Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11616 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11616 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Trabia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/04/2024 del Tribunale di Termini imerese dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di Termini Imerese lo ha condannato per la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen. perchØ, senza avere rinnovato la denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza, deteneva presso la sua abitazione le armi comuni da sparo di cui all’imputazione;
considerato che tutte le censure sono manifestamente infondate in quanto prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, rilevato, infatti, che Ł affatto generico il primo motivo, con il quale si contesta assertivamente la prova della ravvisabilità dell’elemento psicologico del reato, trascurando di considerare che – trattandosi di contravvenzione – la condotta Ł punibile anche a titolo di colpa;
ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti l’applicazione della scriminante di cui all’art. 131bis cod. pen. e l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non ha costituito oggetto di richiesta da parte dell’imputato in sede di conclusioni del giudizio immediato svolto in primo grado e conseguente all’opposizione al decreto penale di condanna;
ricordato che, invero, la mancata concessione ex officio della sospensione condizionale della pena (o della non menzione della condanna) non Ł deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell’imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, COGNOME, Rv. 270587 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente