Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10990 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10990 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza adottata dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Parma che ha condannato NOME COGNOME alla pena finale di anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 23, comma 4, in riferimento all’art. 23, comma 1, n. 2) legge n. 110 del 1975, 61 n. 2, 648 cod. pen., artt. 4, 5 e 7 della legge n. 895 del 1967, commessi in Fidenza il 15 ottobre 2023;
che con il primo motivo di ricorso si deducono la violazione di legge nonchØ vizi motivazionali in relazione all’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 648 cod. pen.
che con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 23, comma 3, della legge n. 110 del 1975, nonchØ la contraddittorietà, la illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità della meno grave fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 23 legge cit.;
che con il terzo motivo si deduce la mancata riqualificazione dei fatti di cui all’art 4 della legge n. 895 del 1967 in quelli di cui all’art. 697 cod. pen.;
che con il quarto motivo si eccepisce l’erronea motivazione in ordine alla insussistenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; nonchØ l’eccessività della pena anche con riferimento all’aumento inflitto ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproducono e reiterano gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o
illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01);
che la sentenza impugnata, con motivazione puntuale ed esaustiva, ha dato conto della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, non accedendo, con coerenti valutazioni, alla tesi della difensiva secondo la quale il ricorrente era da ritenersi l’autore dell’abrasione; della insussistenza delle condizioni per la riqualificazione dei fatti nella meno grave fattispecie di detenzione, alla luce delle risultanze investigative e delle medesime dichiarazioni del ricorrente in sede di interrogatorio; della insussistenza dei requisiti per ritenere il munizionamento (proiettili incamiciati), inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 697 cod. pen., evidenziando correttamente, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, che si tratta di munizioni da guerra; delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondate sulla valutazione del comportamento processuale del ricorrente non collaborativo, sui plurimi precedenti penali anche per reati contro la persona, per aver commesso i fatti nel corso della detenzione domiciliare e, dunque, per la particolare spregiudicatezza dello stesso; ragioni che rendono certamente congrua anche la motivazione in punto di determinazione della pena;
che, pertanto, il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non Ł consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore