Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18343 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18343 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 18/07/1986
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME avv. NOME COGNOME ricorre p cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bari ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordi delitto di cui all’art. 455 cod. pen. per aver detenuto, al fine di metterla in circolazi banconota contraffatta del valore di euro 20,00.
2. La difesa articola due motivi.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi del’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. p lamenta che la corte territoriale ha ravvisato la sussistenza del delitto in ragione del rinvenimento, nel cassetto di un mobile ubicato nell’abitazione che l’imputato condivideva co altri familiari, di un’unica banconota del valore di euro 20,00, senza tenere conto d compendio probatorio inidoneo a ritenere non solo l’attribuibilità al COGNOME della detenzi ma anche la consapevolezza della falsità del denaro e la volontà dello stesso di metterlo circolazione.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi del’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pe lamenta che i giudici d’appello, nonostante l’esiguità del valore della banconota e, qui dell’entità del danno, non hanno ritenuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazio dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ai fini della configurabilità del reato di detenzione, al fine di metterle in circola banconote contraffatte, di cui all’art. 455 cod. pen., è necessario il dolo specifico, in te intenzione dell’agente di mettere in circolazione le banconote, ricevute in malafede, che pu essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico, sicché, a tal fine, è rilevante il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell’imputato, in me provenienza del denaro, nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione (Sez. 5, n. 10539 del 31/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262684; Sez. 5, n. 32914 del 12/07/2011, COGNOME, Rv. 250946).
Dunque, l’elemento psicologico del reato consiste nella finalità di mettere in circolazion falsa moneta, ricevuta in mala fede, che può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l’intenzione dell’agente di metter in circolazione la banconota, quali ad esempio il numero e il valore delle false monete detenut
o il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse (Sez. 5, n. 14659
01.10.1999, COGNOME, Rv. 215187).
3. Nel caso di specie, la corte territoriale, pur avendo richiamato correttamente tali prin ha omesso di indicare gli elementi dai quali ha dedotto l’attribuibilità all’imputat
condotta di detenzione della banconota, pacificamente falsa, nel cassetto di un mobile ubicat nell’abitazione condivisa con altri familiari, nonché la consapevolezza della falsità del denar
ancora, la volontà dello stesso di metterla in circolazione.
3.1 In breve, i giudici d’appello, per un verso, non hanno indicato quali giustifica l’imputato avrebbe dovuto e potuto offrire a sua discolpa e, per altro verso, non han
argomentato in merito all’inequivoca convergenza degli elementi probatori in capo allo stesso.
4. Assorbito il secondo motivo di ricorso, alle suesposte considerazioni consegue l’annullamento della sentenza in verifica con rinvio per il nuovo giudizio ad altra sezione
competente corte d’appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il nuovo giudizio ad altra sezione della Corte Appello di Bari.
Così deciso il 16/01/2025.