AVV_NOTAIO nel
XXXXin altro procedimento. Le immagini del DVD dimostrano che il ricorrente si troverebbe in pericolo di vita senza un tempestivo ricovero in un reparto idoneo di chirurgia vascolare, necessario per rivalutare un intervento sulla stenosi aortica e ridurre il rischio trombotico.
L’ordinanza impugnata non ha adeguatamente considerato tale quadro di assoluta incompatibilità con l’attuale detenzione.
Rilevando, poi, che la consulenza vascolare del AVV_NOTAIOXX non riporta la grave compromissione dell’aorta addominale dell’Albanese, invece evidente dalle immagini dell’AngioTac valutate dal CTP, il difensore ha dedotto che l’ordinanza impugnata presenta una motivazione incompleta e illogica, avendo ritenuto adeguata l’assistenza sanitaria offerta dal carcere di AVV_NOTAIO
2.2. Con una seconda articolazione dell’unico motivo, la difesa eccepisce che l’ordinanza si Ł fondata pressochØ esclusivamente sulla perizia d’ufficio, omettendo di considerare le consulenze di parte, le controrepliche e la memoria difensiva postperizia, nella quali si evidenziavano: la diversa tempistica di intervento in caso di evento acuto tra un eventuale trasferimento dal carcere o dal domicilio; la maggiore incidenza della condizione di stress derivante dalla restrizione carceraria rispetto all’ambiente familiare. Si contesta, inoltre, l’avallo da parte del Tribunale della tesi peritale secondo cui non vi sarebbero differenze, ai fini del rischio di evento acuto e della tempestività delle cure, tra il regime detentivo e quello domiciliare; tesi peraltro smentita dallo stesso perito in udienza, che ha riconosciuto un incremento del rischio nei primi periodi di detenzione.
La difesa ha, inoltre, dedotto che l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata circa il collegamento del carcere di AVV_NOTAIO con l’ospedale ‘AVV_NOTAIO‘ – peraltro distante – non considera che la valutazione di compatibilità con la detenzione richiede non solo l’idoneità astratta dei presidi sanitari ma anche l’effettiva tempestività di accesso alle cure necessarie a prevenire un evento acuto.
La mera indicazione di un’assistenza ‘continua’ non equivarrebbe a un’assistenza realmente continuativa, dato l’alto numero di detenuti e la limitata presenza di personale sanitario, peraltro dovendo considerare i numerosi passaggi procedurali richiesti per un’uscita urgente dal carcere – dalla richiesta di aiuto del detenuto all’intervento degli agenti, fino all’apertura dei vari varchi – che renderebbero non comparabile il tempo di accesso alle cure rispetto a quello garantito in ambiente domestico.
2.3.Infine,secondo un’ulteriore argomentazione difensiva, l’ordinanza sarebbe incorsa in un vizio motivazionale, non considerando l’età avanzata del ricorrente (81 anni) e la sua totale invalidità, elementi rilevanti ai fini della verifica del rischio di trattamenti inumani o degradanti, rischio che sarebbe stato escluso sulla base della illogica affermazione secondo cui lo stato detentivo non aggraverebbe la sofferenza, nØ la patologia, poichØ il rischio di un esito infausto sarebbe identico a quello di qualunque cittadino libero presso la propria abitazione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con requisitoria orale, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Le doglianze difensive, come indicate ai paragrafi 2.1. e 2.2., non sono fondate, risultando le stesse prive di pregio alla luce delle argomentazioni contenute nel provvedimento censurato che – sul presupposto dell’acclarata grave patologia da cui il ricorrente Ł affetto – si Ł confrontato, ai fini dell’affermazione dell’adeguatezza delle cure ricevute presso la struttura detentiva, con le conclusioni del perito nominato dal Tribunale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO il quale ha esaminato la totalità della documentazione medica, e con il quale all’udienza del 12 giugno 2025 la medesima difesa ha avuto modo di interloquire.
Deve, a tal riguardo, rilevarsi che l’ordinanza ha dato conto del contraddittorio che si Ł
svolto sulle relazioni mediche e dunque anche su quella del AVV_NOTAIOXX, la cui omessa valutazione non viene eccepita, se non quanto alla diversa valutazione che di essa ha fornito il consulente di parte, sicchØ la critica all’ incompletezza argomentativa circa la ritenuta adeguatezza delle cure e dell’effettività del costante monitoraggio delle condizioni di salute del ricorrente non può trovare accoglimento avendo il Tribunale fondato le proprie conclusioni sugli esiti della complessiva valutazione effettuata dal perito
Di conseguenza, nella fattispecie, non appare censurabile la decisione del Tribunale che, a seguito di contraddittorio sviluppatosi sugli esiti delle relazioni mediche e alla presenza del consulente medico di parte, ha fatto proprie le conclusioni scientifiche del perito, così implicitamente disattendendo la diversa tesi difensiva. Pertanto, l’omesso esame critico di ogni deduzione difensiva poggiata sulle valutazioni del consulente di parte non Ł idoneo a integrare un vizio di motivazione, in sede di giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, B., Rv. 285866 – 01).
