Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26572 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
Preliminarmente si dà atto che n Presidente COGNOME sostituisce il relatore consigliere COGNOME, non più incardinata alla prima sezione penale. Il Presidente procede alla relazione.
AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
L’udienza è sospesa alle ore 9,36. Il Collegio si ritira.
Ritenuto in fatto
1.Con sentenza in data 26 maggio 2023, la Corte d’appello di Lecce, confermando parzialmente la sentenza del Tribunale di Brindisi, pronunciata in data 5 ottobre 2020, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile dei reati di detenzione di arma comune da sparo (capo A dell’imputazione) e detenzione di due cartucce “parabellum” (capo B), condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 3.000 di multa, così ridotta l’originaria pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa irrogata dal Tribunale.
1.1. Con riguardo al reato di cui al capo A), la Corte territoriale ha ritenuto ch la responsabilità di NOME fosse dimostrata dalla circostanza che egli era l’unico ad avere concretamente accesso alla cantina ove si trovava il fucile monocanna pieghevole, TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, di fabbricazione artigianale, per avere la disponibilità delle chiavi del loc ed essere alloggiato presso quell’abitazione da qualche mese. Ha altresì ritenuto che il fucile, pur non essendo meccanicamente inefficiente al momento del suo ritrovamento, tuttavia, come affermato dal consulente del Pubblico ministero, non era in assoluto inservibile, ma solo di difficile funzionalità. Quanto al reato di cu capo B), le cartucce di tipo “parabellum” rinvenute nell’abitazione dell’imputato, erano funzionanti, nonostante presentassero l’innesco percosso e inesploso.
1.2. Avverso tale decisione il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.
Con il primo motivo si deduce l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, la quale ha tratto il convincimento in ordine alla consapevolezza dell’imputato circa la presenza del fucile nella cantina dell’abitazione dei genitori sul base di mere presunzioni, ossia la presunzione di disponibilità pressoché esclusiva della cantina, desunta dalla disponibilità delle chiavi di accesso alla stessa. Tal conclusione contrasterebbe con la giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità del reato in parola, ritiene necessario un minimo di permanenza del rapporto tra detentore e arma, nonché di autonomia di tale disponibilità. Nella specie, la sentenza impugnata non avrebbe evidenziato alcun concreto comportamento del Fai, dal quale trarre il convincimento che egli avesse la signoria sul fucile.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 697 cod. pen. p la detenzione di due cartucce già esplose. Dopo aver dato conto del diverso orientamento che si registra nella giurisprudenza di legittimità in ordine all necessità o meno di accertare se le munizioni già esplose siano in concreto idonee rad
essere riutilizzate, il ricorrente afferma come sia da preferirsi la prima soluzione. L sentenza impugnata non avrebbe fornito alcuna spiegazione in ordine alla concreta possibilità di utilizzo delle munizioni rinvenute a casa del COGNOME e non avrebbe tenuto conto di quanto chiarito dal consulente balistico di parte secondo il quale, alla luce d quanto risultante dal verbale di arresto, le cartucce sarebbero state inefficienti.
Considerato in diritto
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti in seguito specificati. 1.11 primo motivo di ricorso devolve questioni prive di fondamento. La Corte d’appello ha analiticamente indicato la molteplicità di elementi dai quali ha tratto l conclusione per cui era il solo imputato ad avere in concreto la disponibilità della cantina, al cui interno era stato rinvenuto il fucile posto sotto sequestro. Ciò h desunto, non soltanto dal fatto che egli aveva avuto le chiavi per potervi accedere, ma anche in base a quanto riferito dallo stesso imputato, il quale aveva escluso che il fucile potesse essere del fratello che fino a poco tempo aveva occupato con la moglie la medesima casa, mentre la madre con lui convivente non era solita scendere in cantina. Inoltre, è stata valorizzata l’ulteriore circostanza della presenza in que locale di una finestra di ampiezza limitata, appena venti cm. per due mt. di lunghezza, e tale da non consentire l’accesso dall’esterno, emergenza che ha indotto ad escludere ragionevolmente che terzi, all’insaputa dell’imputato e dei suoi congiunti, fossero stati in grado di entrarvi e depositarvi l’arma senza avere al contempo la possibilità di controllarne la presenza ed asportarla al bisogno. Si è osservato in sentenza che, anche un lancio attraverso la finestrella, di un oggetto come il fucile avrebbe comportato la sua caduta a terra, mentre l’arma era stata rinvenuta dal personale dei Carabinieri intervenuto appoggiato alla parete da qualcuno che aveva fatto ingresso nella cantina. Le superiori circostanze, correttamente e logicamente valutate, hanno indotto a ritenere sufficiente la piattaforma indiziaria acquisita ad indicare nell’imputato l’unico soggetto in grado di riporre in un ambiente nella sua disponibilità l’arma, di cui aveva avuto la detenzione illegale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Il secondo motivo di ricorso solleva questione relativa alla concreta possibilità di riutilizzo delle due cartucce già esplose. Premesso che correttamente i due reperti, catalogati come “parabellum” cal. 9×19, sono stati ritenuti munizioni per arma comune da sparo, la cui detenzione illegale integra la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen. (Sez. 5, n. 18509 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269994; Sez. 1, n. 6875 del 05/12/2014, dep. 2015, Colitti, Rv. 262609; Sez. 1, n. 52526 del 17/09/2014, raso, Rv. 262186), la sentenza impugnata sul tema posto dalla difesa a t
pag. 7 della sua motivazione ha rilevato che “dagli atti irripetibili si ricava che le cartucce TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO del tipo parabellum erano funzionanti presentandosi entrambe integre con ogiva e ciò nonostante presentassero entrambe l’innesco percosso ed inesploso “, dal che ha dedotto che erano idonee all’impiego. Ha dunque richiamato la giurisprudenza di legittimità, per la quale è sufficiente un requisito minimo d efficienza che renda le cartucce idonee all’impiego.
2.1 II Tribunale aveva fatto proprio quanto accertato dal consulente balistico del pubblico ministero circa l’efficienza delle munizioni, aggiungendo che le stesse erano state conservate in un ambiente chiuso e protetto rispetto a possibili fonti di compromissione della capacità esplodente. Tali conclusioni erano state avversate dalla difesa mediante il richiamo della propria consulenza di parte, ove, invece, si era sostenuto l’esatto contrario a ragione del fatto che la percussione degli inneschi dimostrava il mancato funzionamento degli inneschi stessi e l’espulsione della cartuccia dalla camera di scoppio, risultata inefficiente allo sparo.
2.2. Osserva la Corte che i giudici di merito hanno del tutto ignorato le censure difensive e il riscontro offerto sul piano tecnico-scientifico dalla consulenza prodott dall’imputato, rispetto alla quale nessun rilievo critico è stato espresso anche solo per respingerne gli assunti sul piano della rilevanza o della attendibilità, finendo in modo per offrire una risposta apodittica e non sufficientemente esplicativa delle ragioni del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui al capo B Nell’incertezza circa l’effettiva possibilità di utilizzo delle due cartucce rinvenute deve dunque ritenere che non sia stata raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato tale da superare il ragionevole dubbio, il che comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste. Ne discende la rideterminazione della pena inflitta, cui deve procedere questa Corte ex art. 620 cod. proc. pen., per il solo reato di cui al capo A) in anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Nel resto il ricorso va respinto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste e, per l’effetto, ridetermina la pena per il residuo delitto di cu capo A) in anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.