Detenzione armi e misura di prevenzione: basta la consapevolezza del divieto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di detenzione armi misura di prevenzione: per la configurabilità del reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la semplice consapevolezza di possedere un’arma pur essendo destinatari di un divieto. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo che ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello. A suo carico era stata confermata la responsabilità per aver detenuto un fucile, nonostante fosse sottoposto a una misura di prevenzione che glielo vietava espressamente. 
La difesa del ricorrente si concentrava principalmente su due punti:
1.  La presunta mancanza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione colpevole.
2.  Una motivazione della sentenza d’appello considerata solo ‘apparente’, e quindi non sufficiente a giustificare la condanna.
In sostanza, il ricorrente sosteneva di non aver agito con la specifica volontà di sottrarsi ai controlli di polizia legati alla misura di prevenzione, ma la Suprema Corte ha ritenuto tali argomentazioni non meritevoli di accoglimento.
La Detenzione Armi Misura di Prevenzione e i limiti del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha innanzitutto chiarito la natura del ricorso presentato. Le argomentazioni della difesa sono state qualificate come ‘mere doglianze in punto di fatto’. Questo significa che, invece di contestare un’errata applicazione della legge (unico compito della Cassazione), il ricorrente chiedeva ai giudici di rivalutare le prove e i fatti del processo, come l’esistenza o meno della sua intenzione. 
Questa operazione è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può riesaminare il merito della vicenda, ma un organo che garantisce la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità delle motivazioni dei giudici precedenti.
Il Principio del Dolo Generico
Il cuore della decisione risiede nella natura dell’elemento soggettivo richiesto per questo tipo di reato. Il reato di detenzione abusiva di armi da parte di chi è sottoposto a misura di prevenzione è punito a titolo di ‘dolo generico’.
Cosa significa? Significa che per essere colpevoli è sufficiente:
*   Essere consapevoli di essere sottoposti a una misura di prevenzione.
*   Sapere che tale misura include il divieto di detenere armi.
*   Avere la volontà di possedere comunque l’arma (nel caso specifico, un fucile).
Non è necessario dimostrare un fine ulteriore, come ad esempio l’intenzione di usare l’arma per commettere altri reati o di eludere i controlli delle forze dell’ordine. La semplice violazione cosciente del divieto è sufficiente a integrare il reato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza d’appello, seppur sintetica, era tutt’altro che apparente. Essa si concentrava sul punto cruciale e decisivo: l’imputato aveva ricevuto la notifica del provvedimento applicativo della misura di prevenzione e, pertanto, era pienamente consapevole del divieto di detenere armi. 
Posta questa ‘pacifica consapevolezza’, e il fatto che egli detenesse un fucile, la sua tesi sulla mancanza di volontà è stata ritenuta infondata. Indagare se il suo scopo fosse o meno quello di sottrarsi ai controlli di polizia è stato giudicato irrilevante, proprio perché il reato contestato richiede solo un dolo generico.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia rafforza un orientamento consolidato: chi è sottoposto a una misura di prevenzione con divieto di detenzione armi non può invocare scuse o finalità particolari per giustificarne il possesso. La consapevolezza del divieto, unita al possesso dell’arma, è sufficiente per essere considerati penalmente responsabili.
 
Quando è sufficiente il dolo generico per il reato di detenzione armi in violazione di una misura di prevenzione?
È sufficiente quando l’imputato è consapevole di essere sottoposto a una misura di prevenzione che vieta la detenzione di armi e, nonostante ciò, possiede volontariamente un’arma. Non sono richieste ulteriori intenzioni specifiche.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le intenzioni dell’imputato?
No, non è possibile. Le argomentazioni che mirano a una nuova valutazione dell’elemento soggettivo (l’intenzione) e delle prove sono considerate questioni di fatto, il cui esame non è consentito in sede di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni sollevate sono state ritenute ‘mere doglianze in punto di fatto’ e perché la motivazione della corte d’appello, sebbene sintetica, è stata giudicata sufficiente e centrata sul punto essenziale della consapevolezza del divieto da parte dell’imputato.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4119 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4119  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NETTUNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che insiste nelle ragioni del ricorso, in particolare sulla esistenza o meno dell’elemento soggettivo del reato e sull’apparenza sul punto della motivazione della sentenza impugnata;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, perché in parte sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto tese ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio ed, in particolare, della esistenza o meno dell’elemento soggettivo del reato, non ammissibili in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519), ed in parte deducono una apparenza della motivazione che non ricorre nel caso in esame, in cui la pronuncia d’appello ha dato conto – con motivazione sintetica ma centrata sul punto essenziale della questione dedotta – che con la notifica del provvedimento applicativo della misura di prevenzione l’imputato fosse stato messo al corrente del divieto di detenere armi, talchè, posta la pacifica consapevolezza da parte dello stesso di detenere un fucile, egli non poteva fondatamente invocare la mancanza di volontà e rappresentazione del fatto che gli è stato contestato, che in un reato a dolo generico quale quello in esame rende irrilevante indagare sul se l’imputato intendesse o meno sottrarsi ai controlli di polizia inerenti la misura di prevenzione, come invece dedotto in memoria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 gennaio 2024.