Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11184 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11184 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Cina il 10/06/1967
avverso l’ordinanza del 29/05/2024 del Tribunale della libertà di Vicenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta » dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Vicenza, avente ad oggetto numerosi manufatti realizzati in avorio e plurime zanne di elefante lavorate e grezze, rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, sequestro disposto ipotizzando il fumus del reato di cui all’art. 1, lett. f) I. 7 febbraio 1992, n. 150.
Avverso l’indicato provvedimento, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che denunciano:
2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 1, lett. f) I. n. 150 del 1992 con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, per l’integrazione del quale non è sufficiente la mera detenzione domestica di oggetti d’avorio se non supportata da idonea documentazione, anche considerando che l’indagato è collezionista di lunga data, e i beni sequestrati sono stati acquistati in epoca certamente anteriore all’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2021/2280 del 16 dicembre 2021. Aggiunge il difensore che la detenzione di animali selvatici inseriti nell’Allegato A non necessita di alcuna certificazione, a differenza di quelli contemplati nell’Allegato B, come prevede l’art. 5-bis I. n. 150 del 1992;
2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 321 cod. proc. pen., nella parte in cui ha ritenuto sussistente il periculum in mora con una valutazione in astratto e non già in concreto e, quindi, con una motivazione apparente.
Nel termine di legge, il difensore, avv. NOME COGNOME ha depositato memoria, con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo.
L’art. 1, comma 1, lett. f), I. 150 del 1992, contestato al ricorrente, salvo che il fatto costituisca più grave, punisce “chiunque, in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (…) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza
la prescritta documentazione”.
Come è stato chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3088 del 19/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212840), un particolare “regime differenziato”, di carattere transitorio, è stato inserito nell’impianto originar della legge n. 150 n. 1992 dal d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 13 marzo 1993, n. 59, al fine di evitare che venisse sottoposto a sanzione penale chi fosse stato trovato in possesso di un oggetto confezionato con qualche parte di animale in via di estinzione, senza essere a conoscenza della composizione.
E’ stato previsto, pertanto, che costituiscano solo illeciti amministrativi l’importazione di “oggetti ad uso personale o domestico” derivati da esemplari di specie protette senza la presentazione della prescritta documentazione CITIES emessa dallo Stato estero ove l’oggetto è stato acquistato, nonché la commercializzazione, l’offerta o l’esposizione in vendita degli oggetti medesimi non previannente denunciati ai fini della verifica della regolarità dell’importazione a suo tempo avvenuta.
In particolare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all’articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell’importazione a suo tempo avvenuta”.
Un’eccezione all’obbligo di denuncia è stata posta dall’art. 5-bis, comma 1, a tenore del quale “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell’allegato A, appendice I, e nell’allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia”.
L’art. 8 -sexies, lett. c), fornisce la seguente definizione di “oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell’allegato A, appendici I, TI e III, e nell’allegato C, parte 1 e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio”.
Di conseguenza, i soggetti sono esonerati dall’obbligo di denuncia quando l’esemplare sia indicato nell’allegato A, tabella I, e C, parte 1, e sia classificato come oggetto a uso personale o domestico (cfr. Sez. 3, n. 45157 del 27 giugno 2023, n.m.).
Venendo al caso di specie, si rileva che l’allegato A, appendice I, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 richiamato dall’art. 5-bis, comma 1, e in seguito abrogato – prevedeva l’Elephas maximus (Elefante indiano o asiatico), mentre l’appendice TI contemplava Loxodonta africana (Elefante africano).
Nella vicenda qui al vaglio, non è dato sapere a quale specie di elefante siano riconducibili i reperti oggetto di sequestro.
Si tratta di un accertamento di fatto che evidentemente compete al giudice di merito e che appare dirimente in relazione alla configurabilità, o meno, del reato oggetto di contestazione.
Ne segue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza competente ai sensi dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. Così deciso il 05/02/2025.