Parimenti adeguato risulta l’impegno motivazionale dell’ordinanza in ordine alla circostanza che la struttura detentiva di AVV_NOTAIO assicura gli interventi necessari in caso di urgenza in relazione alla patologia del ricorrente avendo un servizio di assistenza continuativa per tutto il giorno; assistenza che nella fattispecie dovrebbe consistere nel trasporto di urgenza del ricorrente nel piø vicino ospedale in caso di evento acuto, venendo in rilievo il dato oggettivo che l’unica curapossibile Ł l’intervento chirurgico.
Di conseguenza, la conoscenza da parte dei responsabili medici della struttura penitenziaria della patologia di cui il detenuto Ł affetto e dei rischi ad essa connessi, in uno alla presenza dell’assistenza continuativa, risultano elementi idonei ad assicurare in caso evento acuto l’immediatezza del soccorso.
In conclusione, la valutazione di compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente, sia sotto il profilo della gravità della patologia sia in relazione alla garanzia di somministrazione di cure adeguate, non presenta vizi motivazionali.
Pertanto, con motivazione sintetica ma sufficiente, il Tribunale ha correttamente applicato i principi enunciati da questa Corte, secondo cui la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. Ne consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, dall’altro, che tale accertamento deve rappresentare un “prius” rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa rimessa all’autorità amministrativa (Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018, Cali’, Rv. 272184; principio affermato in relazione ad una fattispecie, in parte analoga a quella in esame, in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza che aveva disatteso la richiesta di revoca o di sostituzione della misura custodiale applicata al ricorrente, risultato affetto da una patologia genetica artero-venosa, in considerazione sia della possibilità di adeguato monitoraggio clinico delle sue condizioni all’interno della struttura carceraria ove era recluso che della possibilità di un pronto ricovero presso un nosocomio pubblico in caso di complicanze).
3. ¨, invece, fondata la deduzione difensiva nella sua terza articolazione.
L’ordinanza censurata ha respinto l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari; misura inframuraria disposta quale aggravamento per la
violazione delle prescrizioni relative alla detenzione domiciliare, applicata al ricorrente a seguito della affermata incompatibilità (alla luce della sopra evidenziata CTU del AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO del 15 aprile 2022) delle condizioni di salute con la restrizione carceraria disposta con ordinanza del 16 novembre 2021, nell’ambito del procedimento a suo carico quale esponente della cosca ‘XXXXX, in relazione ad attività illecite relative alla gestione del mercato del pesce di AVV_NOTAIOXXXX.
Ciò precisato, va rilevato che il Tribunale, pur a fronte della ritenuta compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la detenzione inframuraria, non ha operato alcun bilanciamento tra l’esigenza di umanità della restrizione carceraria derivante dalle precarie condizioni di salute dell’AVV_NOTAIOXX ed il giudizio di pericolosità, nØ spiega perchØ la pericolosità sia ritenuta preponderante rispetto alle esigenze di salute, anche in considerazione del fatto che il ricorrente Ł persona di età superiore agli ottanti anni.
NØ può rilevare a tal fine il giudizio di bilanciamento già operato in sede di aggravamento della misura, atteso che dalla disposizione di cui all’art. 299 cod. proc. pen. discende, quale principio coessenziale alle disposizioni che governano la restrizione della libertà personale, la valutazione attualizzata delle condizioni di cui all’art. 273 e 274 cod. proc. pen., ancor piø quando viene in rilievo la salute dei soggetti in stato di detenzione carceraria.
Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui il giudizio di bilanciamento tra esigenze di difesa sociale e di umanità della restrizione carceraria in riguardo alle condizioni di salute effettuato in sede di aggravamento della misura, non esime il Tribunale dell’appello cautelare avverso il disposto aggravamento dal dovere di rinnovazione del giudizio in modo da dare concretamente conto, alla luce di tutti gli elementi sopravvenuti, del bilanciamento tra le esigenze di salute e quelle di difesa sociale, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della durata della restrizione, dell’età del detenuto e della sua pericolosità, ancorchØ abbia ritenuto la compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione carceraria.
Alla luce delle considerazioni esposte e del principio affermato, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.