Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41499 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41499 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata.
Rilevato che i ricorsi proposti da NOME COGNOME NOME COGNOME non si sottraggono alla dichiarazione di inammissibilità.
1.1. Il primo dei motivi dedotti da NOME COGNOME non è consentito risolvendosi nella richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che doveva essere avanzata, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., alla Corte di appello, esulando dai poteri del giudice di legittimità quelli relativi all’ampliamento del materiale probatorio.
1.2. Il secondo motivo dedotto da NOME COGNOME ed il primo del ricorso di NOME COGNOME sollecitano una valutazione alternativa delle prove o, comunque, apprezzamenti di merito preclusi in questa sede, riproponendo critiche già vagliate e disattese dai giudici del merito, che hanno, con valutazioni conformi, considerato decisivo ai fini dell’identificazione degli odierni ricorrenti quali autor dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di più pistole la convergenza tra le immagini estrapolate dai sistemi privati di videosorveglianza (attestanti la presenza sul luogo al momento degli spari di due persone con gli stessi abiti indossati da NOME NOME NOME in occasione el controllo avvenuto subito dopo, una delle quali, quella con gli abiti di NOMENOME NOME in mano una pistola), gli esiti dell’esame stub (attestanti la presenza di considerevoli residui di polvere da sparo nella mano destra di entrambi ) ed il rinvenimento delle armi nelle vicinanze dell’abitazione della famiglia NOME.
1.3. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME ed il secondo dedotto da NOME COGNOME attingono, con considerazioni interamente versate in fatto, il trattamento sanzionatorio pur sorretto, con riferimento sia alla dosimetria della pena sia all’applicazione della recidiva, da adeguata motivazione, che valorizza la gravità del reato e la biografia criminale degli imputati nonché la loro propensione abituale al crimine, desunta dalla reiterazione a breve distanza temporale di ripetute violazioni della disciplina delle armi non contenute nemmeno dai lunghi periodi di carcerazione e dall’applicazione delle misure di prevenzione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
4 Dichiara inammissibile i/ ricorse)/ e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.